Reddito di cittadinanza – L. 26/2019
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, coordinato con la
legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26.
Art. 1
Reddito di cittadinanza
1. E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di
cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale
di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di
contrasto alla poverta', alla disuguaglianza e all'esclusione
sociale, nonche' diretta a favorire il diritto all'informazione,
all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche
volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a
rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro. Il
Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle
risorse disponibili.
2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o piu'
componenti di eta' pari o superiore a 67 anni, adeguata agli
incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di
Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla poverta'
delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di
definizione del beneficio economico, nonche' le procedure per la
gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove
diversamente specificato. In caso di nuclei gia' beneficiari del Rdc,
la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del
compimento del sessantasettesimo anno di eta' del componente del
nucleo piu' giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo. (( La
Pensione di cittadinanza puo' essere concessa anche nei casi in cui
il componente o i componenti del nucleo familiare di eta' pari o
superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita
di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
convivano esclusivamente con una o piu' persone in condizione di
disabilita' grave o di non autosufficienza, come definite
dall'allegato 3 al regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di eta' inferiore al
predetto requisito anagrafico )).
Art. 2
Beneficiari
1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso
cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per
tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti
requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e
soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere ((
cumulativamente )):
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti
parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare ((, come individuato
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, )) che sia titolare del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi
in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi
due, considerati al momento della presentazione della domanda e per
tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il
nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro (( ; nel
caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi
dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 159 del 2013 ));
2) un valore del patrimonio immobiliare, (( in Italia e
all'estero, )) come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di
abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini
ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro
2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo,
fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro
1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali
sono ulteriormente incrementati di (( euro 5.000 per ogni componente
in condizione di disabilita' e di euro 7.500 per ogni componente in
condizione di disabilita' grave o di non autosufficienza, come
definite )) a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di
euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della
scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e'
incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di
cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360
nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in
locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini
ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
1) nessun componente il nucleo familiare deve essere
intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di
autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la
richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o
motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima
volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i
motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione fiscale in favore
delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque
titolo o avente piena disponibilita' di navi e imbarcazioni da
diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171;
(( c- bis) per il richiedente il beneficio, la mancata
sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito
di convalida dell'arresto o del fermo, nonche' la mancanza di
condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la
richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3
)).
(( 1-bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui
all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al
comma 1, lettera b), del presente articolo nonche' per comprovare la
composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita
certificazione rilasciata dalla competente autorita' dello Stato
estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorita'
consolare italiana, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano: a)
nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea aventi lo status di rifugiato politico; b) qualora
convenzioni internazionali dispongano diversamente; c) nei confronti
di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali
e' oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al
comma 1-bis. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e'
definito l'elenco dei Paesi nei quali non e' possibile acquisire la
documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE,
di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
159 del 2013 )).
2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1 possono essere
integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio
socioeconomico che riflettono le caratteristiche di
multidimensionalita' della poverta' e tengono conto, oltre che della
situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale,
di disabilita', di deprivazione socio-sanitaria, educativa e
abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad
integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di
trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla
tutela della salute.
(( 3. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare
disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi
successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per
giusta causa )).
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1,
lettera b), numero 4), e' pari ad 1 per il primo componente del
nucleo familiare ed e' incrementato di 0,4 (( per ogni ulteriore
componente di minore eta', fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad
un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti
componenti in condizione di disabilita' grave o di non
autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE )).
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare e' definito ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni
sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del
nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia
cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013:
a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di
separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa
abitazione (( ; se la separazione o il divorzio sono avvenuti
successivamente alla data del 1° settembre 2018, il cambio di
residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia
locale ));
(( a-bis) i componenti gia' facenti parte di un nucleo familiare
come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito
ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche
a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere
nella medesima abitazione ));
b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte
del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando e' di eta'
inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a loro carico a
fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli.
6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1,
lettera b) numero 4), e' determinato ai sensi dell'articolo 4, comma
2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi
nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali
in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare,
fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei
mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le
erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella
compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni
per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di
rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di
buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di
sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include
tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1,
comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti
assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono
comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal
riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali
(SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147, secondo le modalita' ivi previste.
7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento
del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero
1), e' sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo
beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al
corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al
Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalita', gli ammontari
eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno
per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle
misure regionali di contrasto alla poverta' oggetto d'intesa tra la
regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine
di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
8. Il Rdc e' compatibile con il godimento della Nuova prestazione
di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) (( e dell'indennita'
di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione
coordinata (DISCOLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e
all'articolo 15 )) del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di
altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione
involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo.
Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare
del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto
previsto dalla disciplina dell'ISEE.
Art. 3
Beneficio economico
1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei
seguenti due elementi:
a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come
definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di euro
6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala
di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4;
b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei
familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare
del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato
a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.
2. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la
soglia di cui al comma 1, lettera a), e' incrementata ad euro 7.560,
mentre il massimo di cui al comma 1, lettera b), e' pari ad euro
1.800 annui.
3. L'integrazione di cui al comma 1, lettera b), e' concessa
altresi' nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un
massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in
abitazione di proprieta' per il cui acquisto o per la cui costruzione
sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo
nucleo familiare.
4. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente dal pagamento
dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio
in ogni caso non puo' essere complessivamente superiore ad una soglia
di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro
della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito
familiare ((, fatto salvo quanto previsto al terzo periodo )). Il
beneficio economico non puo' essere altresi' inferiore ad euro 480
annui, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il
suo valore mensile e' pari ad un dodicesimo del valore su base annua.
6. Il Rdc e' riconosciuto per il periodo durante il quale il
beneficiario si trova nelle condizioni previste all'articolo 2 e,
comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi.
Il Rdc puo' essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del
medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La
sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le modalita' di erogazione del Rdc suddiviso
(( per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, con
la decorrenza prevista dall'articolo 5 )), comma 6, terzo periodo. La
Pensione di cittadinanza e' suddivisa in parti uguali tra i
componenti il nucleo familiare.
8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme
dell'avvio di un'attivita' di lavoro dipendente da parte di uno o
piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del
Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del
beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal
mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior
reddito non e' ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera
annualita'. Il reddito da lavoro dipendente e' desunto dalle
comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a
decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere l'informazione
relativa alla retribuzione o al compenso. (( L'avvio dell'attivita'
di lavoro dipendente e' comunque comunicato dal lavoratore all'INPS
secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione a
disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1 )).
9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme
dell'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia
in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o piu'
componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la
variazione dell'attivita' e' comunicata all'INPS entro trenta giorni
dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, ((
secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione a
disposizione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1 )). Il
reddito e' individuato secondo il principio di cassa come differenza
tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute
nell'esercizio dell'attivita' ed e' comunicato entro il quindicesimo
giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo
di incentivo (( non cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 8,
comma 4 )), il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le
due mensilita' successive a quella di variazione della condizione
occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 6. Il
beneficio e' successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a
riferimento il trimestre precedente.
10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel
caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualita'
nell'ISEE in corso di validita' utilizzato per l'accesso al
beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 8 e 9 sono
comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio
secondo modalita' definite nel provvedimento di cui all'articolo 5,
comma 1.
11. E' fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente
erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione
patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti (( di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c). Con
riferimento al patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell'ISEE,
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 3), l'eventuale
variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti e'
comunicata entro il 31 gennaio relativamente all'anno precedente, ove
non gia' compresa nella DSU. La perdita dei requisiti si verifica
anche nel caso di acquisizione del possesso di somme o valori
superiori alle soglie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b),
numero 3), a seguito di donazione, successione o vincite, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 5, comma 6, e deve essere comunicata
entro quindici giorni dall'acquisizione )).
12. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di
fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti
e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla
variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la
variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti
temporali di cui al comma 6 si applicano al nucleo familiare
modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito
della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti
in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese
successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini
ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque
presentare una nuova domanda di Rdc.
13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i
suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero
sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre
strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra
amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di
cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. (( La
medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si
applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un
componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei
delitti indicati all'articolo 7, comma 3 )).
14. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per
ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio puo'
essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore
al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata
dal maggior reddito derivato da una modificata condizione
occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione,
l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima
richiesta.
15. Il beneficio e' ordinariamente fruito entro il mese successivo
a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di
entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'ammontare
di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di
arretrati, e' sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio
erogato, nella mensilita' successiva a quella in cui il beneficio non
e' stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di
erogazione, e' comunque decurtato dalla disponibilita' della Carta
Rdc di cui all'articolo 5, comma 6, l'ammontare complessivo non speso
ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilita'
di beneficio riconosciuto. (( Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite le modalita' con cui, mediante
il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati
sulla Carta Rdc )), si verifica la fruizione del beneficio secondo
quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonche' le
altre modalita' attuative.
Art. 4
Patto per il lavoro e Patto
per l'inclusione sociale
1. L'erogazione del beneficio e' condizionata alla dichiarazione di
immediata disponibilita' al lavoro da parte dei componenti il nucleo
familiare maggiorenni, nelle modalita' di cui al presente articolo,
nonche' all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento
all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede
attivita' al servizio della comunita', di riqualificazione
professionale, di completamento degli studi, nonche' altri impegni
individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel
mercato del lavoro e all'inclusione sociale.
2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i
componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non gia'
occupati e non frequentanti un regolare corso di studio ((, ferma
restando per il componente con disabilita' interessato la
possibilita' di richiedere la volontaria adesione a un percorso
personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e
all'inclusione sociale, secondo quanto previsto al comma 1, essendo
inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e
necessita' specifiche dell'interessato )). Sono esclusi dai medesimi
obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i
beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di eta'
pari o superiore a 65 anni, nonche' i componenti con disabilita',
come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva
ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai
sensi della medesima disciplina. (( I componenti con disabilita'
possono manifestare la loro disponibilita' al lavoro ed essere
destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali
e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 )).
3. Possono altresi' essere esonerati dagli obblighi connessi alla
fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con
riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di eta'
ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilita' grave o non
autosufficienza, come definiti a fini ISEE ((, nonche' i lavoratori
di cui al comma 15-quater e coloro che frequentano corsi di
formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 )). Al fine di assicurare omogeneita' di
trattamento, sono definiti, con accordo in sede di Conferenza
Unificata, principi e criteri generali da adottarsi da parte dei
servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri di cui al
presente comma ((, anche all'esito del primo periodo di applicazione
del Rdc )). I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque
esclusi dagli obblighi di cui al comma 15.
4. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari
del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del
beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di
immediata (( disponibilita' al lavoro tramite l'apposita piattaforma
digitale )) di cui all'articolo 6, comma 2, (( ovvero con le
modalita' di cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21, comma
1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, )) entro trenta
giorni dal riconoscimento del beneficio.
(( 5. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli
tenuti agli obblighi ai sensi del comma 2, sono individuati e resi
noti ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma
digitale di cui all'articolo 6, comma 2, affinche' siano convocati
entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso
di uno o piu' dei seguenti requisiti al momento della richiesta del
Rdc:
a) assenza di occupazione da non piu' di due anni;
b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore
sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la
fruizione da non piu' di un anno;
c) aver sottoscritto negli ultimi due anni un patto di servizio
attivo presso i centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
5-bis. Per il tramite della piattaforma digitale di cui
all'articolo 6, comma 2, sono altresi' resi noti ai centri per
l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di eta' pari o
inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di
cui al comma 5 del presente articolo e dall'eventuale presa in carico
del nucleo familiare di appartenenza ai sensi del comma 12, affinche'
siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.
5-ter. La piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 2,
oltre ai soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo,
rende noto ai centri per l'impiego anche l'elenco dei beneficiari del
Rdc che siano componenti dei nuclei familiari dei soggetti nelle
condizioni di cui al comma 5 e che abbiano reso dichiarazione di
immediata disponibilita' al lavoro ai sensi del comma 4 affinche'
siano convocati nei termini previsti dalla legislazione vigente.
5-quater. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego
ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari nelle condizioni di
cui al comma 5 siano presenti particolari criticita' in relazione
alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al
lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo
6, comma 2, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per
il contrasto della poverta', che si coordinano a livello di ambito
territoriale, per la valutazione multidimensionale di cui al comma
11. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni
che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per
l'impiego. Al fine di assicurare omogeneita' di trattamento, sono
definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di
cui al comma 3 i principi e i criteri generali da adottare in sede di
valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare
criticita' di cui al presente comma )).
(( 6. Qualora i soggetti di cui ai commi 5 e 5-bis non abbiano gia'
presentato la dichiarazione di immediata disponibilita' di cui al
comma 4, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro per
l'impiego. In tale sede sono individuati eventuali componenti del
nucleo familiare esonerati dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta
salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai
compiti di cura )).
7. (( I beneficiari di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter )), non
esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per
l'impiego ovvero, laddove previsto da (( provvedimenti regionali )),
presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto
legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro, (( che equivale
al patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del
medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015. Il Patto per il lavoro
deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 8,
lettera b) )). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il patto di
servizio assume la denominazione di Patto per il lavoro. Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, (( sentita
l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) )), e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono
definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del
Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di applicazione
del Rdc.
8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:
(( a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro ));
b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni
previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:
1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale di cui
all'articolo 6, comma 1, (( anche per il tramite di portali
regionali, se presenti, )) e consultarla quotidianamente quale
supporto nella ricerca (( attiva )) del lavoro;
2) (( svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la
presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori ))
modalita' definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua
il diario delle attivita' che devono essere svolte settimanalmente;
3) accettare di essere avviato (( alle attivita' individuate
nel Patto per il lavoro ));
4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove
di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi
competenti e in attinenza alle competenze certificate;
5) accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, ai
sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come
integrato al comma 9; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi
dell'articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di decadenza
dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del
comma 9.
9. La congruita' dell'offerta di lavoro di cui al comma 8 e'
definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio
del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In particolare, e' definita
congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:
a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio, e' congrua
un'offerta entro cento chilometri di distanza dalla residenza del
beneficiario o comunque raggiungibile (( nel limite temporale massimo
di cento )) minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di
prima offerta, ovvero entro duecentocinquanta chilometri di distanza
se si tratta di seconda offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla
lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di
terza offerta;
b) decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio, e' congrua
un'offerta entro duecentocinquanta chilometri di distanza dalla
residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda
offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque
collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
c) in caso di rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3,
comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d), e' congrua un'offerta
ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si
tratti di prima offerta;
(( d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano
presenti componenti con disabilita', come definita ai fini dell'ISEE,
non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga
alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte
successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del
beneficio, l'offerta e' congrua se non eccede la distanza di cento
chilometri dalla residenza del beneficiario ));
(( d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano
presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente
separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e, in
deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo
riferimento alla terza offerta, l'offerta e' congrua se non eccede la
distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del
beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano
esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della
fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.
9-bis. All'articolo 25, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo n. 150 del 2015 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, ovvero, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza,
superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio massimo
fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad
integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in
locazione» )).
10. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre
duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del
beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico
del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento
sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego,
incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di
minore eta' ovvero componenti con disabilita', come definita a fini
ISEE.
11. (( I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti
nelle condizioni di cui al comma 5 sono individuati e resi noti, per
il tramite della piattaforma istituita presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ai
comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinche'
siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del
beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della poverta' )).
Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di
accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo
nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale
finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi
dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017.
12. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i
bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano
prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi
competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego ((
e i beneficiari sono ad essi resi noti per il tramite delle
piattaforme di cui all'articolo 6 per la definizione e la
sottoscrizione del Patto per il lavoro )), entro i successivi trenta
giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso e multidimensionale,
i beneficiari sottoscrivono un Patto per l'inclusione sociale e i
servizi si coordinano in maniera da fornire risposte unitarie nel
Patto, con il coinvolgimento, oltre ai centri per l'impiego e ai
servizi sociali, degli altri servizi territoriali di cui si rilevi in
sede di valutazione preliminare la competenza.
13. Il Patto per l'inclusione sociale, ove non diversamente
specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e,
conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine, il progetto
personalizzato medesimo ne assume la denominazione. Nel Patto per
l'inclusione sociale sono inclusi, oltre agli interventi per
l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove opportuni e fermo
restando gli obblighi di cui al comma 8, gli interventi e i servizi
sociali di contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo n. 147 del 2017, che, conseguentemente, si intendono
riferiti al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
poverta' sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche in
favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro.
14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e i
sostegni in essi previsti, nonche' la valutazione multidimensionale
che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle
prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente.
15. (( In coerenza con le competenze professionali del beneficiario
e con quelle acquisite )) in ambito formale, non formale e informale,
nonche' in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso
del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso
i servizi dei comuni, il beneficiario e' tenuto ad offrire
nell'ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione
sociale la propria disponibilita' per la partecipazione a progetti a
titolarita' dei comuni, utili alla collettivita', in ambito
culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei
beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza,
mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre
attivita' del beneficiario e comunque (( non inferiore al numero di
otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici
ore complessive settimanali con il consenso di entrambe le parti )).
La partecipazione ai progetti e' facoltativa per le persone non
tenute agli obblighi connessi al Rdc. (( Le forme e le
caratteristiche, nonche' le modalita' di attuazione dei progetti di
cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. I comuni ))
comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della
piattaforma dedicata al programma del Rdc del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, di cui all'articolo 6, comma 1. L'esecuzione
delle attivita' e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di
cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti.
L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni,
tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata.
(( 15-bis. I centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro e gli
enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui
all'articolo 6, comma 1, le competenze acquisite dal beneficiario in
ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015.
15-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15-bis si
provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
15-quater. Per le finalita' di cui al presente decreto e ad ogni
altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i
lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde
a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai
sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
15-quinquies. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri
per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, puo' essere
effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica
o posta elettronica, secondo modalita' definite con accordo in sede
di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 )).
Art. 5
Richiesta, riconoscimento ed erogazione
del beneficio
1. Il Rdc e' richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese,
presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81,
comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il
Rdc puo' anche essere richiesto mediante modalita' telematiche, alle
medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le
richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di
assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS). (( Le richieste del Rdc e
della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli
istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e
valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di
cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle
disposizioni di cui al precedente periodo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del
finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata legge
n. 152 del 2001. )) Con provvedimento dell'INPS, (( sentiti il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la
protezione dei dati personali, )) entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' approvato il modulo di
domanda, nonche' il modello di comunicazione dei redditi di cui
all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle
informazioni gia' dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il
modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda
e' successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute
nella domanda del Rdc sono comunicate all'INPS entro dieci giorni
lavorativi dalla richiesta.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ((
, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, )) possono
essere individuate modalita' di presentazione della richiesta del Rdc
anche contestualmente alla presentazione della DSU a fini ISEE e in
forma integrata, tenuto conto delle semplificazioni conseguenti
all'avvio della precompilazione della DSU medesima, ai sensi
dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 147 del 2017. (( In sede
di prima applicazione e nelle more dell'adozione del decreto di cui
al primo periodo, al fine di favorire la conoscibilita' della nuova
misura, l'INPS e' autorizzato ad inviare comunicazioni informative
sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito dell'attestazione
dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore e di sue componenti
compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) )).
3. Il Rdc e' riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai
fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque
giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il
possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc (( sulla base delle
informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli
delle amministrazioni titolari dei dati )). A tal fine l'INPS
acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e
dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, (( le
informazioni necessarie ai fini della concessione )) del Rdc. (( Con
provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, sono definite, ove non gia' disciplinate, la
tipologia dei dati, le modalita' di acquisizione e le misure a tutela
degli interessati )). In ogni caso il riconoscimento da parte
dell'INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione
della domanda all'Istituto.
4. Nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della
popolazione residente, resta in capo ai comuni la verifica dei
requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a) ((, secondo modalita' definite mediante accordo sancito
in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali )). L'esito
delle verifiche e' comunicato all'INPS per il tramite della
piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al
coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale di cui al primo
periodo mette comunque a disposizione della medesima piattaforma le
informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), si considerano posseduti per la durata della
attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda
e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione di nuova
DSU, ferma restando la necessita' di aggiornare l'ISEE alla scadenza
del periodo di validita' dell'indicatore. Gli altri requisiti si
considerano posseduti sino a quando non intervenga comunicazione
contraria da parte delle amministrazioni competenti alla verifica
degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio e' interrotta a
decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed e' disposta la
revoca del beneficio, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7.
Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti
autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. Il beneficio economico e' erogato attraverso la Carta Rdc. In
sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine
contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avviene in esecuzione del
servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma 35, lettera b),
del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti, alle
medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche
necessarie per l'erogazione del beneficio. In sede di nuovo
affidamento del servizio di gestione, il numero di carte deve
comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio
suddivisa per ogni singolo componente ai sensi dell'articolo 3, comma
7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta
acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante
entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo
individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza di cui
all'articolo 2, comma 4, nonche', nel caso di integrazioni di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera b), ovvero di cui all'articolo 3,
comma 3, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore
indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha
concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare
attraverso la Carta Rdc, nonche' diversi limiti di importo per i
prelievi di contante. (( Al fine di prevenire e contrastare fenomeni
di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo
(DGA), )) e' in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio
economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre
utilita'. (( Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc,
prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere
utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini
statistici e di ricerca scientifica )). La consegna della Carta Rdc
presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene
esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.
(( 6-bis. La Pensione di cittadinanza puo' essere erogata con
modalita' diverse da quelle di cui al comma 6, mediante gli strumenti
ordinariamente in uso per il pagamento delle pensioni. Le modalita'
di attuazione del presente comma sono individuate con il decreto di
cui all'articolo 3, comma 7 )).
7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle
tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente
svantaggiate, di cui all'articolo 1, comma 375, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla compensazione per la
fornitura di gas naturale, estese ai mede-simi soggetti dall'articolo
3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Art. 6
(( Piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione
dei Patti e disposizioni sui centri di assistenza fiscale ))
(( 1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti
per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il
rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonche' per
finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del
programma del Rdc, e' istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di
cittadinanza. Nell'ambito del Sistema informativo operano due
apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL,
per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento
dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme
rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle
amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti, nel
rispetto dei principi di minimizzazione, integrita' e riservatezza
dei dati personali. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sentiti l'ANPAL e il Garante per la
protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, e' predisposto un piano tecnico di
attivazione e interoperabilita' delle piattaforme e sono individuati
misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonche'
modalita' di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il
perseguimento delle specifiche finalita' e adeguati tempi di
conservazione dei dati )).
2. All'articolo 13, comma 2, dopo la lettera d), del decreto
legislativo n. 150 del 2015 e' aggiunta la seguente: «d-bis)
Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il
lavoro ((, implementata attraverso il sistema di cooperazione
applicativa con i sistemi informativi regionali del lavoro» )).
(( 2-bis. Le regioni dotate di un proprio sistema informativo,
accessibile in forma integrata dai servizi delle politiche del lavoro
e delle politiche sociali ed eventualmente da altri servizi,
concordano con le piattaforme di cui al comma 1 le modalita' di
colloquio e di trasmissione delle informazioni in modo da garantire
l'interoperabilita' dei sistemi, anche attraverso la cooperazione
applicativa )).
3. Per le finalita' di cui al comma 1, (( l'INPS mette a
disposizione del sistema informativo di cui al comma 1, secondo
termini e modalita' definiti con il decreto di cui al medesimo comma
1, )) i dati identificativi dei singoli componenti i nuclei
beneficiari del Rdc, le informazioni sulla condizione economica e
patrimoniale, come risultanti dalla DSU in corso di validita', le
informazioni sull'ammontare del beneficio economico e sulle altre
prestazioni sociali erogate dall'Istituto ai componenti il nucleo
familiare (( e ogni altra informazione relativa ai beneficiari del
Rdc necessaria alla attuazione della misura, incluse quelle di cui
all'articolo 4, comma 5, e alla profilazione occupazionale )). ((
Mediante le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali sono rese disponibili,
rispettivamente, ai centri per l'impiego e ai comuni, che si
coordinano a livello di ambito territoriale, )) le informazioni di
cui al presente comma relativamente ai beneficiari del Rdc residenti
nei territori di competenza.
4. Le piattaforme di cui al comma 1 costituiscono il portale delle
comunicazioni (( tra i centri per l'impiego, i soggetti accreditati
di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i
comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, l'ANPAL,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS, secondo
termini e modalita' definiti con il decreto di cui al comma 1 )). In
particolare, sono comunicati dai servizi competenti (( mediante le
piattaforme )) del Rdc:
a) le disponibilita' degli uffici per la creazione di una agenda
degli appuntamenti in sede di riconoscimento del beneficio,
compatibile con i termini di cui all'articolo 4, commi 5 e 11;
b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro
o del Patto per l'inclusione sociale, entro cinque giorni dalla
medesima;
c) le informazioni sui fatti suscettibili (( di dar luogo alle
sanzioni di cui all'articolo 7, entro dieci giorni lavorativi
dall'accertamento dell'evento da sanzionare, per essere messe a
disposizione dell'INPS ai fini dell'irrogazione delle suddette
sanzioni ));
d) l'esito delle verifiche da parte dei comuni sui requisiti di
residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 4, per essere
messe a disposizione dell'INPS ai fini della verifica
dell'eleggibilita';
e) l'attivazione dei progetti per la collettivita' da parte dei
comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 15;
(( f) ogni altra informazione, individuata con il decreto di cui al
comma 1, necessaria a monitorare l'attuazione dei Patti per il lavoro
e dei Patti per l'inclusione sociale, incluse le informazioni
rilevanti riferite ai componenti il nucleo beneficiario in esito alla
valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 11, anche
ai fini di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali
delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14 )).
5. Le piattaforme di cui al comma 1 rappresentano altresi' uno
strumento utile al coordinamento dei servizi a livello territoriale
((, secondo termini e modalita' definiti con il decreto di cui al
comma 1 )). In particolare, le piattaforme dialogano tra di loro al
fine di svolgere le funzioni di seguito indicate:
a) comunicazione da parte dei servizi competenti dei comuni ai
centri per l'impiego, in esito alla valutazione preliminare, dei
beneficiari per i quali i bisogni del nucleo familiare e dei suoi
componenti siano risultati prevalentemente connessi alla situazione
lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti dall'articolo
4, comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro;
b) (( comunicazione da parte dei comuni ai centri per l'impiego
)) delle informazioni sui progetti per la collettivita' attivati ai
sensi dell'articolo 4, comma 15, nonche' quelle sui beneficiari del
Rdc coinvolti;
c) coordinamento del lavoro tra gli operatori dei centri per
l'impiego, i servizi sociali e gli altri servizi territoriali, con
riferimento ai beneficiari per i quali il bisogno sia complesso e
multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei Patti
per l'inclusione sociale, nelle modalita' previste dall'articolo 4,
comma 12;
d) (( messa a disposizione delle informazioni )) sui Patti gia'
sottoscritti, ove risulti necessario nel corso della fruizione del
beneficio integrare o modificare i sostegni e gli impegni in
relazione ad attivita' di competenza del centro per l'impiego ovvero
del servizio sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi.
(( 6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula
apposite convenzioni con la Guardia di finanza per le attivita' di
controllo nei confronti dei beneficiari del Rdc, nonche' per il
monitoraggio delle attivita' degli enti di formazione di cui
all'articolo 8, comma 2, da svolgere nell'ambito delle ordinarie
funzioni di polizia economico-finanziaria esercitate ai sensi del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Per le suddette finalita'
ispettive, la Guardia di finanza accede, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, al Sistema informativo di cui al comma 1,
ivi compreso il Sistema informativo unitario dei servizi sociali
(SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre
2017, n. 147 )).
(( 6-bis. Allo scopo di potenziare le attivita' di controllo e di
monitoraggio di cui al comma 6, la dotazione organica del ruolo
ispettori del Corpo della guardia di finanza e' incrementata di cento
unita'.
6-ter. In relazione a quanto previsto dal comma 6-bis, e'
autorizzata, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a
legislazione vigente, con decorrenza non anteriore al 1o ottobre
2019, l'assunzione straordinaria di cento unita' di personale del
ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 511.383 per
l'anno 2019, a euro 3.792.249 per l'anno 2020, a euro 4.604.146 per
l'anno 2021, a euro 5.293.121 per l'anno 2022, a euro 5.346.462 per
l'anno 2023 e a euro 5.506.482 annui a decorrere dall'anno 2024, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 20192021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero quanto a euro 511.383 per l'anno 2019, a euro
3.792.249 per l'anno 2020 e a euro 5.506.482 annui a decorrere
dall'anno 2021.
6-quater. All'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 199, le parole: «, a decorrere dal 1o gennaio 2017,»
sono soppresse e le parole: «23.602 unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «23.702 unita'».
6-quinquies. All'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole: «28.602 unita'» sono
sostituite dalle seguenti: «28.702 unita'» )).
7. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte dall'INPS,
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'ANPAL, dai
centri per l'impiego, (( dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, )) dai comuni e dalle altre amministrazioni
interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare
disponibili a legislazione vigente, come integrate dall'articolo 12
del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. (( Alle attivita' dei comuni di cui al presente articolo,
strumentali al soddisfacimento dei livelli essenziali di cui
all'articolo 4, comma 14, si provvede nei limiti delle risorse
disponibili sul )) Fondo per la lotta alla poverta' e alla esclusione
sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre
2015, n. 208 ((, ad esclusione della quota del medesimo Fondo
destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali ai
sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147 )).
8. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti
e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e
l'allocazione del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali puo' avvalersi di enti controllati o vigilati da parte di
amministrazioni dello Stato o di societa' in house, previa
convenzione approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
(( 8-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 31 maggio 1999, n. 164, come modificato dall'articolo 35 del
decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dall'articolo 1 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 7, il comma 2-ter e' abrogato;
b) all'articolo 10, comma 3, le parole: «la mancanza di almeno
uno dei requisiti» sono sostituite dalle seguenti: «la mancanza del
requisito» e le parole: «e comma 2-ter» sono soppresse.
8-ter. Il comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175, e' abrogato» )).
Art. 7
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, al
fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3,
rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose
non vere, ovvero omette informazioni dovute, e' punito con la
reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del
patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche' di
altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della
riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi
8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno a tre
anni.
3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e
2 e (( per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis,
416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonche' per i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo )), nonche' alla sentenza
di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi
reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con
efficacia retroattiva e il beneficiario e' tenuto alla restituzione
di quanto indebitamente percepito. La revoca e' disposta dall'INPS ai
sensi del comma 10. Il beneficio non puo' essere nuovamente richiesto
prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione
erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e
delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa
successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del
reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare
dell'istante, la stessa amministrazione di-spone l'immediata revoca
del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il
beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente
percepito.
5. E' disposta la decadenza dal Rdc, altresi', quando uno dei
componenti il nucleo familiare:
a) non effettua la dichiarazione di immediata disponibilita' al
lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6 (( , anche a seguito del
primo incontro presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi
competenti per il contrasto della poverta' )), ad eccezione dei casi
di esclusione ed esonero;
b) non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per
l'inclusione sociale, di cui all'articolo 4, commi 7 e 12, ad
eccezione dei casi di esclusione ed esonero;
c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle
iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra
iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo
20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015 e
all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;
d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15, nel
caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
e) non accetta almeno una di tre offerte congrue ai sensi
dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in caso di
rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, non accetta la prima
offerta congrua utile;
f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9,
ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio
economico del Rdc maggiore;
g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del
nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12;
(( h) viene trovato, nel corso delle attivita' ispettive svolte
dalle competenti autorita', intento a svolgere attivita' di lavoro
dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza
delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attivita' di
lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui
all'articolo 3, comma 9 )).
6. La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel caso in cui
il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in
misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto
di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione
nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per
effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi
comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo
restando il recupero di quanto versato in eccesso.
7. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato
motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 11, da
parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano
le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di una mensilita' del beneficio economico in
caso di prima mancata presentazione;
b) la decurtazione di due mensilita' alla seconda mancata
presentazione;
c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata
presentazione.
8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato
motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma
3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte
anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le
seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di due mensilita', in caso di prima mancata
presentazione;
b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata
presentazione.
9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per
l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione
o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di
prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da
professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la decurtazione di due mensilita' dopo un primo richiamo
formale al rispetto degli impegni;
b) la decurtazione di tre mensilita' al secondo richiamo formale;
c) la decurtazione di sei mensilita' al terzo richiamo formale;
d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.
10. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il
recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, (( sono
effettuati dall'INPS )). Gli indebiti recuperati nelle modalita' di
cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto
delle spese di recupero, (( sono riversati dall'INPS all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per il reddito
di cittadinanza, di cui all'articolo 12, comma 1 )). L'INPS dispone
altresi', ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione
della Carta Rdc.
11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc
puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il
nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del
provvedimento di revoca o di decadenza, ovvero, nel caso facciano
parte del nucleo familiare componenti minorenni o con disabilita',
come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.
12. I centri per l'impiego e i comuni ((, nell'ambito dello
svolgimento delle attivita' di loro competenza, )) comunicano alle
piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione
dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle
sanzioni di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui
all'articolo 9, comma 3, lettera e), (( entro dieci giorni lavorativi
dall'accertamento dell'evento da sanzionare )). L'INPS, per il
tramite delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a disposizione
dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti
provvedimenti di decadenza dal beneficio.
13. La mancata comunicazione (( dell'accertamento )) dei fatti
suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza
della prestazione determina responsabilita' disciplinare e contabile
del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20.
14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato
illegittimo godimento del Rdc, i comuni, l'INPS, l'Agenzia delle
entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai
controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni
dall'accertamento, all'autorita' giudiziaria la documentazione
completa del fascicolo oggetto della verifica.
15. I comuni sono responsabili ((, secondo modalita' definite
nell'accordo di cui all'articolo 5, comma 4, )) delle verifiche e dei
controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni
dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici
anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra
informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o
dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.
(( 15-bis. All'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di
lavoratori beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4».
15-ter. Al fine di consentire un efficace svolgimento
dell'attivita' di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che
comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonche' su altri
fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale,
tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11,
comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando
piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive
all'Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e
ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni
e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate
dall'INPS, gia' a disposizione del personale ispettivo dipendente dal
medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche
dati individuate nell'allegato A al presente decreto, integrabile con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del
direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentiti l'INPS e il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati,
le modalita' di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione
applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di
conservazione dei dati.
15-quater. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del
lavoro irregolare nei confronti dei percettori del Rdc che svolgono
attivita' lavorativa in violazione delle disposizioni legislative
vigenti, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri di cui
all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' incrementato di
65 unita' in soprannumero rispetto all'organico a decorrere dal 1o
ottobre 2019. Conseguentemente, al medesimo articolo 826, comma 1,
del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «505 unita'» sono sostituite dalle
seguenti: «570 unita'»;
b) alla lettera c), il numero: «1» e' sostituito dal seguente:
«2»;
c) alla lettera d), il numero: «169» e' sostituito dal seguente:
«201»;
d) alla lettera e), il numero: «157» e' sostituito dal seguente:
«176»;
e) alla lettera f), il numero: «171» e' sostituito dal seguente:
«184».
15-quinquies. Al fine di ripianare i livelli di forza organica,
l'Arma dei carabinieri e' autorizzata ad assumere, in deroga alle
ordinarie facolta' assunzionali, un corrispondente numero di unita'
di personale, ripartite in 32 unita' del ruolo ispettori e in 33
unita' del ruolo appuntati e carabinieri, a decorrere dal 1° ottobre
2019.
15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma
15-quinquies, pari a euro 342.004 per l'anno 2019, a euro 2.380.588
per l'anno 2020, a euro 2.840.934 per l'anno 2021, a euro 3.012.884
per l'anno 2022, a euro 3.071.208 per l'anno 2023, a euro 3.093.316
per l'anno 2024 e a euro 3.129.006 annui a decorrere dall'anno 2025,
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, come da ultimo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma
298, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
15-septies. All'articolo 1, comma 445, lettera a), della legge 30
dicembre 2018, n. 145, le parole: «300 unita' per l'anno 2019, a 300
unita' per l'anno 2020 e a 330 unita' per l'anno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «283 unita' per l'anno 2019, a 257 unita'
per l'anno 2020 e a 311 unita' per l'anno 2021», le parole: «e'
integrato di euro 750.000 per l'anno 2019, di euro 1.500.000 per
l'anno 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dall'anno 2021»
sono sostituite dalle seguenti: «e' integrato di euro 728.750 per
l'anno 2019, di euro 1.350.000 per l'anno 2020 e di euro 2.037.500
annui a decorrere dall'anno 2021» e le parole: «Ai relativi oneri,
pari a euro 6.000.000 per l'anno 2019, a euro 24.000.000 per l'anno
2020 e a euro 37.000.000 annui a decorrere dall'anno 2021» sono
sostituite dalle seguenti: «Ai relativi oneri, pari a euro 5.657.739
per l'anno 2019, a euro 21.614.700 per l'anno 2020 e a euro
33.859.355 annui a decorrere dall'anno 2021» )).
(( Art. 7-bis
Sanzioni in materia di infedele
asseverazione o visto di conformita'
1. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il
visto di conformita', ovvero l'asseverazione, infedele si applica la
sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto
infedele e' relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le
modalita' di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto
del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la
sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui
all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per
cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto
infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente
colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione
mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste
le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono
devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreche' l'infedelta' del
visto non sia gia' stata contestata con la comunicazione di cui
all'articolo 26, comma 3ter, del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il Centro di
assistenza fiscale o il professionista puo' trasmettere una
dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il
contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, puo'
trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui
contenuto e' definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate. In tal caso la somma dovuta e' ridotta ai sensi
dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. La
violazione e' punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei
contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle
dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai
sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche'
in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle
dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633. La violazione e' punibile a condizione che non trovi
applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico dei
predetti soggetti la sospensione dalla facolta' di rilasciare il
visto di conformita' e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre
anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al
periodo di sospensione, e' disposta l'inibizione dalla facolta' di
rilasciare il visto di conformita' e l'asseverazione. Si considera
violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta
sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della
maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;
b) le lettere a-bis) e a-ter) sono abrogate.
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata,
anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il
controllo formale e' effettuato nei confronti del CAF o del
professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri,
forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata
fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori
imposte e degli interessi. Il controllo della sussistenza delle
condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle
deduzioni e alle agevolazioni e' effettuato nei confronti del
contribuente» )).
(( Art. 7-ter
Sospensione del beneficio in caso di condanna
o applicazione di misura cautelare personale
1. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui e'
applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di
convalida dell'arresto o del fermo, nonche' del condannato con
sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati all'articolo
7, comma 3, l'erogazione del beneficio di cui all'articolo 1 e'
sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del
beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi
dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si e'
sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. La sospensione
opera nel limite e con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 13.
2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati
con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la misura
cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna
non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza,
ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico
ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo
656 del codice di procedura penale al quale il condannato si e'
volontariamente sottratto.
3. Nel primo atto cui e' presente l'indagato o l'imputato
l'autorita' giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio
di cui all'articolo 1.
4. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di
sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dall'autorita'
giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla
loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui
all'articolo 6 che hanno in carico la posizione dell'indagato o
imputato o condannato.
5. La sospensione del beneficio di cui all'articolo 1 puo' essere
revocata dall'autorita' giudiziaria che l'ha disposta, quando
risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che
l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli
importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente
ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento
giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto
al ripristino dell'erogazione decorre dalla data di presentazione
della domanda e della prescritta documentazione all'ente
previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati
durante il periodo di sospensione.
6. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al
comma 1 sono versate annualmente dall'INPS all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa
corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e
dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani dei crimini
domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n.
206 )).
Art. 8
Incentivi per l'impresa e per il lavoratore
1. Al datore di lavoro (( privato )) che comunica alla ((
piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'ANPAL )) le
disponibilita' dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo
pieno e indeterminato ((, anche mediante contratto di apprendistato,
)) soggetti beneficiari di Rdc, anche attraverso l'attivita' svolta
da un soggetto accreditato di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' riconosciuto, ferma
restando l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali,
l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei
premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile
del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un
periodo pari alla differenza tra 18 mensilita' (( e le mensilita'
gia' godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non
superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5
mensilita' )). In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
l'esonero e' concesso nella misura fissa di 5 mensilita'. L'importo
massimo di beneficio mensile non puo' comunque eccedere l'ammontare
totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del
datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilita'
incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc (( effettuato nei
trentasei mesi successivi all'assunzione )), il datore di lavoro e'
tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle
sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga
per giusta causa o per giustificato motivo. Il datore di lavoro,
contestualmente all'assunzione del beneficiario di Rdc stipula,
presso il centro per l'impiego, ove necessario, un patto di
formazione, con il quale garantisce al beneficiario un percorso
formativo o di riqualificazione professionale.
2. Gli enti di formazione accreditati possono stipulare presso i
centri per l'impiego e presso i soggetti accreditati di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale
possibilita' sia prevista da (( provvedimenti regionali )), un Patto
di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso
formativo o di riqualificazione professionale, anche mediante il
coinvolgimento di Universita' ed enti pubblici di ricerca, secondo i
piu' alti standard di qualita' della formazione e sulla base di
indirizzi definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
utilizzando a tal fine, le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente. (( Il Patto di formazione puo'
essere altresi' stipulato dai fondi paritetici interprofessionali per
la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, attraverso specifici avvisi pubblici previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 )). Se in seguito a questo
percorso formativo il beneficiario di Rdc ottiene un lavoro, coerente
con il profilo formativo sulla base di un contratto di lavoro a tempo
pieno e indeterminato, al datore di lavoro che assume, ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, e'
riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite della
meta' dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto
dell'assunzione, (( per un periodo pari alla differenza tra 18
mensilita' e il numero delle mensilita' gia' godute dal beneficiario
stesso e, comunque, per un importo non superiore a 390 euro mensili e
per un periodo non inferiore a 6 mensilita' )). In caso di rinnovo ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e' concesso nella misura
fissa di sei mensilita' per meta' dell'importo del Rdc. L'importo
massimo del beneficio mensile comunque non puo' eccedere l'ammontare
totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del
datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilita'
incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL.
La restante meta' dell'importo mensile del Rdc percepito dal
lavoratore all'atto dell'assunzione, per un massimo di 390 euro
mensili (( e per un periodo non inferiore a 6 mensilita' )), e'
riconosciuta all'ente di formazione accreditato che ha garantito al
lavoratore assunto il predetto percorso formativo o di
riqualificazione professionale, sotto forma di sgravio contributivo
applicato ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i
propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide per il datore
di lavoro che assume il beneficiario del Rdc. Nel caso di
licenziamento del beneficiario del Rdc (( effettuato nei trentasei
mesi successivi all'assunzione )), il datore di lavoro e' tenuto alla
restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili
di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o
per giustificato motivo.
3. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 si applicano a
condizione che il datore di lavoro realizzi un incremento
occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri
fissati dall'articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori a
tempo indeterminato. Il diritto alle predette agevolazioni e'
subordinato al rispetto degli ulteriori principi generali di cui
all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.
4. Ai beneficiari del Rdc che avviano un'attivita' lavorativa
autonoma o di impresa individuale o una societa' cooperativa entro i
primi dodici mesi di fruizione del Rdc e' riconosciuto in un'unica
soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilita' del Rdc, nei
limiti di 780 euro mensili. Le modalita' di richiesta e di erogazione
del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.
5. Il diritto alla fruizione degli incentivi di cui al presente
articolo e' subordinato al rispetto delle condizioni stabilite
dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ((
Le medesime agevolazioni non spettano ai datori di lavoro che non
siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo
3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di
assunzione di beneficiario di Reddito di cittadinanza iscritto alle
liste di cui alla medesima legge )).
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai
sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE)
n. 717/ 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono compatibili e
aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo 1, comma 247,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui il datore di
lavoro abbia esaurito gli esoneri contributivi in forza della
predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi contributivi di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito
di imposta per il datore di lavoro. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita'
di accesso al predetto credito di imposta.
Art. 9
Assegno di ricollocazione
1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di ottenere un
servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro, il
beneficiario del Rdc tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, a
stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, decorsi
trenta giorni dalla data di liquidazione della prestazione, riceve
dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (AdR) di cui all'articolo 23
del decreto legislativo n. 150 del 2015, graduato in funzione del
profilo personale di occupabilita', da spendere presso i centri per
l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12
del medesimo decreto legislativo.
2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i soggetti di cui al
comma 1 devono scegliere, entro trenta giorni dal riconoscimento
dell'AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva,
prendendo appuntamento sul portale messo a disposizione dall'ANPAL,
anche per il tramite dei centri per l'impiego o degli istituti di
patronato convenzionati. Il servizio ha una durata di sei mesi,
prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte dell'importo
dell'assegno; nel caso in cui, entro trenta giorni dalla richiesta,
il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione
del beneficiario, quest'ultimo e' tenuto a rivolgersi a un altro
soggetto erogatore.
3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:
a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;
b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la
relativa area, con eventuale percorso di riqualificazione
professionale mirata a sbocchi occupazionali esistenti nell'area
stessa;
c) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di
svolgere le attivita' individuate dal tutor;
d) l'assunzione dell'onere del soggetto di cui al comma 1 di
accettare l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4;
e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare
al centro per l'impiego e all'ANPAL il rifiuto ingiustificato, da
parte della persona interessata, di svolgere una delle attivita' di
cui alla lettera c), o di una offerta di lavoro congrua, a norma
della lettera d), al fine dell'irrogazione delle sanzioni di cui
all'articolo 7;
f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o
a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale
conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.
4. In caso di utilizzo dell'assegno di ricollocazione presso un
soggetto accreditato, (( il Sistema informativo unitario delle
politiche del lavoro fornisce immediata comunicazione )) al centro
per l'impiego con cui e' stato stipulato il Patto per il lavoro o,
nei casi di cui all'articolo 4, comma 9, a quello nel cui territorio
risiede il beneficiario.
5. Le modalita' operative e l'ammontare dell'assegno di
ricollocazione sono definite con delibera del Consiglio di
amministrazione dell'ANPAL, previa approvazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei principi di cui
all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 150 del 2015.
Gli esiti della ricollocazione sono oggetto dell'attivita' di
monitoraggio e valutazione comparativa dei soggetti erogatori del
servizio, di cui all'articolo 23, comma 8, del predetto decreto
legislativo n. 150 del 2015.
6. Il finanziamento dell'assegno di ricollocazione e' a valere sul
Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1,
comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'ANPAL provvede a
monitorare l'andamento delle risorse, fornendo relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero
dell'economia e delle finanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed
in base a previsioni statistiche effettuate tenendo conto della
percentuale di successi occupazionali, l'ANPAL sospende l'erogazione
di nuovi assegni quando si manifesti un rischio anche prospettico di
esaurimento delle risorse.
(( 6-bis. Al fine di consentire all'Istituto nazionale di
statistica di procedere all'effettuazione delle rilevazioni e delle
previsioni statistiche di cui al comma 6 e di ogni altra che si renda
necessaria, anche a supporto delle attivita' di monitoraggio previste
dal presente decreto, al decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) forniscono al Sistema statistico nazionale i dati informativi,
anche in forma individuale, relativi all'amministrazione o all'ente
di appartenenza, ovvero da questi detenuti in ragione della propria
attivita' istituzionale o raccolti per finalita' statistiche,
necessari per i trattamenti statistici previsti dal programma
statistico nazionale. Previa richiesta in cui siano esplicitate le
finalita' perseguite, gli uffici di statistica forniscono al Sistema
statistico nazionale i dati raccolti per finalita' statistiche, anche
in forma individuale, necessari per i trattamenti statistici
strumentali al perseguimento delle finalita' istituzionali del
soggetto richiedente»;
b) all'articolo 6, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. La comunicazione dei dati di cui alla lettera b) del comma 1 e'
effettuata fatte salve le riserve previste dalla legge».
c) all'articolo 6-bis, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui
all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati per fini statistici di
interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma
2, lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in
conformita' all'articolo 108 del medesimo codice, nel programma
statistico nazionale sono specificati i tipi di dati, le operazioni
eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e
le liberta' degli interessati, qualora non siano individuati da una
disposizione di legge o di regolamento. Il programma statistico
nazionale, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, indica le misure tecniche e organizzative idonee a
garantire la liceita' e la correttezza del trattamento, con
particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per
ciascun trattamento, le modalita', le categorie dei soggetti
interessati, le finalita' perseguite, le fonti utilizzate, le
principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le
categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i trattamenti dei
dati personali di cui all'articolo 10 del citato regolamento (UE)
2016/679 effettuati per fini statistici di interesse pubblico
rilevante ai sensi del citato articolo 2-sexies, comma 2, lettera
cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 trova
applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice» )).
7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di
ricollocazione ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' sospesa.
(( Art. 9-bis
Disposizioni in materia
di istituti di patronato
1. Al fine di garantire un servizio di assistenza intensiva nella
ricerca del lavoro, alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «almeno otto
Paesi stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «almeno quattro
Paesi stranieri»;
b) all'articolo 16, comma 2, lettera c-bis), le parole: «inferiore
all'1,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore allo
0,75 per cento»;
c) all'articolo 16, comma 2, lettera c-ter), le parole: «almeno
otto Stati stranieri » sono sostituite dalle seguenti: «almeno
quattro Paesi stranieri» )).
Art. 10
(( Coordinamento, monitoraggio
e valutazione del Rdc ))
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
responsabile del monitoraggio dell'attuazione del Rdc e predispone,
sulla base delle informazioni rilevate sulle piattaforme di cui
all'articolo 6, di quelle fornite dall'INPS e dall'ANPAL, nonche'
delle altre informazioni disponibili in materia, il Rapporto annuale
sull'attuazione del Rdc, (( pubblicato nel sito internet
istituzionale del medesimo Ministero )).
(( 1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
responsabile della valutazione del Rdc. La valutazione e' operata
secondo un progetto di ricerca, redatto in conformita' all'articolo 3
delle regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di
ricerca scientifica, di cui alla delibera del Garante per la
protezione dei dati personali n. 515/2018 del 19 dicembre 2018,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2019,
approvato nell'ambito di un Comitato scientifico, appositamente
istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, presieduto dal medesimo Ministro o da un suo rappresentante
e composto, oltre che da un rappresentante dell'ANPAL e da un
rappresentante dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche
pubbliche (INAPP), da esperti indipendenti. Ai fini della valutazione
della misura con metodologia controfattuale, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, puo' essere individuato un campione
rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non piu' del 5 per
cento dei nuclei beneficiari, all'interno del quale possono essere
selezionati gruppi di controllo tramite procedura di selezione
casuale, per i quali prevedere deroghe agli obblighi di cui
all'articolo 4 per tutta la durata della valutazione, fatti salvi gli
obblighi di dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro e di
accettazione di un'offerta di lavoro congrua. Al campione di
beneficiari identificati ai fini della valutazione del Rdc possono
essere somministrati questionari di valutazione, il cui contenuto e'
approvato con il decreto di cui al secondo periodo. I dati raccolti
mediante i questionari di valutazione sono utilizzati al solo fine di
elaborazione statistica per lo svolgimento delle attivita' di
valutazione previste dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Ai fini della valutazione, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali utilizza le informazioni di cui al comma 1. Sono
altresi' messe a disposizione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali da parte dell'INPS, dell'ANPAL e del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ulteriori
informazioni, riguardanti la condizione economica e sociale, le
esperienze educative, formative e lavorative, nonche' le prestazioni
economiche e sociali, individuate con il decreto di cui al secondo
periodo. Una volta entrata a pieno regime la misura del Rdc, i dati
individuali anonimizzati, privi di ogni riferimento che ne permetta
il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalita' che
rendono questi ultimi non identificabili, raccolti ai fini della
valutazione, potranno essere altresi' messi a disposizione di
universita' ed enti di ricerca, ai soli scopi di ricerca e di
valutazione, previa presentazione di un documentato progetto di
ricerca autorizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun
compenso, indennita' o rimborso di spese. Le amministrazioni
interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
1-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
responsabile del coordinamento per l'attuazione del Rdc e a tal fine
istituisce, nell'ambito della direzione generale competente, un
apposito servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto
tecnico. Il servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) e' responsabile, sentita l'ANPAL, del monitoraggio e della
predisposizione del Rapporto annuale di cui al comma 1, nonche' della
valutazione di cui al comma 1-bis;
b) favorisce la diffusione delle conoscenze e promuove la qualita'
degli interventi, anche mediante atti di coordinamento operativo,
ferme restando le competenze dell'ANPAL in materia di coordinamento
dei centri per l'impiego;
c) predispone protocolli formativi e operativi;
d) identifica gli ambiti territoriali lavorativi e sociali che
presentano particolari criticita' nell'attuazione del Rdc, sulla base
delle evidenze emerse in sede di monitoraggio e di analisi dei dati,
segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta
dell'ambito territoriale e d'intesa con la regione, sostiene
interventi di tutoraggio )).
2. Ai compiti (( di cui al presente articolo )) il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali provvede ((, anche avvalendosi
dell'INAPP, )) nel limite delle risorse finanziarie, umane e
strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 11
Modificazioni al decreto legislativo
15 settembre 2017, n. 147
1. A decorrere dal 1° aprile 2019, fatto salvo quanto previsto
all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, e' abrogato il CAPO
II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ad eccezione
degli articoli 5, 6, 7 e 10.
2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Valutazione
multidimensionale»;
2) il comma 1 e' abrogato;
3) al comma 2, le parole: «Agli interventi di cui al presente
decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Agli interventi di cui al
Patto per l'inclusione sociale per i beneficiari del Reddito di
cittadinanza (Rdc)»;
4) al comma 3, le parole: «, rivolta a tutti i nuclei
beneficiari del ReI,» sono soppresse;
5) al comma 4, primo periodo, le parole «In caso di esito
positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi
dell'articolo 9, commi 3 e 4, e' programmata l'analisi preliminare,
entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla richiesta del
ReI, presso i punti per l'accesso o altra struttura all'uopo
identificata, al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «L'analisi
preliminare e' finalizzata ad»;
6) al comma 5, le parole «il progetto personalizzato e'
sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca
intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello
stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo
familiare abile al lavoro non occupato.» sono sostituite dalle
seguenti: «i beneficiari sono indirizzati al competente centro per
l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro connessi al
Rdc, entro trenta giorni dall'analisi preliminare.»;
7) il comma 6 e' abrogato;
(( 7-bis) al comma 9, le parole: «su proposta del Comitato per la
lotta alla poverta', e» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e i
professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui al presente
comma individuano altresi' specifiche misure di sicurezza volte a
prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalita' di rilevazione
e segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di
appartenenza, nonche' procedure di presa in carico della vittima di
atti violenti» ));
8) al comma 10, le parole «l'informazione e l'accesso al ReI e»
sono soppresse;
b) all'articolo 6:
1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
2) al comma 2, lettera b), le parole «connesso al ReI» sono
soppresse;
3) al comma 4, le parole: «I beneficiari del ReI» sono
sostituite dalle seguenti: «I beneficiari del Rdc»;
4) al comma 6, le parole «facilitare l'accesso al ReI» sono
sostituite dalle seguenti: «facilitare l'accesso al Rdc»; (( ed e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di un utilizzo
sinergico delle risorse per la distribuzione alimentare agli
indigenti, le eventuali disponibilita' del Fondo di cui all'articolo
58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere
utilizzate per il finanziamento di interventi complementari rispetto
al Programma operativo del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti
risorse possono essere versate al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183» ))
(( 4-bis) al comma 12, le parole: «su proposta del Comitato per
la lotta alla poverta' e» sono soppresse )).
c) all'articolo 7:
1) al comma 1, lettera a), le parole: «, inclusi i servizi per
l'informazione e l'accesso al ReI di cui all'articolo 5, comma 1»
sono soppresse;
(( 1-bis) al comma 2, le parole: «una quota del Fondo poverta' e'
attribuita» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse del Fondo
poverta' sono attribuite» ));
2) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; nel terzo
periodo, le parole: «nell'atto di programmazione ovvero nel Piano
regionale di cui all'articolo 14, comma 1,» sono sostituite dalle
seguenti: (( «in un atto di programmazione regionale, nel rispetto e
nella valorizzazione delle modalita' di confronto con le autonomie
locali, ))»; nel quarto periodo, le parole: «dell'atto di
programmazione ovvero nel Piano regionale» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'atto di programmazione regionale»;
3) al comma 7, le parole «i beneficiari del ReI» sono
sostituite dalle seguenti: «i beneficiari del Rdc»;
d) all'articolo 10:
(( 1) al comma 2, quarto periodo, le parole: «Con provvedimento
congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia delle
entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali»
sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e
il Garante per la protezione dei dati personali» ));
(( 2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Resta ferma la possibilita' di presentare la DSU nella
modalita' non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione
dell'ISEE, sono riportate le eventuali omissioni o difformita'
riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni
disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformita' su saldi
e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalita' definite
con il decreto di cui al comma 2»;
2-bis) al comma 3, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel provvedimento di
cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «con il medesimo
decreto di cui al comma 2» ));
3) al comma 4, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2019»
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2019»
e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Le DSU in corso di
validita' alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano
valide fino al 31 dicembre 2019.»;
(( d-bis) all'articolo 21, dopo il comma 10 e' aggiunto il
seguente:
«10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc e' costituita,
nell'ambito della Rete, una cabina di regia come organismo di
confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La cabina di
regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
e' composta dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e
b), dai responsabili per le politiche del lavoro nell'ambito delle
giunte regionali e delle province autonome, designati dai rispettivi
presidenti, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per le
politiche attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS.
La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in sede
tecnica, secondo modalita' definite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e consulta periodicamente le parti
sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di
contrasto della poverta'. Ai componenti della cabina di regia non e'
corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese. Le
amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente
comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente» ));
e) all'articolo 24:
1) al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), e' inserito il
seguente:
«2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il
Patto di inclusione sociale»;
(( 1-bis) al comma 4, secondo periodo, le parole: «I dati» sono
sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione della piattaforma di cui al
comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati» ));
2) il comma 9 e' abrogato.
(( Art. 11-bis
Modifiche all'articolo 118 della legge
23 dicembre 2000, n. 388
1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «formazione professionale
continua» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi formativi o di
riqualificazione professionale per soggetti disoccupati o
inoccupati»;
b) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «I fondi possono
finanziare in tutto o in parte: 1) piani formativi aziendali,
territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti
sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque
direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani
di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal Patto
di formazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28
gennaio 2019, n. 4» )).
Art. 12
Disposizioni finanziarie per l'attuazione
del programma del Rdc
1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e della
Pensione di cittadinanza, di cui agli articoli 1, 2 e 3, degli
incentivi, di cui all'articolo 8, nonche' dell'erogazione del Reddito
di inclusione, (( e delle misure aventi finalita' analoghe a quelle
del Rdc, ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13
)), sono autorizzati limiti di spesa nella misura di (( 5.906,8
milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di
7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a
decorrere dal 2022 )) da iscrivere su apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».
2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per consentire le attivita'
di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo di cui al comma 1, ad
eccezione delle risorse necessarie per le finalita' di cui
all'articolo 13, comma 1, sono trasferite annualmente all'INPS su
apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato, dal
quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del
beneficio da trasferire sul conto acceso presso il soggetto
incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti e
dei relativi rapporti amministrativi di cui all'articolo 81, comma
35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. L'Istituto
stipula apposita convenzione con il soggetto incaricato del servizio
integrato di gestione della carta di cui al primo periodo.
(( 3. Al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di
garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia, compresi quelli di cui all'articolo 4, comma 14, con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, e' adottato un Piano straordinario di potenziamento
dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro; il
Piano ha durata triennale e puo' essere aggiornato annualmente. Esso
individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di
risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome,
nonche' obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore
dei beneficiari del Rdc. Il Piano disciplina altresi' il riparto e le
modalita' di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258,
primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo. Oltre alle
risorse gia' a tal fine destinate dall'articolo 1, comma 258, primo e
quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato
dal comma 8, lettere a) e b), del presente articolo, utilizzabili
anche per il potenziamento infrastrutturale dei centri per l'impiego,
nonche' alle risorse di cui al comma 3-bis, per l'attuazione del
Piano e' autorizzata una spesa aggiuntiva nel limite di 160 milioni
di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di
50 milioni di euro per l'anno 2021. Al fine di garantire l'avvio e il
funzionamento del Rdc nelle fasi iniziali del programma, nell'ambito
del Piano sono altresi' previste azioni di sistema a livello
centrale, nonche' azioni di assistenza tecnica presso le sedi
territoriali delle regioni, d'intesa con le medesime regioni, da
parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
dell'ANPAL, anche per il tramite dell'ANPAL Servizi Spa. A questo
fine, il Piano individua le regioni e le province autonome che si
avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di
risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni,
le azioni di sistema e le modalita' operative di realizzazione nei
singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa
e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel
Piano, da stipulare entro trenta giorni dalla data di adozione del
Piano, sono definite le modalita' di intervento con cui opera il
personale dell'assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione
delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i
contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono
svolgere la propria attivita' presso le sedi territoriali delle
regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2019, di 130
milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno
2021, a valere sulle risorse del Piano di cui al quarto periodo, e'
autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa, che adegua i
propri regolamenti a quanto disposto dal presente comma, per
consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle
professionalita' necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, la
stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di incarichi
di collaborazione, con i soggetti selezionati, la formazione e
l'equipaggiamento dei medesimi, nonche' la gestione amministrativa e
il coordinamento delle loro attivita', al fine di svolgere le azioni
di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste
dal presente comma. Nell'ambito del Piano, le restanti risorse sono
ripartite tra le regioni e le province autonome con vincolo di
destinazione ad attivita' connesse all'erogazione del Rdc, anche al
fine di consentire alle medesime regioni e province autonome
l'assunzione di personale presso i centri per l'impiego )).
(( 3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma
258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
come modificato dai commi 3-ter e 8, lettere a) e b), del presente
articolo, le regioni, le province autonome, le agenzie e gli enti
regionali, o le province e le citta' metropolitane se delegate
all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione
organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unita'
di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere
dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unita' di personale, compresa la
stabilizzazione delle unita' di personale, reclutate mediante
procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro
a tempo determinato, di cui all'accordo sul documento recante Piano
di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del
lavoro, sancito nella riunione della Conferenza unificata del 21
dicembre 2017, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di
euro per l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021. Con il Piano straordinario di cui al comma 3 del
presente articolo sono definiti anche i criteri di riparto delle
risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province
autonome. A decorrere dall'anno 2021, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previste, sulla base
delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, risorse da destinare ai centri
per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati
all'esercizio delle relative funzioni.
3-ter. All'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n.
145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del presente
articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «le regioni sono autorizzate» sono
sostituite dalle seguenti: «le regioni e le province autonome, le
agenzie e gli enti regionali, o le province e le citta' metropolitane
se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,
sono autorizzati»;
b) dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: «Le predette
assunzioni non rilevano in relazione alle capacita' assunzionali di
cui all'articolo 3, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 114, ovvero ai limiti previsti dai commi 557 e seguenti
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; in ordine al
trattamento accessorio trova applicazione quanto previsto
dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 14 dicembre
2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio
2019, n. 12. Le procedure relative alle assunzioni di cui al
precedente periodo sono effettuate in deroga all'articolo 30, comma
2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
3-quater. Allo scopo di garantire i livelli essenziali delle
prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, le
regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le
province e le citta' metropolitane se delegate all'esercizio delle
funzioni con legge regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 795,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, attuano il piano di
rafforzamento dei servizi per l'impiego, di cui all'articolo 15,
comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le assunzioni
finalizzate al predetto piano di rafforzamento dei servizi per
l'impiego non rilevano rispetto ai limiti, anche di spesa, previsti
per i rapporti di lavoro a tempo determinato dalle vigenti
disposizioni legislative; in ordine all'incidenza sul trattamento
economico accessorio non opera il limite previsto dall'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 )).
4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato, ANPAL
servizi S.p.A. e' autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di
procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro i limiti
di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il
personale gia' dipendente di ANPAL servizi S.p.A in forza di
contratti di lavoro a tempo determinato.
(( 4-bis. Al fine di adeguare le spese di funzionamento dell'ANPAL
per l'attuazione del Rdc e' autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per
l'anno 2021. Ai predetti oneri si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 258, quarto periodo, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, come modificato dal comma 8, lettere a) e b), del
presente articolo;
b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di
euro per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera a)
)).
5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di presentare domanda
di Rdc e di pensione di cittadinanza anche attraverso l'assistenza
dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi
dell'articolo 5 comma 1, nonche' per le attivita' legate
all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai
predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati (( 35 milioni
)) di euro per l'anno 2019.
6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti (( della dotazione
organica dell'INPS, a decorrere dall'anno 2019 e' autorizzata la
spesa )) di 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da
assegnare alle strutture dell'INPS al fine di dare piena attuazione
alle disposizioni contenute nel presente decreto.
7. Al fine dell'adeguamento e della manutenzione dei sistemi
informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le
attivita' di competenza di cui all'articolo 6, nonche' per attivita'
di comunicazione istituzionale sul programma Rdc, e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
(( 7-bis. Al fine di dare piena attuazione ai nuovi e maggiori
compiti attribuiti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) per effetto della revisione delle
tariffe dei premi e dei contributi assicurativi, della disciplina
dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico e del
regime delle prestazioni economiche, socio-sanitarie e di
reinserimento lavorativo a favore delle persone con disabilita' da
lavoro, sono autorizzate, a valere sulle risorse del fondo di cui
all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016,
n. 232, assunzioni di personale presso il predetto Istituto nel
limite di spesa di euro 5.695.723 per l'anno 2020 e di euro 6.549.500
annui a decorrere dall'anno 2021, da effettuare secondo le modalita'
previste dall'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n.
145 )).
8. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) (( ai commi 255 e 258, le parole: « Fondo per il reddito di
cittadinanza », ovunque ricorrono, )) sono sostituite dalle seguenti:
«Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza»;
b) al comma 258:
1) al primo periodo, le parole « fino a 1 miliardo di euro per
ciascuno degli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: ((
«fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di
euro per l'anno 2020» ));
2) al primo periodo sostituire le parole « e un importo fino a 10
milioni di euro » fino alla fine del periodo con le seguenti: (( «,
anche infrastrutturale. Per il funzionamento )) dell'ANPAL Servizi
Spa e' destinato un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno
2019»;
3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni di euro
per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per l'anno 2020, a valere
sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri
per l'impiego e, quanto a 160 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021,» sono soppresse.
(( 8-bis. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario
previsti dai commi 794 e 797 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2017, n. 205, si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante
apposito capitolo di spesa istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei
criteri di riparto e delle percentuali di accesso oggetto di intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sancita nella
riunione del 24 gennaio 2018. Ai trasferimenti alle regioni e alle
province autonome delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si provvede, a decorrere
dall'anno 2020, con analogo capitolo di spesa istituito nello stato
di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
sulla base dei criteri di riparto definiti previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
8-ter. In deroga all'articolo 1, comma 365, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 361, della
medesima legge n. 145 del 2018 si applica alle procedure concorsuali
per le assunzioni di personale da destinare ai centri per l'impiego
bandite a decorrere dal 1o luglio 2019. Resta ferma la possibilita'
di procedere alle assunzioni del personale da destinare ai centri per
l'impiego utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate
da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni
interessate )).
9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma
1, l'INPS accantona, a valere sulle disponibilita' del conto di
tesoreria di cui al comma 2, (( all'atto della concessione )) di ogni
beneficio economico del Rdc, un ammontare di risorse pari alle
mensilita' spettanti nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il
beneficio e' erogato. All'inizio di ciascuna annualita' e' altresi'
accantonata una quota pari alla meta' di una mensilita' aggiuntiva
per ciascun nucleo beneficiario (( del Rdc )) da oltre sei mesi, al
fine di tener conto degli incentivi di cui all'articolo 8. In caso di
esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento
ai sensi del comma 1, (( accertato secondo le modalita' previste
dall'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ))
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, e' ristabilita
la compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare
del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto (( di cui al
terzo periodo )), l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni
sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera
esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio
successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.
10. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma
257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS provvede al
monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del Rdc, della
Pensione di cittadinanza e degli incentivi di cui all'articolo 8,
inviando entro il 10 di ciascun mese la rendicontazione con
riferimento alla mensilita' precedente delle domande accolte, dei
relativi oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del comma
9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni fornite dai
medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze (( che l'ammontare degli accantonamenti disposti ai sensi del
comma 9 ha raggiunto il 90 per cento delle risorse disponibili ai
sensi del comma 1 )).
11. (( In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 257,
terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, qualora
)) nell'ambito del monitoraggio di cui al primo periodo del comma 10
siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali minori
oneri, aventi anche carattere pluriennale, le correlate risorse
confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge
30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche ai centri per
l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150, al fine del loro potenziamento. In tal caso sono
conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui al comma 1.
L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.
(( 12. Al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni
sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi compresi eventuali
costi per l'adeguamento dei sistemi informativi dei comuni, singoli o
associati, nonche' gli oneri per l'attivazione e la realizzazione dei
progetti di cui all'articolo 4, comma 15, e quelli derivanti dalle
assicurazioni presso l'INAIL e per responsabilita' civile dei
partecipanti ai medesimi progetti, per effetto di quanto previsto dal
presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse
residue della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e
all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, destinata al rafforzamento degli interventi
e dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, con il concorso delle risorse
afferenti al Programma operativo nazionale Inclusione relativo
all'obiettivo tematico della lotta alla poverta' e della promozione
dell'inclusione sociale in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo
di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di
investimento europei. Sono in ogni caso fatti salvi gli interventi
previsti negli atti di programmazione regionale secondo le
indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i
servizi sociali di contrasto alla poverta', adottato con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 18 maggio 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2018 )).
Art. 13
Disposizioni transitorie e finali
1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non puo'
essere piu' richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non
e' piu' riconosciuto, ne' rinnovato. (( Le richieste presentate ai
comuni entro i termini di cui al primo periodo, ai fini del
riconoscimento del beneficio, devono pervenire all'INPS entro i
successivi sessanta giorni )). Per coloro ai quali il Reddito di
inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile
2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata
inizialmente prevista, (( fatti salvi )) la possibilita' di
presentare domanda per il Rdc, nonche' il progetto personalizzato
definito ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del
2017. Il Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le
procedure di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del
2017 e non e' in alcun modo compatibile con la contemporanea
fruizione del Rdc da parte di alcun componente il nucleo familiare.
(( 1-bis. Sono fatte salve le richieste del Rdc presentate sulla
base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto. I benefici
riconosciuti sulla base delle predette richieste sono erogati per un
periodo non superiore a sei mesi pur in assenza dell'eventuale
ulteriore certificazione, documentazione o dichiarazione sul possesso
dei requisiti, richiesta in forza delle disposizioni introdotte dalla
legge di conversione del presente decreto ai fini dell'accesso al
beneficio.
1-ter. All'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: «di un terzo delle risorse» sono sostituite dalle
seguenti: «della meta' delle risorse» )).
(( 2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme
di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano
possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari
del Rdc nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa
potesta' amministrativa, perseguendo le finalita' del presente
decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono
prevedere, a decorrere dall'anno 2020, misure aventi finalita'
analoghe a quelle del Rdc, adottate e finanziate secondo i propri
ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, affinche' le stesse non siano computate ai fini
dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento del Rdc. Ai
fini dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 19
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 )).