Contratti a termine “acausali” e prorogabilità | ADLABOR
Nei contratti a termine non è più necessario indicare la causale ed il termine finale può essere prorogato fino a cinque volte con un limite complessivo di 36 mesi.
Contratti a termine “acausali” e prorogabilita’
Normativa di riferimento
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Disciplina |
Validità |
Lg. 92/2012
(Entrata in vigore: 18/7/2012) |
· Introdotto il contratto “acausale” della durata massima di 12 mesi
· Non è concessa alcuna proroga al contratto “acausale” |
Dal 18 luglio 2012
al 27 giugno 2013 |
D.Lg. 76/2013
(Entrata in vigore: 28/6/2013) |
· È consentita una proroga al contratto “acausale” (non ne è specificata la durata massima)
· La durata massima del contratto “acausale” è di 12 mesi (comprensivo di proroga) |
Dal 28 giugno 2013
al 20 marzo 2014 |
D.Lg. 34/2014
(Entrata in vigore: 21/3/2014) |
· Sono consentite 8 proroghe (non è specificata la loro durata massima)
· La durata massima del rapporto di lavoro è di 36 mesi (comprensivo di proroghe) |
Dal 21 marzo 2014
al 18 maggio 2014 |
Lg. 78/2014
(Entrata in vigore: 19/5/2014)
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· È eliminato il riferimento ai motivi di carattere tecnico, produttivo, organizzativo · La durata massima del rapporto di lavoro è di 36 mesi (comprensivo di proroghe) · Sono consentite 5 proroghe (non ne è specificata la durata massima) · È consentita l’insaturazione di un ulteriore rapporto a termine (si ritiene della durata massima di 12 mesi) nei seguenti casi: o Stipulazione di un contratto in deroga presso la DTL; o Instaurazione di contratto di somministrazione a tempo determinato. |
Dal 19 maggio 2014 |