Disoccupazione indennità – NASpI – DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2015, n. 22
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma, della
Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 10 dicembre 2014, n. 183,
il quale, allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione
involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei
lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione
salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di quanti siano
espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari di
ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e
riducendo gli oneri non salariali del lavoro, delega il Governo ad
adottare uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali, tenuto conto delle
peculiarita' dei diversi settori produttivi;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera b), della citata legge n. 183
del 2014, recante i criteri di delega relativi al riordino della
normativa in materia di ammortizzatori sociali con riferimento agli
strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria, in
particolare tramite la rimodulazione dell'Assicurazione sociale per
l'impiego (ASpI);
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, il quale,
allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in
materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio
nazionale, nonche' di assicurare l'esercizio unitario delle relative
funzioni amministrative, delega il Governo ad adottare uno o piu'
decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;
Visto l'articolo 1, comma 4, lettera p), della legge n. 183 del
2014, recante il criterio di delega relativo all'introduzione di
principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di
un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona
inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel
tessuto produttivo, anche attraverso la conclusione di accordi per la
ricollocazione che vedano come parte le agenzie per il lavoro o altri
operatori accreditati, con obbligo di presa in carico, e la
previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione,
proporzionate alla difficolta' di collocamento, a fronte
dell'effettivo inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di
fondi regionali a cio' destinati, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica statale o regionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 dicembre 2014;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nella riunione del 12 febbraio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 febbraio 2015;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con i Ministri
dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI
1. A decorrere dal 1° maggio 2015 e' istituita presso la Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e nell'ambito dell'Assicurazione
sociale per l'impiego (ASpI) di cui all'articolo 2 della legge 28
giugno 2012, n. 92, una indennita' mensile di disoccupazione,
denominata: «Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego
(NASpI)», avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al
reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano
perduto involontariamente la propria occupazione. La NASpI
sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI introdotte
dall'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, con riferimento agli
eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015.
Art. 2
Destinatari
1. Sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con
esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
nonche' degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato,
per i quali ultimi trovano applicazione le norme di cui all'articolo
7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, all'articolo 25
della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16
febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007,
n. 247.
Art. 3
Requisiti
1. La NASpI e' riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione e che presentino
congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e
successive modificazioni;
b) possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del
periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
c) possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a
prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono
l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. La NASpI e' riconosciuta anche ai lavoratori che hanno
rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della
procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604,
come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del
2012.
Art. 4
Calcolo e misura
1. La NASpI e' rapportata alla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di
settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.
2. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel
2015 all'importo di 1.195 euro, rivalutato annualmente sulla base
della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno
precedente, la NASpI e' pari al 75 per cento della retribuzione
mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al
predetto importo l'indennita' e' pari al 75 per cento del predetto
importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della
differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo. La
NASpI non puo' in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile
massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.
3. La NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal
primo giorno del quarto mese di fruizione.
4. Alla NASpI non si applica il prelievo contributivo di cui
all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
Art. 5
Durata
1. La NASpI e' corrisposta mensilmente, per un numero di settimane
pari alla meta' delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro
anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi
contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione delle
prestazioni di disoccupazione. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 14
SETTEMBRE 2015, N. 148)).
Art. 6
Domanda e decorrenza della prestazione
1. La domanda di NASpI e' presentata all'INPS in via telematica,
entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione
del rapporto di lavoro.
2. La NASpI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla
cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia
presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo
alla data di presentazione della domanda.
Art. 7
Condizionalita'
1. L'erogazione della NASpI e' condizionata alla regolare
partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonche' ai
percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi
competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
2. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono introdotte ulteriori misure
volte a condizionare la fruizione della NASpI alla ricerca attiva di
un'occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono determinate le condizioni e le modalita' per l'attuazione della
presente disposizione nonche' le misure conseguenti
all'inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di
politica attiva di cui al comma 1.
Art. 8
Incentivo all'autoimprenditorialita'
1. Il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI
puo' richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione,
dell'importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli
e' stato ancora erogato, a titolo di incentivo all'avvio di
un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la
sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa
nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di
attivita' lavorative da parte del socio.
2. L'erogazione anticipata in un'unica soluzione della NASpI non
da' diritto alla contribuzione figurativa, ne' all'Assegno per il
nucleo familiare.
3. Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in
un'unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS, a pena di
decadenza, domanda di anticipazione in via telematica entro trenta
giorni dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di
impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di
capitale sociale della cooperativa.
4. Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato
prima della scadenza del periodo per cui e' riconosciuta la
liquidazione anticipata della NASpI e' tenuto a restituire per intero
l'anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro
subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il
lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.
Art. 9
Compatibilita' con il rapporto di lavoro subordinato
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI
instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia
superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade
dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di
lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione e'
sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La
contribuzione versata durante il periodo di sospensione e' utile ai
fini di cui agli articoli 3 e 5.
2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI
instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia
inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il
diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10,
a condizione che comunichi all'INPS entro trenta giorni dall'inizio
dell'attivita' il reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o,
qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di
somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro
o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua
attivita' quando e' cessato il rapporto di lavoro che ha determinato
il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di
collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata e' utile ai
fini di cui agli articoli 3 e 5.
3. Il lavoratore titolare di due o piu' rapporti di lavoro
subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a
seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di
risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di
cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012, e
il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle
detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri
requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui
all'articolo 10, a condizione che comunichi all'INPS entro trenta
giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto.
4. La contribuzione relativa all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versata
in relazione all'attivita' di lavoro subordinato non da' luogo ad
accrediti contributivi ed e' riversata integralmente alla Gestione
prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo
24 della legge n. 88 del 1989.
Art. 10
Compatibilita' con lo svolgimento di attivita' lavorativa in forma
autonoma o di impresa individuale
1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI
intraprenda un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale, dalla quale ricava un reddito che corrisponde a
un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi
dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attivita',
dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI e'
ridotta di un importo pari all'80 per cento del reddito previsto,
rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio
dell'attivita' e la data in cui termina il periodo di godimento
dell'indennita' o, se antecedente, la fine dell'anno. La riduzione di
cui al periodo precedente e' ricalcolata d'ufficio al momento della
presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato
dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e'
tenuto a presentare all'INPS un'apposita autodichiarazione
concernente il reddito ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o
di impresa individuale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel
caso di mancata presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e'
tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio
dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale.
2. La contribuzione relativa all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versata
in relazione all'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale non da' luogo ad accrediti contributivi ed e' riversata
integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori
dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.
Art. 11
Decadenza
1. Ferme restando le misure conseguenti all'inottemperanza agli
obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva previste
dal decreto di cui all'articolo 7, comma 3, il lavoratore decade
dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attivita' lavorativa subordinata senza provvedere
alle comunicazioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3;
c) inizio di un'attivita' lavorativa in forma autonoma o di impresa
individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'articolo
10, comma 1, primo periodo;
d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o
anticipato;
e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidita',
salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.
Art. 12
Contribuzione figurativa
1. La contribuzione figurativa e' rapportata alla retribuzione di
cui all'articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a
1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso.
2. Le retribuzioni computate nei limiti di cui al comma 1,
rivalutate fino alla data di decorrenza della pensione, non sono
prese in considerazione per la determinazione della retribuzione
pensionabile qualora siano di importo inferiore alla retribuzione
media pensionabile ottenuta non considerando tali retribuzioni.
Rimane salvo il computo dell'anzianita' contributiva relativa ai
periodi eventualmente non considerati nella determinazione della
retribuzione pensionabile ai fini dell'applicazione dell'articolo 24,
comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Art. 13
Misura dell'indennita' per i soci lavoratori
ed il personale artistico
1. Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, e per il
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, a decorrere
dal 1° maggio 2015 la NASpI e' corrisposta nella misura di cui
all'articolo 4.
Art. 14
Rinvio
1. Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in
quanto compatibili.
Art. 15
Indennita' di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL
1. In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o
superamento delle forme contrattuali previsti all'articolo 1, comma
7, lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per
il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a
decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, e'
riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a
progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti
in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di
partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria
occupazione, una indennita' di disoccupazione mensile denominata
DIS-COLL.
2. La DIS-COLL e' riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 che
presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
a) siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di
disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni;
b) possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo
che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di
cessazione dal lavoro al predetto evento;
c) possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento
di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto
di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese
e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla meta'
dell'importo che da' diritto all'accredito di un mese di
contribuzione.
3. La DIS-COLL e' rapportata al reddito imponibile ai fini
previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati,
derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo
all'anno in cui si e' verificato l'evento di cessazione dal lavoro e
all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di
contribuzione, o frazione di essi.
4. La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come
determinato al comma 3, e' pari al 75 per cento dello stesso reddito
nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015
all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel
caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto
importo la DIS-COLL e' pari al 75 per cento del predetto importo
incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra
il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non puo'
in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel
2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli
impiegati intercorsa nell'anno precedente.
5. La DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal
primo giorno del quarto mese di fruizione.
6. La DIS-COLL e' corrisposta mensilmente per un numero di mesi
pari alla meta' dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che
va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di
cessazione del lavoro al predetto evento. Ai fini della durata non
sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad
erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in ogni caso
superare la durata massima di sei mesi.
7. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti
i contributi figurativi.
8. La domanda di DIS-COLL e' presentata all'INPS, in via
telematica, entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla
cessazione del rapporto di lavoro. ((8))
9. La DIS-COLL spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo
alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia
presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo
alla data di presentazione della domanda.
10. L'erogazione della DIS-COLL e' condizionata alla permanenza
dello stato di disoccupazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive
modificazioni, nonche' alla regolare partecipazione alle iniziative
di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione
professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell'articolo
1, comma, 2 lettera g), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e
successive modificazioni. Con il decreto legislativo previsto
all'articolo 1, comma 3, della legge n. 183 del 2014, sono introdotte
ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della DIS-COLL
alla ricerca attiva di un'occupazione e al reinserimento nel tessuto
produttivo.
11. In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro
subordinato di durata superiore a cinque giorni il lavoratore decade
dal diritto alla DIS-COLL. In caso di nuova occupazione con contratto
di lavoro subordinato di durata non superiore a cinque giorni la
DIS-COLL e' sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni
obbligatorie di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. Al termine di un
periodo di sospensione l'indennita' riprende a decorrere dal momento
in cui era rimasta sospesa.
12. Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attivita'
lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un
reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle
detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, deve comunicare all'INPS entro trenta
giorni dall'inizio dell'attivita' il reddito annuo che prevede di
trarne. Nel caso di mancata comunicazione del reddito previsto il
beneficiario decade dal diritto alla DIS-COLL a decorrere dalla data
di inizio dell'attivita' lavorativa autonoma o di impresa
individuale. La DIS-COLL e' ridotta di un importo pari all'80 per
cento del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo
intercorrente tra la data di inizio dell'attivita' e la data in cui
termina il periodo di godimento dell'indennita' o, se antecedente, la
fine dell'anno. La riduzione di cui al periodo precedente e'
ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della
dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione dei redditi e' tenuto a presentare
all'INPS un'apposita autodichiarazione concernente il reddito
ricavato dall'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale
entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nel caso di mancata
presentazione dell'autodichiarazione il lavoratore e' tenuto a
restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attivita'
lavorativa autonoma o di impresa individuale. (8)
13. I soggetti di cui all'articolo 2, commi da 51 a 56, della legge
n. 92 del 2012 fruiscono fino al 31 dicembre del 2015 esclusivamente
delle prestazioni di cui al presente articolo. Restano salvi i
diritti maturati in relazione agli eventi di disoccupazione
verificatisi nell'anno 2013.
14. Le risorse finanziarie gia' previste per il finanziamento della
tutela del sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e
continuativi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2 e all'articolo 2, commi 51 e 56, della legge n. 92
del 2012, concorrono al finanziamento degli oneri relativi alle
disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2015 e pertanto
in relazione allo stesso anno 2015 non trovano applicazione le
disposizioni di cui al citato articolo 2, commi da 51 a 56, della
legge n. 92 del 2012.
15. All'eventuale riconoscimento della DIS-COLL ai soggetti di cui
al presente articolo anche per gli anni successivi al 2015 si
provvede con le risorse previste da successivi provvedimenti
legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie e in
particolare con le risorse derivanti dai decreti legislativi
attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183 del 2014.
15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL e' riconosciuta
ai soggetti di cui al comma 1 nonche' agli assegnisti e ai dottorandi
di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di
disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con
riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la
disposizione di cui al comma 2, lettera c), e i riferimenti all'anno
solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti
all'anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori,
gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che
hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonche' per gli
amministratori e i sindaci di cui al comma 1, e' dovuta un'aliquota
contributiva pari allo 0,51 per cento.
15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-bis,
valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017, 39 milioni di euro
per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019, 40,2 milioni
di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4
milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023,
42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per l'anno
2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si
provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante
l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento
dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del
comma 15-bis.
15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e
del costo della prestazione di cui al comma 15-bis ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da
12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni.
(3)(4)
------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 28 dicembre 2015, n. 208, ha disposto (con l'art. 1, comma
310) che "L'indennita' di disoccupazione per i lavoratori con
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di
cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e'
riconosciuta, nei limiti di cui al quinto periodo del presente comma,
anche per l'anno 2016, in relazione agli eventi di disoccupazione
verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre
2016. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi
contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione della DIS-COLL.
Per gli episodi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º
gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, non si applica la
disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), del citato
decreto legislativo n. 22 del 2015. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015, le
disposizioni che hanno a riferimento l'anno solare sono da
interpretarsi come riferite all'anno civile. La DIS-COLL e'
riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi
a decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, nel
limite di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro
per l'anno 2017, salvo quanto stabilito dall'ultimo periodo del
presente comma".
Art. 16
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 SETTEMBRE 2017, N. 147))
Art. 17
Contratto di ricollocazione
1. Il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito
dall'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'
incrementato, per l'anno 2015, di 32 milioni di euro provenienti dal
gettito relativo al contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della
legge 28 giugno 2012, n. 92. Nel rispetto dei principi del presente
decreto, le regioni, nell'ambito della programmazione delle politiche
attive del lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera u),
della legge 10 dicembre 2014, n. 183, possono attuare e finanziare il
contratto di ricollocazione.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150)).
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150)).
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150)).
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150)).
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150)).
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 150)).
Art. 18
Copertura finanziaria
1. Ai maggiori oneri derivanti dagli articoli da 1 a 15, valutati
in 751 milioni di euro per l'anno 2015, 1.574 milioni di euro per
l'anno 2016, 1.902 milioni di euro per l'anno 2017, 1.794 milioni di
euro per l'anno 2018, 1.707 milioni di euro per l'anno 2019, 1.706
milioni di euro per l'anno 2020, 1.709 milioni di euro per l'anno
2021, 1.712 milioni di euro per l'anno 2022, 1.715 milioni di euro
per l'anno 2023 e 1.718 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2024 e dagli articoli 16 e 17, pari a 232 milioni di euro per l'anno
2015 e a 200 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, quanto a
114 milioni di euro per l'anno 2015, a valere sulle risorse di cui
all'articolo 15, comma 14 e, per la restante parte, mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni
introdotte dal presente decreto e, nel caso in cui si verifichino, o
siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle
previsioni di cui al comma 1, adotta tempestivamente, nel rispetto
dei saldi di finanza pubblica, le conseguenti iniziative legislative
volte alla correzione dei predetti effetti, ai sensi dell'articolo
17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge medesima, qualora
tali scostamenti siano in procinto di verificarsi al termine
dell'esercizio finanziario.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 19
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.