Collaborazioni organizzate dal committente: modifiche apportate dalla l. 128/2019

Articolo 2 – Collaborazioni organizzate dal committente (A)

  1. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 81 del 2015, a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente [anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro]. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali (1) (B).
  2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:
  3. a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore (C);
  4. b) alle collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali e’ necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
  5. c) alle attivita’ prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle societa’ e dai partecipanti a collegi e commissioni;
  6. d) alle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e societa’ sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289[, nonche’ delle societa’ sportive dilettantistiche lucrative] (2) (D).

d-bis) alle collaborazioni prestate nell’ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367  (E)(3).

d-ter) alle collaborazioni degli operatori che prestano le attivita’ di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74(4).

  1. Le parti possono richiedere alle commissioni di cui all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la certificazione dell’assenza dei requisiti di cui al comma 1. Il lavoratore puo’ farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.
  2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. [Dal 1° gennaio 2018 e’ comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1.] (5)

(A) In riferimento al presente articolo vedi: Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 1° febbraio 2016, n. 3.

(B) In riferimento al presente comma vedi: Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 gennaio 2016, n. 5/2016.

(C) In riferimento alla presente lettera vedi: Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 15 dicembre 2015, n. 27/2015.

(D) In riferimento alla presente lettera vedi: Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 gennaio 2016, n. 6/2016.

(E) Per l’uniforme applicazione della nuova disciplina di cui al presente lettera e acquisito il parere dell’Ufficio legislativo espresso con nota del 30 ottobre 2018,  vedi prime indicazioni interpretative emanate con Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31/10/2018 n. 17.

(1) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128.

(2) Lettera modificata dall’articolo 1, comma 356, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall’articolo 13, comma 2 del D.L. 12 luglio 2018, n.87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96. Per ulteriori disposizioni vedi l’articolo 1, comma 358 , della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.

(3) Lettera aggiunta dall’articolo 24, comma 3-quater, lettera d), del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160.

(4) Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 1, lettera 0a), del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.

(5) Comma modificato dall’articolo 1, comma 8, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19 e successivamente dall’articolo 22, comma 9, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

 

Articolo 2 bis – Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata (1)

  1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’indennita’ giornaliera di malattia, l’indennita’ di degenza ospedaliera, il congedo di maternita’ e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilita’ della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento o di inizio del periodo indennizzabile.
  2. Per i soggetti di cui al comma 1 la misura vigente dell’indennita’ di degenza ospedaliera e’ aumentata del 100 per cento. Conseguentemente e’ aggiornata la misura dell’indennita’ giornaliera di malattia.

(1) Articolo inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128.

 

CAPO V-BIS – Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali

Capo inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128.

 

Articolo 47 bis – Scopo, oggetto e ambito di applicazione (1)

  1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, le disposizioni del presente capo stabiliscono livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attivita’ di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore di cui all’articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, attraverso piattaforme anche digitali.
  2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attivita’ di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalita’ di esecuzione della prestazione.

(1) Articolo inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128.

 

Articolo 47 ter – Forma contrattuale e informazioni (1)

  1. I contratti individuali di lavoro di cui all’articolo 47-bis sono provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza.
  2. In caso di violazione di quanto previsto dal comma 1, si applica l’articolo 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, e il lavoratore ha diritto a un’indennita’ risarcitoria di entita’ non superiore ai compensi percepiti nell’ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravita’ e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.
  3. La violazione di quanto previsto dal comma 1 e’ valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti previsti dal presente decreto.

(1) Articolo inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128.

 

Articolo 47 quater – Compenso (1)

  1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalita’ di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente.
  2. In difetto della stipula dei contratti di cui al comma 1, i lavoratori di cui all’articolo 47-bis non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale.
  3. Ai lavoratori di cui all’articolo 47-bis deve essere garantita un’indennita’ integrativa non inferiore al 10 per cento per il lavoro svolto di notte, durante le festivita’ o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, determinata dai contratti di cui al comma 1 o, in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

(1) Articolo inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, con l’applicazione prevista dal comma 2 del medesimo articolo 1.

 

Articolo 47 quinquies – Divieto di discriminazione  (1)

  1. Ai lavoratori di cui all’articolo 47-bis si applicano la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della liberta’ e dignita’ del lavoratore previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l’accesso alla piattaforma.
  2. L’esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione della prestazione sono vietate.

(1) Articolo inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128.

 

Articolo 47 sexies – Protezione dei dati personali (1)

  1. I dati personali dei lavoratori che svolgono la loro attivita’ attraverso le piattaforme digitali sono trattati in conformita’ alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

(1) Articolo inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128.

 

Articolo 47 septies – Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (1)

  1. I prestatori di lavoro di cui al presente capo sono comunque soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il premio di assicurazione INAIL e’ determinato ai sensi dell’articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, in base al tasso di rischio corrispondente all’attivita’ svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile, ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attivita’.
  2. Ai fini dell’assicurazione INAIL, il committente che utilizza la piattaforma anche digitale e’ tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.
  3. Il committente che utilizza la piattaforma anche digitale e’ tenuto nei confronti dei lavoratori di cui al comma 1, a propria cura e spese, al rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

(1) Articolo inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, con l’applicazione prevista dal comma 2 del medesimo articolo 1.

 

Articolo 47 octies – Osservatorio (1)

  1. Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del presente capo, e’ istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell’articolo 47-bis, designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu’ rappresentative a livello nazionale. L’osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dall’INAIL, gli effetti delle disposizioni del presente capo e puo’ proporre eventuali revisioni in base all’evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell’osservatorio non spetta alcun compenso, indennita’, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed e’ assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.

(1) Articolo inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera c), del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128

 

 


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