CCNL DIRIGENTI SETTORE INDUSTRIA: SOTTOSCRITTO L’ACCORDO DI RINNOVO PER IL PERIODO 2019-2023 | ADLABOR

Il 30 luglio 2019 è stato sottoscritto l’Accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende industriali.

Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2019 e scade il 31 dicembre 2023, fatte salve le diverse decorrenze indicate negli specifici articoli.

Di seguito le principali novità contenute nell’Accordo di rinnovo del CCNL.

  • Trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG) e scatti di anzianità.

I nuovi livelli del TMCG previsti sono:

-69.000 euro per l’anno 2020;

-72.000 euro per l’anno 2022;

-75.000 euro per l’anno 2023.

Per i dirigenti già in forza in azienda alla data del 1° gennaio 2015 continuano ad applicarsi, se di miglior favore, i parametri di TMCG previsti dall’art. 3, comma 2, del CCNL 30 dicembre 2014.
Viene previsto un sistema di retribuzione variabile per obiettivi (MBO) in cui l’incentivo è corrisposto per il 50% al raggiungimento del risultato annuale ed il restante 50% col raggiungimento dei risultati a lungo termine.
Al dirigente in servizio al 24 novembre 2004 che non abbia già maturato il numero massimo di 10 aumenti di anzianità, continuerà ad essere corrisposto un importo mensile in cifra fissa pari a 129,11 euro al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal 1° giorno del mese successivo al biennio stesso. Il numero massimo di aumenti di anzianità maturabili non può, in ogni caso, superare i 10, ivi compresi gli aumenti maturati nella vigenza dei precedenti contratti collettivi. Gli importi spettanti a titolo di aumenti di anzianità possono essere assorbiti da aumenti economici strutturali riconosciuti in sede aziendale a partire dal 1° gennaio 2017.

  • Ferie

E’ stata introdotta una nuova disciplina per il periodo di ferie eccedente le quattro settimane per cui, se il dirigente non fruisce di tale periodo entro 24 mesi dall’anno di maturazione per sua scelta, e l’azienda abbia espressamente invitato il dirigente a fruirne, allora non potrà più richiederle in futuro o ricevere la relativa indennità sostitutiva. In assenza del suddetto invito da parte dell’azienda, verrà corrisposta una indennità sostituita per il periodo non goduto.

  • Malattia e Aspettativa.

Viene precisato che il periodo di comporto di 12 mesi si intende riferito anche ad assenze complessivamente verificatesi nei 3 anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso.

L’aspettativa non retribuita viene elevata da 6 a 12 mesi nel caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o di terapie salvavita.

  • Outplacement

I datori di lavoro, dal 1° gennaio 2019, erogheranno alla associazione 4.MANAGER una quota di euro 100,00 annue per dirigente in servizio, con lo scopo di finanziare le iniziative di outplacement a favore dei dirigenti di aziende associate al Sistema Confindustria che siano coinvolti in processi di ristrutturazione o che siano interessati da processi che comportino la risoluzione del loro rapporto e non abbiano maturato il diritto ad una prestazione pensionistica.

Pertanto le imprese che intendano risolvere il rapporto di lavoro con un dirigente possono convenire, su richiesta del dirigente stesso e nell’ambito dell’accordo con cui regolano la risoluzione del rapporto, di attivare un percorso di outplacement. A tal fine 4.MANAGER concorre alla copertura del costo dell’attività di outplacement fino ad un massimo di Euro 3000,00 previa presentazione da parte dell’impresa della fattura del costo da essa sostenuto.

  • Trasferimento

Il trasferimento, salvo diverso accordo tra le parti, non può essere disposto nei confronti del dirigente che abbia compiuto il 55° anno di età. In caso di figli minori, il trasferimento non può essere disposto per dirigenti che abbiano compiuto il 50° anno di età.

  • Previdenza integrativa ed assistenza sanitaria.

In tema di previdenza complementare, fermo il limite complessivo dell’8% di contribuzione totale, è stato elevato a decorrere dal 2020 il massimale contributivo da 150.000 a 180.000 euro. Dal 1° gennaio 2022 è previsto il versamento a carico delle imprese in un contributo annuo non inferiore a 4.800 euro, salva la facoltà di anticipare il versamento di questo contributo minimo. E’ stata comunque introdotta la possibilità che l’impresa, previo accordo con il dirigente, possa farsi carico di una quota della contribuzione dovuta dal dirigente stesso, fino al limite del 3%.

In tema di assistenza sanitaria integrativa è stata prevista la possibilità di istituire una seconda Gestione Separata del FASI (GS non autosufficienza) con autonomia amministrativa e finanziaria, nonché gestione patrimoniale autonoma a cui affidare lo sviluppo delle tutele nel campo della non autosufficienza per gli assistiti FASI.

  • Indennità supplementare

Il minimo dell’indennità supplementare, per i dirigenti con anzianità sino a due anni, è stato elevato a 4 mensilità pari al corrispettivo del preavviso.

Per visualizzare lo schema sinottico in cui sono riportate le misure dell’indennità supplementare dovuta ai dirigenti dei vari settori, nell’ipotesi di licenziamento individuale ingiustificato, clicca qui:http://www.adlabor.it/schemi/dirigenti-risoluzione/dirigenti-risoluzione-preavviso-e-indennita-supplementare/


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