Recesso in periodo di prova – Art 2096 cc
Recesso periodo di prova
Codice Civile – R.D. – 16/03/1942 , n. 262 – Gazzetta 04/04/1942 , n.79
(Omissis)
Art. 2096
Assunzione in prova.
[I]. Salvo diversa disposizione [delle norme corporative] (1), l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto [1350].
[II]. L’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova.
[III]. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine (2).
[IV]. Compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità del prestatore di lavoro.
(1) Le disposizioni richiamanti le norme corporative devono ritenersi abrogate in seguito alla soppressione dell’ordinamento corporativo.
(2) La Corte cost., con sentenza 22 dicembre 1980, n. 189 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui non riconosce il diritto alla indennità di anzianità di cui agli articoli 2120 e 2121 del codice civile al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo».
(Omissis)