CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE AGEVOLATO PER LA PENSIONE | ADLABOR
Agevolare i lavoratori prossimi alla pensione riducendo il loro orario di lavoro ma mantenendo la copertura contributiva è lo scopo del decreto interministeriale
Finalità
(art. 1 Decreto Interministeriale 7 aprile 2016) |
Consentire ai lavoratori del settore privato prossimi alla pensione di optare per un part-time a contributi pieni, con possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. | |
Destinatari
(art. 2 D.I. 7 aprile 2016) |
Destinatari della norma sono i lavoratori dipendenti del settore privato:
Ø con contratto a tempo indeterminato; Ø a tempo pieno; Ø in possesso di un requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia pari a 20 anni di contributi; Ø che matureranno il requisito anagrafico (66 anni e 7 mesi per i lavoratori dipendenti maschi mentre per le lavoratrici del settore privato 65 anni e 7 mesi per il biennio 2016-2017 e 66 anni e 7 mesi per il 2018) entro il 31 dicembre 2018. |
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Durata
(art. 2 co. 2 D.I. 7 aprile 2016) |
La durata del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato durata è pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia. | |
Procedura
(art. 3 D.I. 7 aprile 2016) |
Per accedere al beneficio il lavoratore interessato deve:
Ø richiedere all’INPS la certificazione che attesta il possesso del requisito contributivo (20 anni di anzianità contributiva già posseduti al momento della stipula dell’accordo) e la maturazione di quello anagrafico entro il 31 dicembre 2018 (donne: compimento di 65 anni e 7 mesi di età entro gli anni 2016 e 2017 e di 66 anni e 7 mesi di età entro l’anno 2018; uomini: compimento di 66 anni e 7 mesi di età entro gli anni 2016, 2017 e 2018. Ciò significa che possono essere interessati quei lavoratori che al mese di aprile 2016 hanno un’età non inferiore a 63 anni ed 11 mesi). Tale richiesta può essere presentata: – per via telematica se è in possesso del PIN; – rivolgendosi ad un patronato; – recandosi presso uno sportello dell’INPS. Ø stipulare con il datore di lavoro, dopo il rilascio della certificazione da parte dell’INPS, un “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”, con durata pari al periodo che intercorre tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, nel quale viene indicata la misura della riduzione di orario; Ø concordare una riduzione dell’orario di lavoro non superione al 40% e non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno; Ø inviare copia dell’accordo a INPS e DTL; Ø attendere il nulla osta da parte della Direzione Territoriale del Lavoro e l’autorizzazione conclusiva da parte dell’INPS, che dovrebbero essere rilasciati entro cinque giorni. |
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Vantaggi per il lavoratore
(art. 2 D.I. 7 aprile 2016) |
a) Retributivi: percepire, in aggiunta alla retribuzione relativa al minor orario di lavoro prestato, una somma netta ( che non concorre alla formazione del reddito, è omnicomprensiva e non è soggetta ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro che quest’ultimo avrebbe dovuto versare sulla parte di retribuzione relativa alla differenza fra l’orario di lavoro full-time e l’orario di lavoro part-time concordato;
b) Contributivi: fino alla maturazione del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia verrà riconosciuta al lavoratore una contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. |
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Vantaggi per il datore di lavoro | a) Certezza della risoluzione del rapporto, in quanto nell’accordo di trasformazione da full-time a part-time, deve essere indicata la data di cessazione del rapporto stesso;
b) Riduzione del costo del lavoro (anche se a fronte di una riduzione della prestazione lavorativa). |
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Risorse
(art. 2 D.I. 7 aprile 2016) |
Le risorse stanziate per la contribuzione figurativa, commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata sono state così ripartite:
– -60 milioni di euro per il 2016; – -120 milioni di euro per il 2017; – -60 milioni di euro per il 2018. |