13ª mensilita’ al lavoratore domestico – Legge 27 dicembre 1953, n. 940

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  A  tutti  gli  addetti ai servizi domestici compete una tredicesima
mensilita'  di retribuzione di importo uguale ad una mensilita' della
sola  retribuzione  in  danaro;  da  corrispondersi  entro il mese di
dicembre di ogni anno e con inizio dal 1953.
  Per  coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno intero di
servizio,  saranno  corrisposti  tanti  dodicesimi  della tredicesima
mensilita' quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 dicembre 1953

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