DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309 – Lavoratori tossicodipendenti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (GU n.255 del 31-10-1990 – Suppl. Ordinario n. 67).

                            Art. 124. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) 
                    Lavoratori tossicodipendenti 
  1.  I   lavoratori   di   cui   viene   accertato   lo   stato   di
tossicodipendenza,  i   quali   intendono   accedere   ai   programmi
terapeutici e di  riabilitazione  presso  i  servizi  sanitari  delle
unita'     sanitarie     locali     o     di     altre      strutture
terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti  a  tempo
indeterminato hanno diritto alla conservazione del  posto  di  lavoro
per il tempo in cui la sospensione delle  prestazioni  lavorative  e'
dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque,  per
un periodo non superiore a tre anni. 
  2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per  il
pubblico  impiego  possono  determinare  specifiche   modalita'   per
l'esercizio della facolta' di cui al comma 1. Salvo  piu'  favorevole
disciplina  contrattuale,  l'assenza  di   lungo   periodo   per   il
trattamento  terapeutico-riabilitativo  e'   considerata,   ai   fini
normativi,  economici  e  previdenziali,  come  l'aspettativa   senza
assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I
lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a  loro  volta
essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per  concorrere
al programma terapeutico e socio-riabilitativo del  tossicodipendente
qualora  il  servizio  per  le  tossicodipendenze   ne   attesti   la
necessita'. 
  3. Per la  sostituzione  dei  lavoratori  di  cui  al  comma  1  e'
consentito il ricorso all'assunzione a tempo  determinato,  ai  sensi
dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 18  aprile  1962,
n.  230.  Nell'ambito  del  pubblico  impiego  i  contratti  a  tempo
determinato non possono avere una durata superiore ad un anno. 
  4. Sono fatte salve  le  disposizioni  vigenti  che  richiedono  il
possesso di particolari requisiti  psico-fisici  e  attitudinali  per
l'accesso all'impiego, nonche' quelle che,  per  il  personale  delle
Forze  di polizia, per quello che riveste  la  qualita'  di
agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano  i  limiti
previsti  dall'art.  2  della  legge  13  dicembre  1986,   n.   874,
disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.

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