Diritto di precedenza nelle assunzioni | ADLABOR

 

TIPOLOGIA LAVORATORI Disciplina del diritto di precedenza
LAVORATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

(art. 24, D.lgs. n. 81/2015)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Corte d’Appello di Roma, sent. 29 maggio 2019, n. 2284)

 

 

 

 

 

 

(Corte d’Appello di Milano, sent. 200 del 22.2.2021)

Il Diritto di precedenza può essere esercitato in presenza dei seguenti presupposti:

·      il lavoratore deve avere prestato la sua attività lavorativa con un contratto a termine, per un periodo superiore ai 6 mesi;

·       per assunzioni a tempo indeterminato, che il datore di lavoro effettuerà nei 12 mesi successivi al termine del rapporto col Lavoratore che si avvale del diritto di precedenza;

·      deve trattarsi di assunzioni per mansioni già espletate in esecuzione del contratto a tempo determinato;

·       il lavoratore ha l’onere di manifestare per iscritto la sua volontà di avvalersi del diritto di precedenza entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto lavorativo a tempo determinato;

·      trascorso 1 anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, il diritto di precedenza si estingue.

Il diritto di precedenza deve essere richiamato espressamente nel contratto di lavoro.

 

LIMITI AL DIRITTO DI PRECEDENZA

 

Il diritto di precedenza è limitato:

A.   alle nuove assunzioni che abbiano ad oggetto le stesse, identiche, mansioni già svolte dal lavoratore a termine, con esclusione, quindi, delle nuove assunzioni che abbiano ad oggetto mansioni soltanto “equivalenti”;

B.   alle nuove assunzioni che abbiano ad oggetto le stesse mansioni ed inquadramento, ossia condizioni coincidenti.

 

Il diritto di precedenza è escluso:

A.   nel caso in cui il datore di lavoro abbia proceduto non ad una assunzione ex novo ma alla trasformazione di un rapporto di lavoro a termine.

 

LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO

(art. 15, legge n. 264/1949).

Godono di un diritto di precedenza per le assunzioni:

·         a tempo determinato;

·         a tempo indeterminato;

I lavoratori che negli ultimi 6 mesi siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo.

 

Il diritto di precedenza opera automaticamente a favore dei dipendenti a tempo indeterminato:

·         il lavoratore licenziato non è tenuto a palesare esplicitamente la sua volontà di essere assunto;

·         trattandosi di un diritto disponibile il lavoratore può rinunciarvi in sede di conciliazione protetta.

APPRENDISTI

(Interpello n. 2/2017 del Ministero del Lavoro)

·         Al termine del periodo di formazione professionale, qualora il datore di lavoro confermi in servizio a tempo indeterminato un apprendista, non vi è violazione del diritto di precedenza nei confronti degli altri dipendenti interessati;

·         se il datore di lavoro decide di assumere un nuovo apprendista e un altro lavoratore esercita il suo diritto di precedenza perché già formato per la qualifica finale oggetto del contratto di apprendistato, il datore di lavoro non è tenuto all’obbligo del diritto di precedenza.

LAVORATRICI IN MATERNITÀ (art. 24 comma 2 D.lgs. 81/2015) Per la lavoratrice in congedo di maternità:

·         il periodo di astensione obbligatoria, usufruito nell’esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, è computato come attività lavorativa, concorrendo, in caso di contratto a termine, a determinare il periodo di attività lavorativa utile per fruire del diritto di precedenza (almeno 6 mesi);

·         può esercitare il diritto di precedenza anche per le nuove assunzioni a termine, effettuate dal medesimo datore di lavoro nei 12 mesi successivi alla cessione del rapporto lavorativo, sempre che le mansioni siano le medesime espletate nei precedenti rapporti a termine.

LAVORATORI STAGIONALI

(art. 24 comma 3 D.lgs. 81/2015)

Il lavoratore stagionale può esercitare il diritto di precedenza in presenza dei seguenti presupposti:

·         deve trattarsi di assunzioni a tempo determinato per mansioni già espletate in esecuzione del contratto a tempo determinato stagionale;

·          il lavoratore ha l’onere di manifestare per iscritto la sua volontà di avvalersi del diritto di precedenza entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto lavorativo a tempo determinato;

·         trascorso 1 anno dalla cessazione del rapporto di lavoro, il diritto di precedenza si estingue.

Il diritto di precedenza deve essere richiamato espressamente nel contratto di lavoro.

 


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