Congedo matrimoniale | ADLABOR
Fino a quanto tempo dopo la celebrazione del matrimonio è possibile usufruire del congedo matrimoniale?
ll Rdl 1334/1937, che disciplinava «il congedo straordinario agli impiegati per contrarre matrimonio», è stato abrogato dall’articolo 24 del D.L. n. 112/2008.
A seguito di tale abrogazione, la contrattazione collettiva ha assunto il monopolio nel disciplinare i vari aspetti connessi alla fruizione del congedo matrimoniale. In numerosi CCNL non viene però disciplinato il termine massimo, decorrente dalla celebrazione del matrimonio, entro cui è possibile fruire del congedo matrimoniale.
In tali casi, la preminenza delle esigenze aziendali non può tuttavia far venire meno, in un’ottica imperniata sui principi di buona fede e correttezza, sanciti dagli articoli 1175 e 1375 del Codice civile, un contemperamento con necessità del lavoratore, che potrebbe voler differire il periodo di godimento del congedo matrimoniale.
Ciononostante, anche tali pretese debbono soggiacere a un limite di ragionevolezza.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9150/2012, ha ritenuto legittima la richiesta di congedo decorrente meno di due settimane dopo la celebrazione, precisando che “in mancanza di specifica disciplina contrattuale collettiva sul punto… deve ritenersi che il periodo di fruizione debba essere giustificato dall’evento matrimonio e che tale necessario collegamento, da un lato, non impone che la giornata del matrimonio debba essere necessariamente ricompresa nei… giorni di congedo, ma, dall’altro, non può neanche comportare che la relativa fruizione sia del tutto svincolata dall’evento giustificativo“.
Anche la giurisprudenza di merito ha precisato che “il congedo matrimoniale dev’essere utilizzato in tempi ravvicinati, ma non necessariamente coincidenti con la data del matrimonio” (Tribunale di Napoli, sezione lavoro, 6503/2008) e che “la scelta del periodo in cui usufruire del congedo matrimoniale” deve essere “giustificata e collegata causalmente alla celebrazione del matrimonio stesso” (Tribunale di Milano, 16 giugno 2006).
Alla luce di tale principio di matrice giurisprudenziale, sebbene il congedo non debba essere necessariamente fruito in concomitanza con il giorno della celebrazione, non pare essere ammissibile una richiesta relativa ad un periodo temporalmente così distante dalla celebrazione da affievolire il nesso tra l’evento e il congedo.
A cura di Francesco Bedon