Decontribuzione erogazioni di produttività | ADLABOR
Datori di lavoro interessati
(DM 14/2/2014, art. 2 co. 8 e 9)
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Tutti quelli privati
Per le imprese di somministrazione lavoro si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
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Lavoratori interessati
(Min.Lav. interpello 12/1/2015 n. 2) |
Tutti quelli dipendenti da datori di lavoro privati, compresi i dirigenti
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Condizioni di legittimità
(L. 247/2001, art. 1 co. 67 e DM 4/2/2014, art. 2 co. 4)
(DM 14/2/2014, art. 2, co. 3)
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Le erogazioni debbono essere:
– previste e disciplinate da contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, sottoscritti dai datori di lavoro. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio; – incerte per corresponsione od ammontare; – correlare alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati (è condizione sufficiente la sussistenza anche di uno solo di tali parametri); – gli accordi debbono essere depositati dai datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione territoriale del lavoro entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione. |
Sgravio contributivo
(L. 247/2001, art. 1 co. 67)
(DM 14/2/2014, art. 2, co. 5)
(DM 14/2/2014, art. 2 co. 6 e L. 296/2006, art. 1, co. 1175) |
Lo sgravio contributivo è concesso sulla base dei seguenti presupposti:
– l’importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 2,25% della retribuzione imponibile annua percepita tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell’anno precedente; – lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali; – lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni; – lo sgravio contributivo non e’ concesso quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti da accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo; – la concessione dello sgravio contributivo e’ subordinata al regolare possesso del DURC e all’inesistenza di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. – la presentazione di apposita istanza all’INPS esclusivamente in via informatica
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Ripartizione delle risorse
(DM 14/2/2014, art. 1)
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Le risorse messe a disposizione dallo Stato sono così ripartite:
– 62,5 % per la contrattazione aziendale; – 37,5 % per la contrattazione territoriale. In caso di mancato utilizzo dell’intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione, la percentuale residua e’ attribuita all’altra tipologia.
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Sanzioni
(DM 14/2/2014, art. 2 co. 7)
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I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo sono tenuti:
– al versamento dei contributi dovuti; – al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l’eventuale responsabilita’ penale ove il fatto costituisca reato. |