Lavoro notturno – DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66 – artt. 11, 14 e 15

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU Serie Generale n.87 del 14-04-2003 – Suppl. Ordinario n. 61).

                               Art. 11 
                   Limitazioni al lavoro notturno 
 
   1.  L'inidoneita'  al  lavoro  notturno  puo'   essere   accertata
attraverso le competenti strutture sanitarie pubbliche. 
   2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei  lavoratori
che  possono  essere  esclusi  dall'obbligo  di   effettuare   lavoro
notturno. E' in ogni caso vietato adibire le donne al  lavoro,  dalle
ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di  gravidanza  fino
al compimento di un anno  di  eta'  del  bambino.  Non  sono  inoltre
obbligati a prestare lavoro notturno: 
 
a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni  o,
   in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; 
b) la  lavoratrice  o  il  lavoratore  che   sia   l'unico   genitore
   affidatario di un figlio convivente di  eta'  inferiore  a  dodici
   anni; 
b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria  di  un  minore,
   nei primi  tre  anni  dall'ingresso  del  minore  in  famiglia,  e
   comunque non oltre il dodicesimo anno di eta' o, in alternativa ed
   alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario
   convivente con la stessa;
c) la lavoratrice o il lavoratore  che  abbia  a  proprio  carico  un
   soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  e
   successive modificazioni. 

                               Art. 14
          Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno

 1.  La  valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni
deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite
delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11
o  per  il  tramite  del medico competente di cui all'articolo 17 del
decreto   legislativo   19  settembre  1994,  n.  626,  e  successive
modificazioni,  attraverso  controlli  preventivi e periodici, almeno
ogni  due  anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al
lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi.
  2.  Durante  il  lavoro  notturno  il  datore di lavoro garantisce,
previa  informativa alle rappresentanze sindacali di cui all'articolo
12,  un  livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di protezione
adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno diurno.
  3.  Il datore di lavoro, previa consultazione con le rappresentanze
sindacali di cui all'articolo 12, dispone, ai sensi degli articoli 40
e  seguenti  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per i
lavoratori  notturni  che  effettuano  le  lavorazioni che comportano
rischi particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 13, comma
3, appropriate misure di protezione personale e collettiva.
  4.  I  contratti collettivi di lavoro possono prevedere modalita' e
specifiche  misure  di  prevenzione relativamente alle prestazioni di
lavoro  notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle
individuate  con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla
legge 26 giugno 1990, n. 162.

                             Art. 15
                   Trasferimento al lavoro diurno

   1.  Qualora  sopraggiungano  condizioni  di  salute che comportino
l'inidoneita'  alla  prestazione  di  lavoro  notturno, accertata dal
medico   competente   o   dalle  strutture  sanitarie  pubbliche,  il
lavoratore  verra'  assegnato  al  lavoro  diurno,  in altre mansioni
equivalenti, se esistenti e disponibili.
   2.   La   contrattazione  collettiva  definisce  le  modalita'  di
applicazione   delle  disposizioni  di  cui  al  comma  precedente  e
individua  le  soluzioni  nel caso in cui l'assegnazione prevista dal
comma citato non risulti applicabile.

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