Obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori domestici – DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1403

Disciplina dell’obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonche’ dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali.

 

 Art. 1. 
 
  I lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, che prestano
lavoro  subordinato,  presso  uno  o  piu'  datori  di  lavoro,   con
retribuzione in danaro od in natura, sono soggetti, qualunque sia  la
durata delle prestazioni svolte: 
    a) alle  assicurazioni  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i
superstiti, contro la tubercolosi e  la  disoccupazione  involontaria
disciplinate  dal  regio  decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1827,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115,  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    b) alle norme sugli assegni familiari,  di  cui  al  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797, e successive modifiche ed integrazioni; 
    c)  all'assicurazione  per  la   maternita'   delle   lavoratrici
disciplinata dal titolo II della legge sulla tutela delle lavoratrici
madri; 
    d) all'assicurazione contro le malattie  di  cui  alla  legge  11
gennaio  1943,  n.  138,  nelle  forme  e  nei  limiti  indicati  nei
successivi articoli 2 e 3; 
    e) all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro disciplinata
dal testo unico delle disposizioni per  l'assicurazione  obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,
anche se le lavorazioni eseguite non rientrino  fra  quelle  previste
dall'art. 1 del citato testo unico. 
  Ai fini del presente decreto  per  lavoratori  addetti  ai  servizi
domestici  e  familiari   si   intendono   i   collaboratori   e   le
collaboratrici che  svolgono,  esclusivamente  per  il  funzionamento
della  vita  familiare,  le  mansioni  indicate   dalle   leggi   che
disciplinano il rapporto di lavoro domestico. 
  L'esistenza di vincoli di parentela  od  affinita'  fra  datore  di
lavoro e lavoratore non esclude  l'obbligo  assicurativo  quando  sia
provato il rapporto di lavoro. L'onere della prova non e',  tuttavia,
richiesto, quando si tratti  di  persone  che,  pur  in  presenza  di
vincoli di coniugio, parentela od  affinita',  svolgono  le  seguenti
mansioni: 
    1)  assistenza  degli  invalidi  di  guerra  civili  e  militari,
invalidi  per  causa  di  servizio,  invalidi  del  lavoro,   fruenti
dell'indennita' di accompagnamento prevista  dalle  disposizioni  che
regolano la materia; 
    2) assistenza dei  mutilati  ed  invalidi  civili  fruenti  delle
provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971,  n.  118,  o  che  siano
esclusi  da  dette  provvidenze  per  motivi  attinenti   alle   loro
condizioni economiche e non al grado di menomazione; 
    3)  assistenza  dei  ciechi  civili   fruenti   del   particolare
trattamento di pensione previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66,
e successive modifiche ed integrazioni o  che  ne  avrebbero  diritto
qualora non fossero  titolari  di  un  reddito  superiore  ai  limiti
stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia; 
    4) prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti  secolari  di
culto cattolico; 
    5) prestazioni di servizi diretti e personali nei  confronti  dei
componenti le comunita' religiose o militari di tipo familiare. 
  Resta fermo, per gli autisti, il disposto  della  legge  31  luglio
1956, n. 1003. 

Art. 2. 
 
  Ai  lavoratori  indicati  all'art.  1  sono  dovute   le   seguenti
prestazioni dell'assicurazione contro le malattie: 
    1) sanitarie generiche, domiciliari e ambulatoriali; 
    2) specialistiche ambulatoriali; 
    3) farmaceutiche; 
    4) ospedaliere; 
    5) ostetriche; 
    6) pediatriche; 
    7) integrative. 
  Le prestazioni di cui al precedente comma sono concesse nei limiti,
secondo le norme e con le modalita' stabilite per  i  lavoratori  del
settore commercio. 
  Al lavoratore avente diritto alle  prestazioni  di  malattia  viene
rilasciato dall'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  le
malattie  un  documento  assicurativo  personale,   da   convalidarsi
trimestralmente, in base al quale vengono corrisposte le  prestazioni
previste dal presente decreto. 

Art. 3

  Le  prestazioni  della assicurazione contro le malattie sono estese
ai familiari a carico dei lavoratori di cui all'art. 1.
  Per  la  determinazione  dei familiari si applicano, in conformita'
della   disciplina   vigente   per  i  lavoratori  assicurati  presso
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie contenuta
nell'art.  2 della legge 26 febbraio 1963, n. 329, le norme di cui al
testo  unico  sugli  assegni  familiari  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1955, n. 797, e successive
modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

  L'indennita'  giornaliera  di cui al primo comma dell'art. 15 della
legge   sulla   tutela   delle   lavoratrici   madri  e'  corrisposta
dall'istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  le  malattie,
secondo i criteri stabiliti per le lavoratrici del settore commercio,
a   condizione   che  nei  confronti  della  lavoratrice  interessata
risultino  versati  o  dovuti  dal datore di lavoro, anche in settori
diversi  da  quello  domestico, 52 contributi settimanali nei 24 mesi
che  precedono  l'inizio  dell'astensione  obbligatoria  dal  lavoro,
ovvero  26  contributi settimanali nei 12 mesi che precedono l'inizio
dell'astensione stessa.
  Per  la  determinazione del numero dei contributi da accreditare in
corrispondenza di attivita' svolta in qualita' di lavoratrice addetta
ai  servizi  domestici  e  familiari  si  applicano  i criteri di cui
all'art. 10 del presente decreto.
  La  retribuzione  giornaliera  su cui si commisura la indennita' di
maternita'  e'  pari  alla sesta parte della media delle retribuzioni
convenzionali  settimanali,  relative alle settimane di contribuzione
comprese  nei  24 mesi antecedenti l'inizio del periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro.

Art. 5. 
 
  Agli  oneri  derivanti  dalle  forme  di  tutela  previdenziale  ed
assistenziale previste ai punti a), b), c), d) ed e) dell'art. 1  del
presente decreto si provvede mediante contributi determinati in  base
alle seguenti aliquote: 
-assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti: 
   contributo base: 0,1375 per cento; 
 - Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti: 
    10 per cento, di cui 6,67 per cento a carico del datore di lavoro e 
    3,33 per cento a carico del lavoratore; 
  - assicurazione contro la tubercolosi: 
    contributo base: 0,0125 per cento; 
    contributo integrativo: 2 per cento; 
   - assicurazione contro la disoccupazione involontaria: 
    contributo base: 0,0125 per cento; 
    contributo integrativo: 2,30 per cento; 
 - Ente  nazionale  per  l'assistenza  agli  orfani   dei   lavoratori
italiani: 
    contributo base: 0,0125 per cento; 
    contributo integrativo: 0,15 per cento; 
  - assegni familiari: 5 per cento; 
  - assicurazione contro le malattie: 
  -  assistenza assicurati: 5,28 per cento di cui 5,13 per cento a 
    carico del datore di  lavoro  e  0,15  per  cento  a  carico  del
     lavoratore; 
  -  assistenza pensionati: 3,80 per cento; 
  -  tutela delle lavoratrici madri: 0,31 per cento; 
  - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: 0,5 per cento. 
Gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie alle  quali  si
commisurano i contributi sono pari a: 
  -  lire quattrocento, per retribuzioni  effettive  non  superiori  a
     lire settecento; 
  -  lire settecento, per  retribuzioni  effettive  superiori  a  lire
        settecento e fino a lire mille; 
  - lire mille, per retribuzioni effettive superiori a tale misura. 
 Le  misure  delle   retribuzioni   convenzionali   sopra   indicate
comprendono la quota della tredicesima mensilita'  e  di  ogni  altra
eventuale retribuzione  in  denaro  o  in  natura.  Con  decreto  del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale  di  concerto  con  il
Ministro per il tesoro, sentiti il comitato speciale per gli  assegni
familiari nonche'  le  organizzazioni  sindacali  di  categoria  piu'
rappresentative  a  carattere  nazionale,  possono  essere  stabilite
retribuzioni convenzionali superiori a lire mille,  in  relazione  ai
mutamenti intervenuti  nella  situazione  salariale  della  categoria
medesima. 
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 21 DICEMBRE 1978, N.843)). 
  Per lo stesso periodo di versamento dei contributi a  carico  della
Cassa unica per gli assegni familiari, di  cui  all'art.  31,  quinto
comma,  del  decreto-legge  26,  ottobre  1970,  n.  745,  nel  testo
sostituito dalla legge di conversione  18  dicembre  1970,  n.  1034,
l'Istituto   nazionale   della   previdenza    sociale    corrisponde
all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le  malattie,  alle
Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di  Bolzano  ed  alla
Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per i coltivatori
diretti una somma pari, complessivamente,  al  venti  per  cento  del
gettito dei contributi attribuiti alla predetta Cassa unica  per  gli
assegni familiari. 

Art. 6.

  Con  decreto  del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di
concerto  con  il  Ministro per il tesoro le aliquote contributive di
cui al precedente art. 5 potranno essere modificate in relazione alle
variazioni  della  disciplina  contributiva  concernente  le forme di
tutela   previdenziale  ed  assistenziale  ivi  indicate  nonche'  in
relazione   alle   modifiche   degli   importi   delle   retribuzioni
convenzionali orarie.

Art. 7.

  Ai  fini  della determinazione dei contributi dovuti per il periodo
di ferie si considera una retribuzione convenzionale giornaliera pari
alla  media  delle  retribuzioni  convenzionali  delle ultime quattro
settimane di lavoro antecedenti l'inizio del periodo suddetto.

                               Art. 8.

  I contributi dovuti a norma dell'art. 5 sono determinati, per tutte
le  forme assicurative e previdenziali previste dal presente decreto,
in  rapporto al numero delle ore di lavoro prestate dal lavoratore in
ciascuna settimana e sono versati, a scadenze trimestrali solari, dal
datore  di lavoro, a mezzo bollettini di versamento in conto corrente
postale rilasciati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o
mediante  altro  idoneo  sistema  di  versamento  che sara' stabilito
dall'istituto medesimo.
  Fatta salva l'adozione di una diversa disciplina dei termini per il
versamento  dei  contributi previdenziali in applicazione del decreto
ministeriale  5  febbraio  1969,  l'obbligo  contributivo  si intende
adempiuto  qualora  il  versamento  dei contributi di cui al presente
decreto  sia  effettuato  entro  il  decimo  giorno  successivo  alla
scadenza  del  trimestre  solare  al quale essi si riferiscono ovvero
alla  cessazione  del  rapporto di lavoro se il licenziamento avviene
nel corso del trimestre stesso.
Art. 9.

  Nell'ipotesi  di  coesistenza  di  rapporti di lavoro riferiti allo
stesso  soggetto,  ciascun  datore  di lavoro e' tenuto ad effettuare
singolarmente  gli adempimenti contributivi di cui al precedente art.
8.

Art. 10. 
 
Ai fini  del  diritto  alle  prestazioni  assicurative  a  carico
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,  nel  corso  di  un
trimestre solare il numero dei contributi settimanali da  accreditare
al lavoratore e' pari a quello delle settimane  lavorate  o  comunque
retribuite per le quali risulti versata o dovuta la contribuzione  in
base al presente decreto sempreche' per  ciascuna  settimana  risulti
una contribuzione  media  corrispondente  ad  un  minimo  di  24  ore
lavorative. 
  In  caso  contrario  sara'  accreditato  un  numero  di  contributi
settimanali pari  al  quoziente,  arrotondato  per  eccesso,  che  si
ottiene dividendo la contribuzione complessiva del predetto trimestre
solare  per  l'importo   contributivo   corrispondente   a   24   ore
lavorative.    
I contributi determinati  in  base  ai  criteri  di  cui  al  comma
precedente, sono riferiti ad un periodo comprendente tante  settimane
lavorate per quanti sono i contributi medesimi risalendo  a  ritroso,
nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana  lavorata  compresa  nel
trimestre solare. L'anzianita'  assicurativa  decorre  in  ogni  caso
dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa. 
  Per i lavoratori addetti  ai  servizi  domestici  e  familiari  che
effettuino presso uno stesso datore di lavoro un  numero  di  ore  di
lavoro  superiore  alle  60  settimanali,  e'  dovuto  il  contributo
corrispondente a tale numero di ore. 

Art. 11.

  Ai  fini  della  disciplina del rapporto di prosecuzione volontaria
dell'assicurazione  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti  e contro la tubercolosi dei lavoratori di cui al presente
decreto  si  applicano  le  norme  in  vigore  per la generalita' dei
lavoratori subordinati.
  Il  versamento  dei  contributi  base  ed a percentuale si effettua
nelle  misure stabilite per gli assicurati in costanza di rapporto di
lavoro domestico e familiare.
  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti contributivi stabiliti per
la  prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria di cui al
primo  comma,  si  applicano  i  criteri stabiliti al primo e secondo
comma del precedente art. 10.

Art. 12.

  Nel  trimestre solare di presentazione della domanda di pensione il
numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore per il
periodo compreso fra il primo giorno del trimestre predetto e la data
di  decorrenza  della  pensione  sono determinati applicando le norme
stabilite dall'art. 10 limitatamente alle settimane lavorate comprese
nel periodo considerato.
  Gli stessi criteri di cui al comma precedente si applicano nei casi
di  presentazione  di  domanda  di  prestazioni  antitubercolari,  di
indennita'  di  disoccupazione  e di autorizzazione alla prosecuzione
volontaria   dell'assicurazione   obbligatoria,   limitatamente  alle
settimane  lavorate  nel  periodo  compreso  fra  il primo giorno del
trimestre  solare  nel corso del quale e' stata presentata la domanda
di prestazioni antitubercolari o di prosecuzione volontaria e la data
di  presentazione  della  domanda  medesima  e,  per  le  domande  di
indennita'  di  disoccupazione, limitatamente alle settimane lavorate
nel  periodo  compreso  fra  il primo giorno del trimestre solare nel
corso  del  quale  e'  cessata  l'attivita'  lavorativa  e la data di
cessazione della attivita' stessa

Art. 13.

  Ai  fini della corresponsione degli assegni familiari il lavoratore
dovra'  provvedere  ad  inviare  direttamente  all'Istituto nazionale
della   previdenza  sociale  domanda  redatta  su  apposito  stampato
corredata  dalla documentazione prevista dall'art. 38 del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 maggio,
1955, n. 797, e successive modifiche ed integrazioni.
  L'Istituto    nazionale   della   previdenza   sociale,   accertata
l'esistenza  dei  requisiti  richiesti,  provvedera'  direttamente al
pagamento degli assegni spettanti in due rate semestrali posticipate.

Art. 14.

  Gli assegni familiari sono corrisposti, nelle misure previste dalla
tabella  "A"  annessa  al  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  maggio  1955, n. 797, e successive
modifiche  ed  integrazioni,  in ragione di tanti assegni giornalieri
quanti  ne  risultano  dal  quoziente  che  si  ottiene dividendo per
quattro  il numero delle ore di lavoro risultante dalla contribuzione
complessivamente  versata  o  dovuta  nel  trimestre  relativamente a
ciascun  lavoratore  ed entro un massimo di 6 assegni giornalieri per
ogni settimana in cui risulti versata o dovuta contribuzione.
  L'eventuale  residuo  dara'  diritto ad un assegno giornaliero solo
nel caso che non risulti inferiore alle due ore.

Art. 15. 
 
  Ai  fini  del  diritto  alle  prestazioni   dovute   dall'Istituto.
nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro,
valgono le norme  di  cui  al  testo  unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali approvato con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 
  Per la liquidazione delle rendite di  inabilita'  permanente  e  ai
superstiti e dell'indennita' giornaliera  per  inabilita'  temporanea
assoluta si provvede sulla base  di  tabelle  di  retribuzione  media
convenzionale  stabilite  a  norma  dell'art.  118  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 

Art. 17.

  La  convenzione  di  cui  all'art.  16, e' predisposta a cura degli
istituti  interessati  ed  approvata  con decreto del Ministro per il
lavoro  e la previdenza sociale sentiti i consigli di amministrazione
degli istituti interessati.

Art. 18. 
 
  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  decreto  ed  in   quanto
applicabili, valgono  per  l'assicurazione  per  la  invalidita',  la
vecchiaia  ed  i  superstiti,  contro  la  tubercolosi  e  contro  la
disoccupazione involontaria, le norme di cui al regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche  ed  integrazioni,  per
gli assegni familiari le norme del testo unico approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e  successive
modifiche e integrazioni, per l'assicurazione contro le  malattie  le
norme contenute nella legge 11 gennaio 1943, n.  133  e  nel  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1947, n. 1304
e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  la  disciplina
del testo unico delle disposizioni per  l'assicurazione  obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,
e successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 19.

  Il  datore  di  lavoro  e il lavoratore sono tenuti a comunicare, a
richiesta  degli istituti assicuratori, i dati e le notizie nonche' a
produrre  le certificazioni occorrenti per l'accertamento del diritto
alle  prestazioni delle forme di tutela previdenziale e assistenziale
previste dal presente decreto.

Art. 20

  Le  norme  di  cui  al  presente  decreto entreranno in vigore il 1
luglio 1972.

Art. 21.

  Per  i contratti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali stipulati dai datori di lavoro a favore dei
lavoratori  addetti ai servizi domestici e familiari, si applicano, a
decorrere  dalla  entrata in vigore del presente decreto, le norme di
cui   all'art.   204   del   testo   unico   delle  disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica  30  giugno  1965,  n. 1124, con il solo spostamento della
data  di  risoluzione  dei contratti medesimi dal 1 gennaio 1966 alla
data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 22.

  Le  norme  del  presente  decreto  si applicano anche ai lavoratori
addetti  ai  servizi domestici e familiari che prestano la loro opera
nelle province di Bolzano, Gorizia, Trento e Trieste.
  Per  le province di Bolzano e di Trento le norme di cui all'art. 16
trovano   applicazione   nei   confronti  delle  locali  Casse  mutue
provinciali di malattia.

Art. 23. 
 
  Ai contributi di cui al precedente art. 5 si applica il termine  di
prescrizione stabilito dall'art. 41 della legge 30  aprile  1969,  n.
153, fatta eccezione  per  il  contributo  dovuto  alla  Cassa  unica
assegni familiari al quale si  applica  il  termine  di  prescrizione
stabilito dall'art. 32 del testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. 
  Le infrazioni degli obblighi derivanti dal presente  decreto  danno
luogo all'applicazione degli  interessi  di  mora  o  delle  sanzioni
previste  dal  regio  decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1827,   e
successive  modifiche  e  integrazioni,  nonche'  dal   testo   unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, 
n. 797, e successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 24.

  Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
i datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti a versare all'istituto
nazionale  della  previdenza  sociale  le  tessere  assicurative  per
contributi  obbligatori in loro possesso, debitamente aggiornate alla
data suddetta.
  Le   marche   assicurative  applicate  sulle  tessere  predette  in
relazione  a  periodi  di  lavoro  successivi alla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto, sono nulle a tutti gli effetti e sono
rimborsate, senza interessi, agli aventi diritto.

Art. 25.

  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
    la legge 18 gennaio 1952, n. 35;
    le  disposizioni  del  titolo  III della legge 26 agosto 1950, n.
860,  per  la  parte  riguardante  le  lavoratrici addette ai servizi
familiari;
    il  disposto  di cui all'art. 2, lettera c) del testo unico delle
norme  sugli  assegni  familiari approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
    l'art.  40,  punto 4), del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827;
    ogni altra disposizione contrastante o incompatibile con le norme
del presente decreto.

rt. 26.

  Le  persone addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali che
prestano  la  loro  opera  dietro corrispettivo in denaro o in natura
alle dipendenze di uno o piu' datori di lavoro, per finalita' diverse
dal  funzionamento  della  vita  familiare,  sono soggette alle varie
forme  di  previdenza  e  assistenza  sociale  e  hanno  diritto alle
prestazioni  secondo  le  norme,  entro  i  limiti e con le modalita'
stabiliti dalle disposizioni che regolano dette forme di tutela per i
lavoratori comuni.
  Si considerano lavoratori addetti ai servizi di riassetto e pulizia
dei  locali  di  cui  al  comma  precedente  coloro  i quali prestano
l'attivita' ivi indicata alle dipendenze di:
    a) ditte appaltatrici;
    b) studi professionali;
    c) amministrazioni di stabili condominiali;
    d)  circoli  o  associazioni  che  perseguono  fini di svago o si
prefiggono scopi di ordine culturale, religioso, politico o sportivo,
nonche'  di  comunita'  e  convivenze  in  genere  diverse  da quelle
indicate all'art. 1, punto 5), del presente decreto;
    e)  amministrazioni  dello  Stato, comprese quelle ad ordinamento
autonomo,   regioni,   province,  comuni,  istituzioni  pubbliche  di
assistenza  e  beneficenza ed altri enti in genere, salvo il disposto
degli  articoli  38  e  40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827 e dell'art. 15 della legge 20 febbraio 1958, n. 55;
    f)  datori  di lavoro che appartengono a categorie assimilabili a
quelle elencate nelle precedenti lettere a), b), c) e d).
  Resta  fermo  per  il personale dipendente da istituzioni pubbliche
sanitarie  che  svolge  mansioni  di  pulizia  dei  locali  l'obbligo
dell'assicurazione  contro  la tubercolosi di cui alla legge 1 luglio
1955, n. 552.
  Nei   confronti  dei  soci  degli  organismi  cooperativistici  che
esercitano le attivita' di pulizia indicate nella tabella allegata al
decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, si
applicano le disposizioni contenute nel decreto medesimo.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

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