Collaborazioni organizzate dal committente – ciclofattorini | ADLABOR
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emesso la circolare n. 7 del 30 ottobre 2020, con la quale fornisce, al proprio personale ispettivo, delle indicazioni in merito alla disciplina:
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delle collaborazioni organizzate dal committente dettata dall’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 come modificato dal successivo D.L. n. 101/2019;
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dell’attività dei “ciclo-fattorini” esercitata tramite piattaforme digitali (artt. dal 47 bis al 47 octies del decreto legislativo n. 81/2015).
Le collaborazioni organizzate dal committente
La Circolare dell’INL ribadisce che l’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 prevede l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato nei casi in cui le collaborazioni presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche, di cui va a precisare la portata concreta:
A. collaborazioni “prevalentemente personali”:
- collaborazioni svolte anche con l’ausilio di altri soggetti, purché resti prevalente il lavoro personale del collaboratore;
- collaborazioni rese anche mediante l’utilizzo di strumentazioni o mezzi nella disponibilità del collaboratore;
- la mera previsione contrattuale di una “clausola di sostituzione” che abilita il prestatore a farsi sostituire occasionalmente da un terzo nell’esecuzione della prestazione, non può di per sé escludere il requisito della personalità.
B. collaborazioni continuative:
- quando, per essere di utilità al per il committente, la prestazione deve ripetersi in un determinato ed apprezzabile arco temporale”;
- Tale caratteristica può evincersi, così come ha inteso la giurisprudenza, anche dal perdurare dell’interesse del committente al ripetersi della prestazione lavorativa (senza la predeterminazione di un arco temporale) da parte del collaboratore, in modo tale da escluderne l’episodicità,
C. etero-organizzazione:
- la circolare, a questo riguardo, richiama la giurisprudenza che ha inteso tale caratteristica come imposizione, da parte del committente, delle modalità esecutive della prestazione lavorativa, così determinando una sorta di inserimento del collaboratore nell’organizzazione aziendale.
- Sussiste etero-organizzazione quando l’attività del collaboratore è pienamente integrata nell’attività produttiva e/o commerciale del committente e ciò risulti indispensabile per rendere la prestazione lavorativa.
- L’eventuale regime di pluricommittenza in cui opera il collaboratore non è di per sé idoneo ad escludere l’etero-organizzazione, atteso che ciò che rileva è la circostanza che la prestazione necessiti della struttura organizzativa del committente.
- Ciò anche laddove tale struttura sia rappresentata da una piattaforma informatica che non si limiti a mettere in contatto il collaboratore con l’utente finale ma che realizzi una vera e propria mediazione, organizzando il lavoro anche attraverso il ricorso a funzionalità completamente automatizzate.
La circolare dell’INL precisa altresì che gli accordi collettivi nazionali ex art. 2 comma 2 D.lgs. 81/2015, quando disciplinano il trattamento economico e normativo dei collaboratori in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore, comportano l’esclusione del meccanismo di estensione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Qualora in sede ispettiva venga accertato il mancato rispetto di tali accordi collettivi, gli Ispettori potranno adottare i provvedimenti legati alla mancata applicazione della contrattazione collettiva, ivi compresa la diffida accertativa (art. 12 d.lgs. n. 124/2004).
La circ. n. 7 del 30.10.2020, aderisce all’orientamento della Suprema Corte secondo il quale alle collaborazioni etero-organizzate va applicata interamente la disciplina del lavoro subordinato con l’unico limite delle disposizioni “ontologicamente incompatibili con le fattispecie da regolare che per definizione non sono nell’ambito dell’art. 2094 cod. civ.”.
Pertanto, conclude la circolare, in caso di intervento ispettivo che riscontri le condizioni per l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato, non si provvederà alla riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato in lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi in cui la etero-organizzazione sconfini in una vera e propria etero-direzione.
Secondo l’INL, in caso di collaborazioni etero-organizzate:
- trovano applicazione misure sanzionatorie qualora il committente avrebbe dovuto ottemperare alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato, ad esempio in relazione ai tempi di lavoro (in relazione ai limiti massimi dell’orario, alle pause e ai riposi), nonché in tema di sicurezza e salute dei collaboratori.
- sotto il profilo retributivo, l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato comporta l’applicazione del contratto collettivo di riferimento: il compenso del collaboratore non potrà essere inferiore alla retribuzione minima previste dal CCNL di settore, riferita al livello e alla qualifica individuata in ragione delle mansioni svolte e riparametra in base all’estensione temporale della prestazione.
- sotto il profilo contributivo- previdenziale, la base imponibile va calcolata secondo il criterio generale dei minimi contrattuali previsti dai contratti collettivi leader (art. 1, comma 1, D.L: n. 338/1989), applicando le aliquote previste per i lavoratori subordinati dal Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti.
- sotto il profilo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 1124/1965 , l’applicazione della disciplina della subordinazione impone che la spesa dell’assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro.
- l’estensione della disciplina del lavoro subordinato al collaboratore etero-organizzato non incide sulla determinazione dell’organico aziendale e, di conseguenza, sugli istituti normativi o contrattuali connessi alle soglie dimensionali dell’azienda.
L’attività dei “ciclo-fattorini” esercitata tramite piattaforme digitali
Da ultimo la Circolare fornisce alcuni chiarimenti in ordine alla disciplina dei riders che svolgono prestazioni di lavoro autonomo, precisando che la disciplina di cui agli artt. 47 e seguenti del d.lgs. 81/ 2015 che regolamenta le prestazioni lavorative rese, in regime di autonomia, dai ciclo-fattorini individuati con specifico rinvio alle richiamate norme del codice della strada, attraverso piattaforme anche digitali, non presenti le caratteristiche di etero-organizzazione che fanno scattare l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato.
Per consultare la circolare clicca qui.
A cura di Francesco Bedon