Maturazione della pensione – Risolvibilità del rapporto di lavoro subordinato | ADLABOR
Quando il datore di lavoro può licenziare un dipendente che ha maturato i requisiti pensionistici?
L’Art. 24 comma 4 decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, prevede quanto segue:
“Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all’età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.”
Secondo quanto previsto dall’articolo 24 comma 4 d.l. 201/2011 il lavoratore, che pure potrebbe già andare in pensione in quanto in età pensionabile (usualmente 67 anni) e con sufficiente contribuzione pensionistica, può decidere di proseguire l’attività lavorativa fino a 70 anni e 7 mesi di età (la soglia di età è variabile nel tempo in conseguenza del mutare dell’aspettativa – la legge parla di speranza – di vita).
Una volta però raggiunto tale limite il datore di lavoro può licenziare il lavoratore, anche senza motivazione, rispettando i termini di preavviso. Ciò perché, venendo meno l’applicabilità dell’articolo 18 della legge 300/1970 -quella che prevede la necessità di motivazione del licenziamento -il datore di lavoro può operare un recesso anche senza una ragione specifica.