Contratto di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa a progetto – abrogato dal D.lgs. 81/2015 | ADLABOR

Forma

(art. 62 D.Lgs. 276/2003)

Scritta ad substantiam con l’indicazione ad probationem dei seguenti elementi:

·       indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;

·       descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire;

·       il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;

·       le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa;

·       le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto

Modalità di prestazione

(art. 61 D.Lgs. 276/2003)

(Min. Lav. circ. 29/08/2013 n. 35)

 

La prestazione deve:

– riguardare lo svolgimento di compiti non meramente esecutivi e ripetitivi (cioè quelli caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia anche operativa da parte del collaboratore);

– essere gestita autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato,

nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente ed indipendentemente dal tempo impiegato per la loro esecuzione;

Diritti del collaboratore

(art. 64 D.Lgs. 276/2003)

(art. 65 D.Lgs. 276/2003)

(art. 63 D.Lgs. 276/2003)

(art. 66 D.Lgs. 276/2003)

 

 

 

 

(art. 3 co. 7 d.Lgs 81/2008

Il collaboratore a progetto ha:

– la facoltà, salvo patto contrario, di operare per più committenti purché non in concorrenza tra loro;

– il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione realizzata;

– il diritto di vedersi riconoscere un corrispettivo proporzionato alla quantita’ e alla qualita’ del lavoro eseguito, alla particolare natura della prestazione e del contratto e non inferiore ai minimi contrattuali collettivi dei lavoratori subordinati con mansioni equiparabili;

– il diritto di non veder risolvere il proprio rapporto, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo, in caso di gravidanza, malattia e infortunio. (il rapporto si estingue però alla scadenza, se specificamente prevista. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile, fatti salvi i casi di proroga previsti dalla legge o dal contratto)

– il diritto di vedersi applicare le misure di sicurezza, antinfortunistiche

Obblighi del collaboratore

(Art. 61 D.Lgs. 276/2003)

 

Il collaboratore ha l’obbligo nei confronti dei committenti di:

– coordinare la propria attività con la loro organizzazione;

– non svolgere attività in concorrenza;

– non diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai loro programmi e alla loro organizzazione;

– non compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della loro attività

Durata

(art. 67 D.Lgs. 276/2003)

Il progetto deve collocarsi in un’area temporale definita o definibile a priori.

Il contratto prevede per sua natura che la collaborazione si risolva al momento della realizzazione dell’oggetto  contrattuale.

 

Prosecuzione automatica

(art. 67 co. 2-bis D.Lgs. 276/2003)

Se il contratto ha per oggetto un’attivita’ di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il contratto a progetto prosegue automaticamente
Rinnovo

(Min. Lav. Circ. n. 1/2004, punto 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ possibile stipulare con lo stesso collaboratore più contratti di lavoro successivi nel tempo, aventi per oggetto un progetto o un programma di lavoro con contenuti analoghi o del tutto diversi Le condizioni di liceità del rinnovo sono dunque:

– la forma scritta, ad substantiam;

– il rispetto dei requisiti di legge, ed in particolare:

-che il progetto sia individuato specificamente; sia determinato dal committente; sia gestito autonomamente dal collaboratore; sia collegato  a un determinato risultato finale, (che non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente); non riguardi lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi; non sia identico al precedente;

– che vi sia l’erogazione di un corrispettivo adeguato, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinat;

– che siano rispettate le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008

Nota: Il rinnovo che abbia ad oggetto un progetto identico al precedente o che non abbia rispettato le condizioni di legittimità sopra indicate, costituisce un indice rivelatore della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. 276/2003 : (Min. Lav. Circ.  n. 4/2008)
Proroga

(Circ. Min. Lav.  4/2008)

(art. 66, co. 3, D.Lgs.276/2003)

 

 

 

(art. 66, co.2, D.Lgs. 276/2003)

 

Il termine di durata del contratto a progetto può essere prorogato dalle parti:

– nel caso in cui il risultato pattuito non sia stato raggiunto (in tutto o in parte) nel termine fissato

– nell’ipotesi di gravidanza della lavoratrice a progetto. Ove ricorra tale circostanza, tuttavia, la proroga non è automatica, essendo necessario verificare se il progetto dedotto in contratto risulta ancora attuale e conseguibile. In ogni caso, ove si opti per la prosecuzione del rapporto, la proroga prevista dalla legge è di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale;

– nell’ipotesi di malattia o infortunio, la legge non ha disciplinato l’ipotesi di proroga, prevedendo soltanto la sospensione del rapporto. E’ però possibile per le parti regolare diversamente gli effetti della malattia o dell’infortunio nel contratto individuale, potendo così prevedere la proroga

Nota: Al di fuori dei casi considerati, la proroga del contratto a progetto (realizzata per un progetto identico a quello precedente) costituisce un significativo elemento indiziario dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato (Min. Lav. Circ. n. 4/2008)
Obblighi del committente

(art. 63 D.Lgs. 276/2003)

 

 

(art. 3 co. 7 D.Lgs. 81/2008)

 

 

(art. 39 D.L. 112/2008 conv. in legge 133/2008)

Il committente ha l’obbligo di:

– riconoscere al collaboratore un corrispettivo di ammontare proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro eseguito, e non puo’ essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati;

– garantire al collaboratore, se presta attività lavorativa nei luoghi di lavoro del committente, l’applicazione delle misure di sicurezza, antinfortunistiche e di igiene sostanzialmente riconosciute al lavoratore subordinato

– effettuare la registrazione obbligatoria sul libro unico

Corrispettivo

(art. 63 D.Lgs. 276/2003)

 

 

 

Il compenso deve essere:

– proporzionato alla quantita’ e alla qualita’ del lavoro eseguito;

– proporzionato alla particolare natura della prestazione e del contratto;

– non inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attivita’ e in ogni caso sulla base dei minimi salariali applicati nello stesso settore alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati;

– in assenza di contrattazione collettiva specifica, il compenso non puo’ essere inferiore, a parita’ di estensione temporale dell’attivita’ oggetto della prestazione, alle retribuzioni minime previste dai contratti collettivi nazionali di categoria applicati nel settore di riferimento alle figure professionali il cui profilo di competenza e di esperienza sia analogo a quello del collaboratore a progetto

Trattamento contributivo

(Circ. Inps n. 18/2014)

Tutti i lavoratori a progetto devono essere iscritti alla Cassa per la Gestione Separata INPS . Le aliquote sono, per il 2014, del 22%, se il collaboratore è titolare di pensione o se è iscritto ad altre forme pensionistiche obbligatorie, del 28,72% negli altri casi, ripartite per 1/3 a carico del collaboratore e per 2/3 a carico del committente
Trattamento fiscale

(art. 50, co.1, lett. c.bis DPR 917/1986)

I redditi derivanti da collaborazione a progetto sono assimilati a quelli da lavoro dipendente
Cause di sospensione e del rapporto

(art. 66, co.2, D.Lgs. 276/2003)

 

 

 

 

(art. 66, co. 3, D.Lgs.276/2003)

 

Infortunio, malattia e maternità non comportano la risoluzione del lavoro a progetto, ma ne determinano la sola sospensione senza che venga erogato alcun corrispettivo.

La sospensione per malattia e infortunio non comporta proroga del contratto, a meno che le parti non abbiano concordato diversamente;

Se però la sospensione si protrae per un periodo superiore ad un sesto della durata stabilita se la stessa è determinata, ovvero per un periodo superiore a 30 giorni qualora la durata del contratto sia determinabile, il committente può recedere dal contratto.

La maternità genera invece una sospensione e una proroga della durata del contratto di 180 giorni, a meno che le parti non abbiano stabilito nel contratto una durata maggiore

Estinzione del rapporto

(art. 67 D.Lgs. 276/2003)

 

 

 

 

(art. 7, co. 2, lett. c) DL 76/2013 e  L.99/2013)

I contratti di lavoro a progetto si risolvono:

– al momento della realizzazione del progetto che ne costituisce l’oggetto;

– prima della scadenza del termine, entrambi i contraenti possono recedere per giusta causa;

– prima della scadenza del termine, il committente puo’ recedere qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneita’ professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto;

– prima della scadenza del termine, il collaboratore puo’ recedere, dandone preavviso, nel caso in cui tale facolta’ sia prevista nel contratto individuale di lavoro. In tal caso il committente ha l’obbligo di attivare la procedura di convalida delle dimissioni, prevista dall’art. 4, commi 16-23bis della Legge 92/2012

Contrattazione collettiva (art. 8 co. 2 DL 138/2011 conv in L. 148/2011) La contrattazione decentrata potrà disciplinare il ricorso e le caratteristiche delle collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto
Impugnazione del contratto a progetto

(art. 32, co. 3, lett. b L. 183/2010)

(art. 6, co. 1 L. 604/1966)

 

 

(art. 6, co. 2 L. 604/1966)

L’eventuale illegittimità del contratto a progetto può essere eccepita dal collaboratore mediante:

 

–        impugnazione, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla cessazione o dal recesso con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, indirizzato al committente ed idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale cui aderisce o abbia conferito mandato, diretto a contestare l’illegittimità del contratto;

–        successivo ricorso ad un tentativo di conciliazione o di arbitrato oppure al giudice del lavoro entro il successivo termine di centottanta giorni, a pena di inefficacia dell’impugnazione


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