Recupero assegni familiari da parte dell’INPS | ADLABOR | ISPER HR Review

L’Inps, in caso di indebito riconoscimento degli assegni familiari, recupera nei confronti dei datori di lavoro i relativi importi che gli stessi datori di lavoro avevano portato in compensazione con gli assegni familiari erogati ai dipendenti.

In materia di assegni familiari, la normativa di riferimento è il Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari (D.P.R. n. 797/1955).

La suddetta normativa risulta tutt’ora vigente: infatti, il successivo D.L. 13 marzo 1988, n. 69 convertito in Legge 153/1988, al comma 3 dell’art. 2 espressamente dispone che si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel Testo Unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell’ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato”.

La corresponsione di somme a titolo di assegno per il nucleo familiare poi risultata indebita, con il conseguente obbligo di restituzione, è disciplinata:

  • dall’art. 24 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, in cui si afferma che “in caso di indebita percezione di assegni da parte dei lavoratori, le somme che questi devono restituire sono trattenute sull’importo degli assegni da corrispondersi ad essi ulteriormente o su ogni altro credito derivante dal rapporto di lavoro”;

  • dall’art. 69 della L. 153/1969, il quale, al comma 1, stabilisce che “le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all’art. 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati, nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme di previdenza gestite dall’Istituto stesso, ovvero da omissioni contributive, escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative”.

Le disposizioni normative che regolano le modalità di pagamento degli assegni familiari, prevedono che sia il datore di lavoro (per conto dell’Inps che sopporta l’onere definitivo della prestazione) a provvedere alla loro erogazione mediante anticipazione del relativo importo; in capo al medesimo datore sorge poi il diritto ad operarne il conguaglio con i contributi e le altre somme dovute all’ente previdenziale.

La disciplina dettata dal Testo unico impone al datore di lavoro di corrispondere gli assegni familiari alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione (art. 37: “Gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione”) nonché a comunicare all’INPS, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, l’ammontare dei contributi dovuti, il numero e l’ammontare degli assegni corrisposti nei periodi di paga scaduti nel corso del mese precedente distintamente per quanto si riferisce agli operai e agli impiegati, gli estremi dei versamenti e dei rimborsi cui si ha diritto e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni (art. 42: “Entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese il datore di lavoro deve comunicare alla sede provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, in apposito modulo stabilito dall’Istituto stesso, lo ammontare dei contributi dovuti, il numero e l’ammontare degli assegni corrisposti nei periodi di paga scaduti nel corso del mese precedente distintamente per quanto si riferisce agli operai e agli impiegati, gli estremi dei versamenti e dei rimborsi di cui all’articolo seguente e tutte le indicazioni necessarie per assicurare il pagamento dei contributi e la corresponsione degli assegni”).

La procedura prevista dalla richiamata disciplina, si completa con la previsione – art. 43 -: “Se l’ammontare dei contributi dovuti risulti superiore all’ammontare degli assegni corrisposti, il datore di lavoro provvederà, entro lo stesso termine di cui all’articolo precedente, a versare l’eccedenza all’Istituto nazionale della previdenza sociale.
La ricevuta di versamento costituisce la prova liberatoria dell’obbligo del datore di lavoro. Se invece l’ammontare degli assegni corrisposti risulti superiore all’ammontare dei contributi dovuti, l’Istituto predetto provvederà a rimborsare l’eccedenza al datore di lavoro
”.

L’attivazione da parte del datore di lavoro del meccanismo di anticipazione degli assegni familiari e del conguaglio di quanto corrisposto a tale titolo con quanto dovuto all’INPS per contributi, comporta l’obbligo del datore di lavoro – in caso di prestazioni indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio – di recuperare le relative somme, trattenendole su quelle da lui dovute al lavoratore a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto, come espressamente previsto dall’art. 24 sopra citato.

In sostanza l’Inps è legittimato, ove risulti un’indebita erogazione di assegni familiari, a chiedere al datore di lavoro l’immediato versamento di quanto indebitamente erogato e sarà poi cura del datore di lavoro recuperare gli importi nei confronti del lavoratore che non aveva diritto agli assegni.

Stante l’art. 24 D.P.R. 797/1955 nulla dica a riguardo, analogamente a quanto disposto dal Codice di procedura civile all’art. 545 in materia di pignoramento presso terzi, la quota di retribuzione pignorabile non dovrebbe superare il limite di 1/5 della retribuzione, al fine di garantire il minimo vitale per il sostentamento.

Pertanto, il suddetto meccanismo opera e può operare solo laddove i rapporti di lavoro siano ancora in essere e il datore di lavoro, quale adiectus o mandatario dell’Istituto, possa trattenere le somme indebitamente percepite dai lavoratori dalle retribuzioni che deve loro corrispondere in forza del rapporto di lavoro.

Al contrario, qualora i rapporti di lavoro siano cessati, l’INPS deve agire direttamente nei confronti dei beneficiari.

Tale principio è ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza di merito (si vedano, in allegato, in tal senso Tribunale di Salerno, sez. lav., 2506/2018, il Tribunale di Napoli, sez. lav., 3543/2020, la Corte d’Appello di Venezia, sez. lav., 91/2022) richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., sez. lav., n. 19261/2013) che ha rilevato il difetto di legittimazione passiva del datore di lavoro nell’azione di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di assegni familiari proposta dall’INPS, allorquando il rapporto di lavoro sia cessato per qualunque causa; tanto sul rilievo che, in tal caso, il datore di lavoro non potrebbe recuperare dai lavoratori le somme indebitamente anticipate ai lavoratori con le modalità previste dall’art. 24 che presuppongono l’attualità del rapporto.

In conclusione, se il rapporto di lavoro è ancora in essere, l’INPS è legittimato a procedere nei confronti del datore con un’azione di recupero dei contributi previdenziali portati in compensazione in ragione degli assegni familiari che si assumono indebitamente versati e il datore di lavoro deve agire, a sua volta, nei confronti del dipendente mediante trattenute sulle retribuzioni.

Al contrario, se il rapporto di lavoro è cessato, è possibile solo l’azione dell’INPS direttamente nei confronti dei lavoratori beneficiari nei limiti prescrizionali dell’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.

Interpretazione elaborata in collaborazione con ISPER HR Review dell’11 maggio 2022


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