Orario di lavoro – criteri generali | ADLABOR

Il lavoratore instaurando rapporto subordinato si obbliga all’osservanza di uno specifico orario di lavoro che coincide con tutti i periodi in cui rimane a disposizione del datore di lavoro

Definizione

(D.Lgs. 66/2003 art. 1, lett. a)

 

 

(R.D. 1955/1923, art. 5)

 

(D.Lgs. 81/2008, art. 175, co. 7)

Qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia:

– al lavoro

– a disposizione del datore di lavoro

– nell’esercizio delle sue attività o delle sue funzioni.

Rientrano nell’orario di lavoro.

– le soste, anche se di durata superiore ai 15 minuti, concesse nei lavori molto faticosi;

– le pause riconosciute ai lavoratori addetti a videoterminali (15 minuti ogni 120 minuti)

Note: Affinchè il tempo utilizzato dal lavoratore possa essere considerato orario di lavoro è necessario che le condizioni sopra indicate sussistano tutte contemporaneamente. Di conseguenza, si ritiene che non rientrino nel concetto di orario di lavoro alcune attività propedeutiche od accessorie effettuate al di fuori degli orari di inizio e fine dell’attività lavorativa giornaliera, settimanale o annua, quali:

–  il tempo di viaggio (in caso di trasferta) ;

– il tempo di vestizione;

– il periodo di reperibilità o di disponibilità (nel rapporto di lavoro part-time intermittente)

Ai sensi degli artt. 8 D.Lgs. 66/2003  e  5 R.D. 1955/1923, non si considerano come lavoro effettivo e pertanto non sono considerati orario di lavoro:

–  le pause ed i riposi intermedi di almeno 10 minuti che siano presi sia all’interno che all’esterno dell’azienda concessi ai lavoratori che prestino attività per più di 6 ore giornaliere;;

– il tempo impiegato per recarsi al posto di lavoro;

– le pause dovute a cause di forza maggiore di durata non inferiore a 10 minuti e complessivamente non superiore a 2  ore, durante le quali non sia richiesta alcuna prestazione. 

Giurisprudenza: Nel rapporto di lavoro subordinato, il tempo necessario a indossare l’abbigliamento di servizio (««tempo-tuta») costituisce tempo di lavoro soltanto ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l’attività di vestizione rientra nella diligenza preparatoria inclusa nell’obbligazione principale del lavoratore e non dà titolo ad autonomo corrispettivo. (Cass. 7 giugno 2012 n. 9215)

L’art. 17, lett. e), r.d.l. n. 2328 del 1923, nel computare come lavoro effettivo «la metà del tempo impiegato per recarsi, senza prestare servizio, con un mezzo gratuito di servizio in viaggi comandati da una località all’altra per prendere servizio o fare ritorno a servizio compiuto», detta una disposizione speciale relativa al particolare caso del tempo di viaggio «comandato», non incompatibile, ai sensi dell’art. 19 d.lg. n. 66 del 2003, con la nozione di orario di lavoro introdotta dall’art. 1 del decreto medesimo. (Cass. 14 febbraio 2008  n. 3760)

Tipologie

 

(D.Lgs. 66/2003 art. 3)

 

(D.Lgs. 66/2003 art. 3)

 

 

(D.Lgs. 66/2003 art. 1, lett. c , e art. 5)

(D.Lgs. 61/2000 art. 1)

 

 

(D.Lgs. 66/2003 art. 1, lett. d-e)

 

(D.Lgs. 66/2003 art. 1, lett. f-g)

 

 

(D.Lgs. 66/2003 art. 8)

(D.Lgs. 66/2003 art. 8)

 

 

 

 

 

 

L’orario di lavoro può essere:

a) sotto il profilo giuridico:

– normale legale: quello osservato dal lavoratore in modo ordinario e nel limite settimanale massimo (medio) di 40 ore;

– normale contrattuale: quello osservato dal lavoratore in modo ordinario e nel limite settimanale massimo (medio) indicato dalla contrattazione collettiva, comunque non superiore a 40 ore;

 

straordinario: quello prestato oltre l’orario di lavoro normale;

 

supplementare: quello prestato, nell’ambito di un rapporto di lavoro part.time, oltre l’orario di lavoro concordato tra le parti ed entro il limite del tempo pieno;

 

b) sotto il profilo organizzativo aziendale:

– notturno: quello svolto per almeno 3 ore all’interno di un periodo di 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;

– a turni: qualsiasi organizzazione del lavoro che preveda l’avvicendamento di lavoratori negli stessi posti di lavoro;

– a turno spezzato: quello svolto di norma in orari diurni e con un’interruzione per la consumazione del pasto;

– continuato: quello svolto senza alcuna interruzione. Non può superare la durata di  6 ore giornaliere

– rigido: quello che prevede una fissazione rigida degli orari di inizio e di fine dell’attività lavorativa;

– flessibile (o elastico) giornaliero: quello in cui, fermo restando l’obbligo di prestare completamente l’orario di lavoro giornaliero contrattualmente previsto, il lavoratore ha la facoltà di variare l’orario di inizio e di fine della prestazione lavorativa;

– flessibile (o elastico) settimanale: quello in cui, fermo restando l’obbligo di prestare  completamente l’orario di lavoro settimanale contrattualmente previsto, il lavoratore ha la facoltà di variare  la quantità dell’orario di lavoro giornaliero;

c) sotto il profilo dell’articolazione temporale:

– giornaliero: quello svolto in ogni singola giornata e in orari diurni;

– settimanale: quello svolto complessivamente nell’arco di una settimana e  preso a riferimento ai fini del rispetto dei limiti massimi di legge o di contratto collettivo

– plurisettimanale: quello preso a riferimento nel caso di calcolo dell’orario di lavoro medio, con settimane ad orario superiore quello normale e settimane ad orario inferiore

– annuo: quello utilizzato ai fini della predisposizione del budget delle risorse umane per il calcolo degli organici e del costo del lavoro. Può essere:

– teorico (l’orario di lavoro settimanale moltiplicato le settimane presenti nell’anno, coincidente con le ore ordinarie retribuite annue);

– teoricamente lavorabile (ricavato sottraendo all’orario teorico le ore certe di assenza, come ferie, festività infrasettimanali, assemblea sindacale, permessi per riduzione d’orario, permessi sostitutivi delle festività soppresse);

– realmente lavorabile (ricavato sottraendo all’orario teoricamente lavorabile le ore di probabile assenza, come quelle dovute a malattia, infortunio, maternità, permessi sindacali, donazione sangue od organi, ecc.).

Datori di lavoro interessati Tutti
Lavoratori interessati

 

(D.Lgs. 66/2003, art. 16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D.Lgs. 66/2003, art. 17, co. 2 e 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D.Lgs. 66/2003, art. 17, co. 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D.Lgs. 66/2003, art. 17, co. 6)

 

 

 

 

(D.Lgs. 66/2003, art. 1, co. 2 lett. h)

 

 

 

(D.Lgs. 66/2003, art. 17, co. 6-bis)

 

Tutti i lavoratori dipendenti, con l’eccezione delle seguenti categorie, per le quali non sono applicabili talune norme di legge, come ad esempio:

a) in materia di durata settimanale dell’orario di lavoro, i lavoratori:

– stagionali indicati dal R.D.L. 692/1923, art. 4;

– dipendenti da imprese che svolgono le specifiche e particolari attività

Indicate nel R.D. 1955/1923 artt. 8 e 10 enell’allegato 1 del R.D. 1957/1923;

– dipendenti di imprese che effettuano attività di ricerca di idrocarburi;

– dipendenti da imprese che effettuano posa di condotte ed installazione in mare;

– addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia elencate nella tabella approvata con R.D. 2657/1923, n. 2657;

– commessi viaggiatori o piazzisti;

– personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre;

– operai agricoli a tempo determinato;

– giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti;

– poligrafici addetti alle attività di composizione. stampa e spedizione di quotidiani e settimanali, di documenti necessari al funzionamento degli organi legislativi e amministrativi nazionali e locali, nonchè alle attività produttive delle agenzie di stampa;

– addetti ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti da aziende pubbliche e private;

– addetti a lavorazioni di fabbricazione della Zecca di Stato;

– addetti alle aree operative, per assicurare la continuità del servizio:

– di imprese concessionarie di servizi postali, autostradali, portuali ed   aeroportuali;

– di imprese che gestiscono servizi pubblici di trasporto;

– di imprese esercenti servizi di telecomunicazione;

– di  aziende pubbliche e private di produzione, trasformazione, distribuzione, trattamento ed erogazione di energia elettrica, gas, calore ed acqua;

– di aziende di raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto di rifiuti solidi urbani;

– addetti ai servizi funebri e cimiteriali (solo in caso in cui il servizio stesso sia richiesto dall’autorità giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza);

– dipendenti da gestori di impianti di distribuzione carburante non autostradali;

– personale non impiegatizio dipendente da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali.

b) in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale, previa previsione della contrattazione collettiva ed a condizione che siano accordati ai lavoratori interessati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che sia loro accordata una protezione appropriata, i lavoratori:

– addetti ad attività caratterizzate dalla distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore, compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i suoi diversi luoghi di lavoro;

– addetti alle attività di guardia e sorveglianza caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone;

– addetti alle attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione (ad esempio, in ospedali, case di riposo, porti, aeroporti, carceri, mezzi di comunicazione, poste, telecomunicazioni, servizi antincendio, protezione civile, servizi di produzione, conduzione e distribuzione del gas, dell’acqua e dell’elettricità, servizi di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento, servizi di trasporto passeggeri, industrie in cui il lavoro non può essere interrotto per ragioni tecniche, in attività di ricerca e sviluppo, in agricoltura;

– addetti a lavori interessati a prevedibile sovraccarico di attività, nei settori dell’agricoltura,  turismo, servizi postali e ferroviari, trasporti ferroviari,;

– addetti ad attività discontinue;

– addetti ad attività di interventi d’emergenza dovuti a circostanze estranee al datore di lavoro, eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali o in caso di incidente o di rischio di incidente imminente;

– addetti a lavoro a turni, tutte le volte in cui il lavoratore cambia squadra e non può usufruire tra fa fine del servizio di una squadra e l’inizio di quello della squadra successiva di periodi di riposo giornaliero;

– addetti ad attività caratterizzate da periodo di lavoro frazionati durante la giornata. in particolare del personale addetto alle attività di pulizie.

c) in materia di durata massima dell’orario, orario straordinario, riposo giornaliero, pause, orario notturno, le norme di legge non si applicano, purchè vi sia il rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute, ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di lavoratori:

– dirigenti e con mansioni direttive;

–  aventi potere di decisione autonomo;

–  familiari

–  del settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose;

– con rapporti di lavoro a domicilio e di telelavoro;

d) in materia di pause, riposo giornaliero e settimanale, orario notturno, le norme di legge non si applicano, purchè vi sia il rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute, ai lavoratori la cui durata dell’orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell’attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di lavoratori:

– mobili, cioè il personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario (per il personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano applicazione le disposizioni del R.D.L. 2328/1923 e della legge 138/1958);

e) in materia di riposo giornaliero, purchè vi sia il rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute, le norme di legge non si applicano, ai lavoratori:

– del ruolo sanitario del Servizio Sanitario nazionale


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