Provvedimenti datoriali – Termini per impugnare | ADLABOR

Licenziamento individuale

(L. 183/2010, art. 32 comma 1, L. 604/1966, commi 1 e 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L. 92/2012, art. 1 comma 38)

Il licenziamento deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta.

L’impugnazione deve avvenire con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore.

L’impugnazione del licenziamento, ancorché tempestiva, è inefficace se non è seguita, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

Il deposito del ricorso, ovvero la richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato devono essere effettuati entro i seguenti termini decorrenti dall’impugnazione del licenziamento:

a) per i licenziamenti intimati entro il 17 luglio 2012: 270 giorni;

b)  per i licenziamenti intimati a partire dal 18 luglio 2012: 180 giorni.

Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

 

Licenziamenti collettivi

(L. 92/2012, art. 1, comma 46; L. 223/1991, art. 5 comma 3)

Il licenziamento collettivo deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta.

L’impugnazione deve avvenire con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore.

L’impugnazione del licenziamento, ancorché tempestiva, è inefficace se non è seguita, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

Il deposito del ricorso, ovvero la richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato devono essere effettuati entro i seguenti termini decorrenti dall’impugnazione del licenziamento:

a) per i licenziamenti intimati entro il  17 luglio 2012: 270 giorni;

b)  per i licenziamenti intimati a partire dal 18 luglio 2012: 180 giorni.

Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

 

Contratto a termine

 (L.  183/2010,  art. 32, comma 3 lett. a); L.92/2012 art. 1, comma 12 )

 

 

 

 

 

Art. 1 comma 2 lett. c legge96/2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L. 604/1966, art. 6, comma 1)

1) Nel caso in cui l’impugnazione verta sulla nullità del termine apposto al contratto, il termine per l’impugnazione, previsto sempre a pena di decadenza, decorre dalla cessazione del contratto e si esaurisce entro i seguenti termini:

a) cessazione del contratto verificatasi entro il 31 dicembre 2012: 60 giorni;
b) cessazione del contratto verificatasi a partire dal 1° gennaio 2013: 120 giorni.

c) cessazione del contratto verificatasi a partire dal  12 agosto 2018: 180 giorni

L’impugnazione deve avvenire con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore.

2) L’impugnazione del contratto a termine, ancorché tempestiva, è inefficace se non è seguita, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

Il deposito del ricorso, ovvero la richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato devono essere effettuati entro i seguenti termini decorrenti dall’impugnazione del medesimo contratto:

a) per i contratti a tempo determinato cessati entro il 31 dicembre 2012: 270 giorni;

b)  per i contratti a tempo determinato cessati a partire dal 1° gennaio 2013: 180 giorni.

Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

 

Contratto di somministrazione

 (L.  183/2010,  art. 32, comma 3 lett. a))

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(L. 183/2010, art. 32 comma 4 lett. d))

 

 

 

 

 

L. 604/1966, art. 6, comma 1)

 

 

 

 

1) Nel caso in cui l’impugnazione verta sulla nullità del termine apposto al contratto, il termine per l’impugnazione, previsto sempre a pena di decadenza, decorre dalla cessazione del contratto e si esaurisce entro i seguenti termini:

a) cessazione del contratto verificatasi entro il 31 dicembre 2012: 60 giorni;
b) cessazione del contratto verificatasi a partire dal 1° gennaio 2013: 120 giorni.

L’’impugnazione deve avvenire con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore.

2) L’impugnazione del contratto di somministrazione, ancorché tempestiva, è inefficace se non è seguita, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

Il deposito del ricorso, ovvero la richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato devono essere effettuati entro i seguenti termini decorrenti dall’impugnazione del medesimo contratto:

a) per i contratti di somministrazione a tempo determinato cessati entro il 31 dicembre 2012: 270 giorni;

b)  per i contratti di somministrazione a tempo determinato cessati a partire dal 1° gennaio 2013: 180 giorni.

Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

3) Nel caso in cui si contesti la somministrazione irregolare e si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, il termine per l’impugnazione, previsto sempre a pena di decadenza, decorre dalla cessazione del contratto e si esaurisce entro il termine di 60 giorni.

4) Nel caso si contesti l’irregolarità della somministrazione, l’impugnazione, ancorché tempestiva, è inefficace se non è seguita, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato entro 270 giorni dall’impugnazione del rapporto.

Indennità risarcitoria in caso di conversione del contratto (applicabile sia ai contratti a termine sia ai contratti di somministrazione a termine)

 (L.  183/2010,  art. 32, commi 5,6 e 7; L. 604/1966, art. 8)

 

 

 

(L.92/2012, art. 1 comma 13)

 

 

 

 

 

 

 

(INPS, circolare 22.2.2011, n. 40).

Nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al:

– numero dei dipendenti occupati;

– alle dimensioni dell’impresa;

– all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro;

– al comportamento e alle condizioni delle parti.

Tale indennità ha natura onnicomprensiva e non comporta il risarcimento di alcun ulteriore danno, non è suscettibile di riduzione qualora il datore eccepisca l’aliunde perceptum.

L’indennità in questione ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, ivi comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.

 

In presenza di contratti ovvero accordi collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano l’assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati con contratto a termine nell’ambito di specifiche graduatorie, il limite massimo dell’indennità è ridotto alla metà (la misura del risarcimento e quindi compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità).

 

L’indennità risarcitoria onnicomprensiva di cui sopra, da corrispondere al lavoratore interessato, non concorre a formare reddito imponibile ai fini contributivi.

 

 

Trasferimento del lavoratore

(L. 183/2010, art. 32 comma 3 lett. c); art. 2103 c.c. )

Il trasferimento del lavoratore deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione ( e non dalla ricezione della comunicazione dei motivi).

L’impugnazione deve avvenire con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore.

L’impugnazione del trasferimento, ancorché tempestiva, è inefficace se non è seguita, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

Il deposito del ricorso, ovvero la richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato devono essere effettuati entro i seguenti termini decorrenti dall’impugnazione del trasferimento:

a) per i trasferimenti  intimati entro il  17 luglio 2012: 270 giorni;

b)  per i trasferimenti  intimati a partire dal 18 luglio 2012: 180 giorni.

Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

 

Contratto a progetto e co.co.co.)

(L. 183/2010, art. 32, comma 3 lett. b); art. 409 comma 3 c.p.c.; d.lgs. 276/2003, art. 61 ss.)

Il recesso del committente  nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione ( e non dalla ricezione della comunicazione dei motivi).

L’impugnazione deve avvenire con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore.

L’impugnazione del recesso del committente, ancorché tempestiva, è inefficace se non è seguita, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

Il deposito del ricorso, ovvero la richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato devono essere effettuati entro i seguenti termini decorrenti dall’impugnazione del trasferimento:

a) per i recessi  intimati entro il  17 luglio 2012: 270 giorni;

b)  per i recessi intimati a partire dal 18 luglio 2012: 180 giorni.

Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

 

 

Trasferimento di azienda

(art. 2112 c.c.; L. 183/2010 comma 4, lett. c) )

La cessione del contratto di lavoro, avvenuta in seguito al trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., deve essere impugnato, a pena di decadenza, entro 60 giorni  dalla data di trasferimento.

L’impugnazione deve avvenire con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore.

L’impugnazione della cessione del contratto di lavoro, ancorché tempestiva, è inefficace se non è seguita, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

Il deposito del ricorso, ovvero la richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato devono essere effettuati entro i seguenti termini decorrenti dall’impugnazione del licenziamento:

a) per i trasferimenti d’azienda avvenuti entro il  17 luglio 2012: 270 giorni;

b)  per i trasferimenti d’azienda  avvenuti a partire dal 18 luglio 2012: 180 giorni.

Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

 

Appalto illecito

(L. 183/2010, comma 4, lett. d); d.lgs. 276/2003, art. 29 e art. 27 comma 2).

Quando si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, e quindi anche nel caso in cui il lavoratore, che ha prestato la propria opera nell’esecuzione dell’appalto, agisca in giudizio per ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato in capo al committente deve essere rispettato il termine di impugnazione di 60 giorni a pena di decadenza.

Il termine per impugnare decorre dalla cessazione del rapporto con l’effettivo utilizzatore.

L’impugnazione deve avvenire con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore.

L’impugnazione dell’appalto illecito e la richiesta di costituzione di un nuovo rapporto di lavoro in capo al committente, ancorché tempestiva, è inefficace se non è seguita, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

Il deposito del ricorso, ovvero la richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato devono essere effettuati entro i seguenti termini decorrenti dall’impugnazione del licenziamento:

a) per gli appalti cessati entro il  17 luglio 2012: 270 giorni;

b)  per gli appalti cessati a partire dal 18 luglio 2012: 180 giorni.

Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

 

Distacco del lavoratore

(L. 183/2010, comma 4, lett. d); d.lgs. 276/2003, art. 30 comma 4 bis e art. 27 comma 2).

Quando si chieda la costituzione o l’accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto, e quindi anche nel caso in cui il lavoratore agisca in giudizio per ottenere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato in capo al  datore di lavoro distaccatario  deve essere rispettato il termine di impugnazione di 60 giorni a pena di decadenza.

Il termine per impugnare decorre dalla cessazione del rapporto con l’effettivo utilizzatore.

L’impugnazione deve avvenire con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore.

L’impugnazione del distacco  e la richiesta di costituzione di un nuovo rapporto di lavoro in capo al datore di lavoro distaccatario, ancorché tempestiva, è inefficace se non è seguita, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

Il deposito del ricorso, ovvero la richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato devono essere effettuati entro i seguenti termini decorrenti dall’impugnazione del licenziamento:

a) per i rapporti (con l’effettivo utilizzatore) cessati entro il  17 luglio 2012: 270 giorni;

b)  per i rapporti cessati  (con l’effettivo utilizzatore) a partire dal 18 luglio 2012: 180 giorni.

Qualora la conciliazione o l’arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l’accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro 60 giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.

 

 


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