Diritto di precedenza nelle assunzioni – Decreto legislativo n. 264/1949 – Art. 15 | ADLABOR

Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

 ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297)).

I lavoratori licenziati da un’azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi.

 ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297)).

 

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