Ammortizzatori sociali previsti per fronteggiare l’emergenza del COVID-19 | ADLABOR
Ammortizzatori sociali previsti per fronteggiare l’emergenza del COVID-19 |
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Tipologia di ammortizzatore | Aziende destinatarie | Lavoratori destinatari | Causale | Procedura | Importo |
Durata |
CIGO – Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (art. 19, D.L. n. 18/2020) | – Imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas; – cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; – imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco; – cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; – imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; – imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; – imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; – imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; – imprese addette all’armamento ferroviario; – imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; – imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; – imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; – imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione (art. 10 D.lgs. n. 148/2015). |
Lavoratori subordinati a tempo indeterminato, a tempo determinato, lavoratori a chiamata, apprendisti, in forza alla data del 23 febbraio 2020 | Sospensione o riduzione oraria con causale “emergenza COVID-19” | Esenzione da normale procedura (ex art. 14 D.lgs. n. 148/2015), fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva (art. 19 D.L. n. /2020) Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari. |
80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite del massimale(per il 2020 previsti in 939,89 euro per retribuzioni uguali o inferiori a 2.159,48 euro;
1.129,66 euro per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro). |
Durata massima di 9 settimane decorrenti dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020 |
Tipologia di ammortizzatore |
Aziende destinatarie | Lavoratori destinatari | Causale | Procedura | Importo |
Durata |
CIGD – Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (art. 22, D.L. n. 18/2020) | Datori di lavoro operanti nei settori che non rientrano nell’ambito di applicazione dei diversi strumenti di sostegno al reddito disciplinati dal D.lgs. n. 148/2015, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Possono quindi beneficiare della CIGD anche le imprese che non hanno diritto alla CIGO, al FIS, o ai Fondi di Solidarietà, ma che hanno invece accesso alla CIGS. | Tutti i lavoratori subordinati, in forza alla data del 23 febbraio 2020 | Sospensione o riduzione oraria con causale “emergenza COVID-19” | Il trattamento è concesso previo accordo tra la Regione e le organizzazioni sindacali. I trattamenti sono concessi con decreto delle Regioni e Province Autonome. Le domande di accesso alla prestazione in parola devono pertanto essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse. | 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite del massimale(per il 2020 previsti in 939,89 euro per retribuzioni uguali o inferiori a 2.159,48 euro;
1.129,66 euro per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro). La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate con DL 9/2020 per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”. |
Durata massima di 9 settimane decorrenti dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020 |
Tipologia di ammortizzatore |
Aziende destinatarie | Lavoratori destinatari | Causale | Procedura | Importo |
Durata |
FIS – Fondo di Integrazione Salariale | Datori di lavoro con più di 5 dipendenti operanti nei settori esclusi da CIGO o CIGS e senza fondi di solidarietà bilaterale | Tutti i lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante) esclusi dirigenti, lavoratori a domicilio, apprendisti con contratto non professionalizzante (tipo I e III), in forza alla data del 23 febbraio 2020 | Sospensione o riduzione oraria con causale “emergenza COVID-19” | L’informazione, la consultazione e l’esame congiunto devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva (art. 19, D.L. n. 18/2020). In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la causale “Emergenza COVID-19 nazionale”. Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria. |
80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite del massimale(per il 2020 previsti in 939,89 euro per retribuzioni uguali o inferiori a 2.159,48 euro;
1.129,66 euro per retribuzioni superiori a 2.159,48 euro). |
Durata massima 9 settimane, nel periodo dal 23 febbraio 2020 a fine agosto 2020 (art. 19, commi 1, D.L. n. 9/2020) |
Tipologia di ammortizzatore |
Aziende destinatarie | Lavoratori destinatari | Causale | Procedura | Importo |
Durata |
Indennità una tantum | Lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori, operai agricoli e dipendenti stagionalli | – Collaboratori coordinati e continuativi, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie – Professionisti titolari di P. IVA, attiva alla data del 23 febbraio 2020 (art. 27, comma 1, D.L. n. 18/2020) – Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria (AGO), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata (art. 28, comma 1, D.L. n. 18/2020) – Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo (art. 30, comma 1, D.L. n. 18/2020) – Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (art. 29, comma 1, D.L. n. 18/2020) |
Causale non specificata | Domanda INPS | Euro 600,00 | Una tantum |
Tipologia di ammortizzatore |
Aziende destinatarie | Lavoratori destinatari | Causale | Procedura | Importo |
Durata |
FSBA – Fondo di solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (Accordo Interconfederale sottoscritto dalle Parti Sociali in data 26.02.2020) | – Iscritte al FSBA (Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato), senza limiti dimensionali, per l’intero territorio nazionale; – Artigianato; – Altri settori che applicano CCNL artigiani fino 5 dipendenti (media semestre precedente) |
Tutti lavoratori dipendenti (compresi apprendisti), in forza alla data del 23 febbraio 2020, esclusi lavoratori a domicilio e dirigenti | Sospensione dell’attività aziendale determinata da COVID-19 / CORONAVIRUS | – | 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite del massimale | Durata massima di 9 settimane decorrenti dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020 |
Tipologia di ammortizzatore |
Aziende destinatarie | Lavoratori destinatari | Causale | Procedura | Importo |
Durata |
TIS – Trattamento di Integrazione Salariale (Accordo 06.03.2020) | Agenzie per il lavoro subordinato | Lavoratori in somministrazione sospesi dalla loro attività lavorativa, o con orario ridotto per ragioni direttamente o indirettamente collegate agli effetti del COVID-19, nonchè avoratori attivi assunti in somministrazione a tempo determinato e indeterminato, anche in apprendistato, che si trovino in situazioni di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro, in forza alla data del 23 febbraio 2020 | Sospensione per ragioni direttamente o indirettamente collegate all’emergenza COVID19, con riferimento unità produttive dell’utilizzatore ubicate nelle cd “zone gialle” e “zone rosse”, che non attivi un ammortizzatore sociale | – | 80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite del massimale | Durata massima 9 settimane, nel periodo dal 23 febbraio 2020 a fine agosto 2020 (art. 19, commi 1, D.L. n. 9/2020) |