IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno
2020, che modifica l'allegato III della direttiva 2000/54/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'inserimento
del SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui e' noto che
possono causare malattie infettive nell'uomo e che modifica la
direttiva (UE) 2019/1833 della Commissione;
Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanita' ha
dichiarato la pandemia da COVID-19;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare adeguate
e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla diffusione
del predetto virus;
Considerato che la curva dei contagi in Italia dimostra che
persiste una diffusione del virus che provoca focolai anche di
dimensioni rilevanti, e che sussistono pertanto le condizioni
oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e
urgenti dirette a contenere la diffusione del virus;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di dare
attuazione alla citata direttiva (UE) 2020/739, entro il termine di
recepimento fissato per la data del 24 novembre 2020;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prorogare i
termini di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e
al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di
assicurare la continuita' operativa del sistema di allerta COVID;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 ottobre 2020;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19
1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle
seguenti: «31 gennaio 2021»;
b) al comma 2, dopo la lettera hh) e' aggiunta la seguente:
«hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione
delle vie respiratorie, con possibilita' di prevederne
l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle
abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei
casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze
di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di
isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza
dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le
attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche'
delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi
da detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;
2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con
l'uso della mascherina, nonche' coloro che per interagire con i
predetti versino nella stessa incompatibilita'.».
2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o
restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo
articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a
quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli
casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e
d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»;
b) all'articolo 3, comma 1, le parole «15 ottobre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021».
3. Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, le parole: «15 ottobre 2020» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;
b) all'Allegato 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il numero 16 e' inserito il seguente: «16-bis Articolo
87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
2) il numero 18 e' sostituito dal seguente: «18 Articolo 101,
comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
3) dopo il numero 19 e' inserito il seguente: «19-bis Articolo
106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27»;
4) dopo il numero 24 e' inserito il seguente: «24-bis Articolo
4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40»;
5) i numeri 28 e 29 sono soppressi;
6) dopo il numero 30-bis sono inseriti i seguenti:
«30-ter Articolo 33 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
30-quater Articolo 34 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
77»;
7) dopo il numero 33 e' inserito il seguente: «33-bis Articolo
221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
8) dopo il numero 34 e' aggiunto il seguente: «34-bis Articolo
35 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104».
4. All'articolo 87, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
le parole: «del comma 1, primo periodo,» sono sostituite dalle
seguenti: «dei commi 6 e 7».
Art. 2
Continuita' operativa del sistema di allerta COVID
1. All'articolo 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al solo
fine indicato al comma 1, previa valutazione d'impatto ai sensi
dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, e' consentita
l'interoperabilita' con le piattaforme che operano, con le medesime
finalita', nel territorio dell'Unione europea.»;
b) al comma 6, le parole: «dello stato di emergenza disposto con
delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2020,» sono sostituite dalle seguenti:
«delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria, legate alla
diffusione del COVID-19 anche a carattere transfrontaliero,
individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, e comunque entro il 31 dicembre
2021,».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di
euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse finanziarie
disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 3
Proroga di termini in materia di nuovi trattamenti di cassa
integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in
deroga
1. I termini di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell'economia», sono differiti al 31 ottobre 2020.
Art. 4
Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3
giugno 2020, concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco
degli agenti biologici di cui e' noto che possono causare malattie
infettive nell'uomo
1. All'allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae - 2» e' inserita la
seguente: «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2
(SARS-CoV-2)(0a) - 3»; la nota 0a) e' cosi' formulata: «0a) In linea
con l'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva
2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di
laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2
deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure
equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro
propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un
laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria
inferiore a quella atmosferica.».
Art. 5
Ultrattivita' del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020
1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre
2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonche'
le ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera hh-bis),
del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente
decreto, dell'obbligo di avere sempre con se' un dispositivo di
protezione delle vie respiratorie, nonche' dell'obbligo di indossarlo
nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i
luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche
del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo
continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non
conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida
anti-contagio previsti per le attivita' economiche, produttive,
amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di
cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;
b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con
l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire con i
predetti versino nella stessa incompatibilita'.
Art. 6
Copertura finanziaria
1. All'attuazione del presente decreto si provvede nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, a eccezione di quanto
previsto dal comma 2.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al n. 34-bis
dell'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, come
modificato dal presente decreto, e' autorizzata per l'anno 2020
l'ulteriore spesa di euro 6.197.854 di cui euro 1.365.259 per il
pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.832.595
per gli altri oneri connessi all'impiego del personale. Alla
copertura degli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui
all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1.
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 7 ottobre 2020
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Speranza, Ministro della salute
Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede