Licenziamento – Offerta di conciliazione ex art. 6 D.Lgs. 23/2015 – Comunicazioni | ADLABOR
La comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto ex art. 4-bis del D.Lgs. 21.4.2000, n. 181[1], è integrata da un’ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto (art. 6, comma 3, d.lgs. 23/2015)[2], nella quale deve essere indicata l’avvenuta o la non avvenuta conciliazione di cui al co. 1 dell’art. 6 del D.Lgs. 4.3.2015, n. 23 e la cui omissione è assoggettata alla medesima sanzione (da 100 a 500 euro) prevista per l’omissione della comunicazione di cui all’articolo 4-bis.
Dal 1.1.2015 nella sezione “ADEMPIMENTI” del portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) è disponibile un’applicazione denominata “UNILAV_Conciliazione” con cui i datori possono comunicare le informazioni relative al procedimento di conciliazione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015. Per effettuare tale comunicazione, i datori dovranno registrarsi al portale Cliclavoro e accedere all’applicazione inserendo il codice di comunicazione rilasciato al momento della comunicazione di cessazione: questo dato serve a collegare l’offerta di conciliazione al rapporto cessato (prima schermata).
Il sistema (seconda schermata) proporrà i dati in esso presenti, già comunicati con il modello “UNILAV_Cess”, relativi a lavoratore, datore e rapporto di lavoro; dovranno essere compilati solo i seguenti ulteriori campi: data di proposta dell’offerta di conciliazione; esito (SI/NO) di tale offerta; in caso di esito positivo, sede, tra quelle previste dalla normativa, presso la quale il procedimento di offerta viene effettuato; importo offerto; esito del procedimento (SI/NO), ovvero se il lavoratore ha accettato o meno l’importo offerto.
Da ultimo (terza schermata), il sistema dà la possibilità di visualizzare e stampare un riepilogo della comunicazione effettuata.
L’omissione della comunicazione integrativa è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato (Min. Lav., Nota 27.5.2015, prot. n. 2788[3]).
Facendo seguito a quanto appena sopra evidenziato, il Ministero, con Nota 22.7.2015 prot. n. 3845[4], ha ulteriormente ricordato che la comunicazione:
1) è dovuta solo nei casi in cui il datore propone la conciliazione al lavoratore;
2) è dovuta anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
3) non va effettuata quando il rapporto si risolve durante il periodo di prova.
I datori possono effettuare la comunicazione direttamente o tramite i seguenti soggetti abilitati:
- consulenti del lavoro, abilitati a compiere per conto di qualsiasi datore tutti gli adempimenti previsti dalle norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente;
- avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali;
- altre associazioni di categoria dei datori;
- associazioni di categoria delle imprese agricole;
- consorzi e gruppi di imprese, di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 276/2003, per conto di tutte le imprese del gruppo o consorziate, agendo come dei veri e propri intermediari (Min. Lav., Nota 22.7.2015, prot. n. 3845).
- agenzie per il lavoro, di cui all’art. 4, co. 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. 10.9.2003 n. 276, per l’invio del prospetto riguardante i propri dipendenti;
- servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l’esecuzione secondo quanto previsto dall’articolo 1, co. 4, della L. n. 12/1979 (tali servizi possono essere organizzati a mezzo di consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle predette associazioni)
[1] Art. 4-bis del D.Lgs. 21.4.2000, n. 181:
“1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all’assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l’obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l’assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l’assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all’estero di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonche’ quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.
2. All’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell’inizio della attivita’ di lavoro, i datori di lavoro privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 9-bis comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L’obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell’inizio della attivita’ lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
Il datore di lavoro pubblico puo’ assolvere all’obbligo di informazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, con la consegna al lavoratore, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro. Tale obbligo non sussiste per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.
4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale e’ ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente.
5. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale e’ ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.
e-bis) trasferimento del lavoratore;
e-ter) distacco del lavoratore;
e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
e-quinquies) trasferimento d’azienda o di ramo di essa.
6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale e’ ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonche’ nei confronti della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e delle province, ai fini delle assunzioni obbligatorie.
6-bis. All’articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: “o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze” sono soppresse.
6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali e’ ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalita’ e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma.
7. Al fine di assicurare l’unitarieta’ e l’omogeneita’ del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonche’ le modalita’ di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, d’intesa con la Conferenza Unificata.
8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del comma 1 dell’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all’assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facolta’ di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979”.
[2] Art. 6 del D.Lgs. 23/2015: “ 1. In caso di licenziamento dei lavoratori di cui all’articolo 1, al fine di evitare il giudizio e ferma restando la possibilita’ per le parti di addivenire a ogni altra modalita’ di conciliazione prevista dalla legge, il datore di lavoro puo’ offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile, e all’articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non e’ assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilita’ della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilita’, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia gia’ proposta. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette a regime fiscale ordinario.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2 milioni di euro per l’anno 2015, 7,9 milioni di euro per l’anno 2016, 13,8 milioni di euro per l’anno 2017, 17,5 milioni di euro per l’anno 2018, 21,2 milioni di euro per l’anno 2019, 24,4 milioni di euro per l’anno 2020, 27,6 milioni di euro per l’anno 2021, 30,8 milioni di euro per l’anno 2022, 34,0 milioni di euro per l’anno 2023 e 37,2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Il sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicura il monitoraggio sull’attuazione della presente disposizione.
A tal fine la comunicazione obbligatoria telematica di cessazione del rapporto di cui all’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, e’ integrata da una ulteriore comunicazione, da effettuarsi da parte del datore di lavoro entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, nella quale deve essere indicata l’avvenuta ovvero la non avvenuta conciliazione di cui al comma 1 e la cui omissione e’ assoggettata alla medesima sanzione prevista per l’omissione della comunicazione di cui al predetto articolo 4-bis. Il modello di trasmissione della comunicazione obbligatoria e’ conseguentemente riformulato. Alle attivita’ di cui al presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”
[3]https://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2015/05/prot.-2788-Decreto-legislativo-4-marzo-2015-n.-23..pdf
[4] https://assolavoro.eu/uploads/2015/min_lavoro_nota_22lug2015_3845_offerta_di_conciliazione.docx.pdf