Licenziamenti collettivi | ADLABOR
Quando si intende licenziare cinque o più lavoratori nell’arco di 120 giorni occorre attivare una procedura specifica che prevede una fase di consultazione sindacale e una successiva fase amministrativa nonché una serie di adempimenti di carattere informativo
DISCIPLINA GENERALE (L. 223/1991)
Nozione
(art. 24 L. 223/1991 come modificato dall’art. 16 DDL 1864/2014)
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È il licenziamento di almeno 5 dipendenti (operai, impiegati, quadri e dirigenti) in forza con contratto a tempo indeterminato:
– adottato per motivi economici (ad esempio per riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, cessazione di attività, crisi aziendale) e non per motivi disciplinari; – nell’arco di 120 giorni decorrenti dalla conclusione della procedura ovvero entro il differente termine previsto dall’accordo sindacale; – in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive della stessa provincia |
Nota: la frase “procedure di mobilità” originariamente prevista dalla Legge 223/1991 è stata sostituita dalla frase “licenziamento collettivo” dall’art. 2, co, 72 della Legge 92/2012).
A decorrere dal 25/11/2014, ai fini del calcolo dei 5 dipendenti, dovranno essere computati anche i dirigenti in base al comma 1 dell’art. 16 della legge161 /2014 che ha recepito la Direttiva Europea 98/59/CE |
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Datori di lavoro interessati
(art. 24 L. 223/1991)
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Sono tenuti ad osservare le procedure di legge previste per i licenziamenti collettivi:
– imprenditori che occupino più di 15 lavoratori dipendenti; – privati datori di lavoro non imprenditori che occupino più di 15 lavoratori dipendenti |
Datori di lavoro esclusi
(art. 24 L. 223/1991, co. 4) (art. 24 L. 223/1991, co. 4) (art. 24 L. 223/1991, co. 1 quarter) |
Sono esclusi dall’obbligo di osservare le procedure di legge previste per i licenziamenti collettivi:
– imprenditori e privati datori di lavoro che non occupano più di 15 dipendenti; – imprenditori nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie; – datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. |
Lavoratori interessati
(art. 24 L. 223/1991 co. 1) |
Tutti (operai, impiegati, quadri e dirigenti) in forza con contratto a tempo indeterminato |
Nota: i dirigenti sono stati compresi tra i lavoratori interessati all’applicazione della Legge 223/1991 dall’ dall’art. 16 della legge 161/2014 che ha recepito la Direttiva Europea 98/59/CE | |
Lavoratori esclusi
(art. 24 L. 223/1991, co. 4)
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Sono esclusi dall’applicazione delle procedure di legge previste per i licenziamenti collettivi:
– i lavoratori con contratto a tempo determinato, compresi quelli delle costruzioni edili o impiegati in attività stagionali o saltuarie. |
Procedure
(art. 31 comma 2 legge 92/2012)
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Per procedere ad un licenziamento collettivo occorre osservare la seguente procedura:
– versamento all’INPS di un contributo speciale per il licenziamento pari a tre volte il ticket licenziamento |
Nota: Il mancato versamento preventivo non sospende le procedure di licenziamento (art. 8, co. 8 L.236/93) | |
Nota: Nel caso in cui l’impresa rinunci a licenziare i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione con cui ha attivato la procedura di licenziamenti collettivi, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell’art. 5, comma 4, mediante conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori licenziati (art. 4 co. 11 L. 223/1991) | |
(art. 4, co. 2 e 4 L. 223/1991) | – comunicazione scritta alle RSA/RSU ed alla Direzione Territoriale del Lavoro nella quale debbono essere indicati:
– motivi eccedenze ed inevitabilità dei licenziamenti collettivi – numero, collocazione aziendale e profilo professionale del personale eccedente e di quello abitualmente impiegato – tempi di attuazione del programma di licenziamenti – eventuali misure atte ad attenuare l’impatto sul piano sociale – metodo di calcolo di eventuali attribuzioni patrimoniali diverse da quelle dovute per legge o per CCNL |
Nota: Se le eccedenze di personale si trovano in più province della stessa regione, la comunicazione andrà inviata alla Direzione regionale del lavoro; se le eccedenze sono in più Regioni, al del Ministero del Lavoro. In tali casi, tutte le comunicazioni andranno inviate ai soggetti competenti (art. 4, co. 15, L. 223/91) | |
Nota: In base al comma 1 dell’art. 16 della disegno legge 161/2014 che ha recepito la Direttiva Europea 98/59/CE, a decorrere dal 25/11/2014, le imprese che intendano procedere a licenziamenti collettivi in cui siano coinvolti uno o più dirigenti, sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto anche alle rappresentanze sindacali aziendali dei dirigenti stessi, ove esistenti, ed alle rispettive associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. L’esame congiunto tra le parti previsto dal comma 5 dell’art. 4 della Legge 223/1991 e concernente i dirigenti in esubero sarà effettuato in appositi incontri. | |
(art. 4, co. 5 L. 223/1991)
(art. 4, co. 5 L. 223/1991)
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– richiesta di esame congiunto da parte delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni;
– entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione scritta del datore di lavoro, si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale. L’ esame deve concludersi entro i 45 giorni successivi alla data del ricevimento della comunicazione scritta del datore di lavoro. |
– Nota: qualora il numero dei lavoratori interessati al licenziamento sia inferiore a dieci, i termini sono ridotti alla metà ex art. 4, co. 8 L. 223/1991 | |
(art. 4, co. 6 L. 223/1991)
(art. 4, co. 7 L. 223/1991)
(art. 4, co. 9 L. 223/1991)
(art. 24, co. 2 L. 223/1991, così come modificato dalla L. 92/2012)
(art. 16, co. 2 L. 223/1991) |
– allo spirare dei 45 giorni, comunicazione scritta del datore di lavoro alla DTL sul risultato della consultazione e sui motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori;
– in caso di chiusura senza accordo della prima fase, la DTL (o DRL o Ministero del Lavoro) convoca un incontro da effettuarsi e da concludersi entro 30 gg dalla data di ricevimento della comunicazione (qualora il numero dei lavoratori interessati sia inferiore a dieci, i termini sono ridotti alla metà ex art. 4, co. 8); – raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura sopra descritta, l’impresa, nel rispetto dei criteri di scelta individuati dalla legge o dagli accordi sindacali (in mancanza di tali accordi, i criteri, in concorso tra loro, sono: a ) carichi di famiglia; b ) anzianità; c ) esigenze tecnico-produttive ed organizzative), ha facoltà di licenziare, entro i 120 giorni successivi al termine della procedura, gli impiegati, gli operai, i quadri ed i dirigenti eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. – Contemporaneamente all’invio delle lettere di licenziamento, il datore di lavoro deve comunicare per iscritto (entro 7 giorni) alla DTL (o DRL o Ministero del Lavoro), al Centro per l’impiego ed alle Associazioni sindacali di categoria l’elenco dei lavoratori licenziati, con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta; – versamento all’INPS da parte del datore di lavoro di specifici contributi |
Possibilità di demansionamento
(art. 4, co. 11 L. 223/1991) |
Nel caso in cui la procedura si sia conclusa con accordo sindacale che preveda il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, questi possono essere assegnati a mansioni inferiori, in deroga al secondo comma dell’art. 2103 del codice civile; |
Possibilità di distacco
(art. 8 co. 3 D.L. 148/1993, conv. In L. 236/1993) |
Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall’impresa ad altra per una durata temporanea. |
Effetti della declaratoria di illegittimità del licenziamento
DISCIPLINA IN VIGORE DAL 18 LUGLIO 2012, PER I DIPENDENTI ASSUNTI PRIMA DEL 7 MARZO 2015
(L. 92/2012 ART. 46 MODIFICHE ALL’ART 5 COMMA 3 DELLA L. 223/1991)
Intimazione orale del licenziamento
(L. 300/1970 art. 18, co. 1 e 2) |
– Reintegrazione
– Risarcimento del danno (dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e in ogni caso non inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto, e versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali) Nota: in caso di intimazione orale è prevista la reintegrazione anche per i dirigenti. |
Violazione procedure di comunicazione ex art. 4 co. 12 L. 223/1991
(L. 300/1970 art. 18, co. 7) |
– Risarcimento del danno (da 12 a 24 mensilità della retribuzione globale di fatto)
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Violazione dei criteri di sceltae ex art. 5 L. 223/1991
(L. 300/1970 art. 18, co. 4)
(art. 17 L. 223/1991) |
– Reintegrazione
– Risarcimento del danno (dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, con un massimo di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, e versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali).
In caso di reintegrazione però, l’impresa, sempre nel rispetto dei criteri di scelta, può procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati senza dover esperire una nuova procedura, dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
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DISCIPLINA PER I DIPENDENTI ASSUNTI DOPO IL 7 MARZO 2015
(ART. 10 D.LGS. 23/2015)
Intimazione orale del licenziamento
(D.Lgs. 23/2015 art. 2, co. 1 e 2) |
– Reintegrazione
– Risarcimento del danno (dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, comunque non inferiore a 5 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, e versamento dei relativi contributi previdenziali e assistenziali) |
Violazione delle procedure di comunicazione ex art. 4 co. 12 L. 223/1991 e Violazione dei criteri di scelta ex art. 5 L. 223/1991
(D.Lgs. 23/2015 art. 3, co. 1 e 2)
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– Risarcimento del danno (2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 6 e non superiore a 36 mensilità) |
DIRIGENTI
Effetti dell’illegittimità
(art. 24, co. 1-quinquies L. 223/1991, come modificato dall’art. 16 L. 161/2014) |
Per quanto riguarda i dirigenti, in caso di violazione delle procedure ex art. 4 o dei criteri di scelta ex art. 5, il datore di lavoro sarà tenuto al pagamento a favore del dirigente di un’indennità compresa tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. |