Circolare INPS n.170 del 19 Luglio 1990 | ADLABOR

Circolare 19.07.1990, n. 170

 

 


 

Assicurazioni sociali – retribuzione imponibile – emolumenti corrisposti al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto

 


 

Sono state sottoposte all'esame degli organi dell'Istituto leproblematiche
determinatesineltempoinmateriadi assoggettabilità a contribuzione
degli emolumenti corrisposti al lavoratore in occasione della cessazione del
rapporto di lavoro,materia che aveva formatooggettodelledisposizioni
amministrativecontenute nella circolare n.451 C.V.del 3.3.1978 e sulla
quale,peraltro,sono intervenute nel corso degliannidiversepronunce
della Corte di Cassazione.

Quest'ultima,in sintesi,muovendo dalla premessa della tassatività della
elencazione delle voci della retribuzione non soggetteacontribuzioneai
sensi dell'Art. 12 della legge 30.4.1969 n. 153, ha escluso che possa essere
estesainvia analogica l'esenzione contributiva prevista per l'indennità
di anzianità di cui al n.3 del citato art.12 aitrattamentieconomici
aggiuntivierogatiinoccasionedellacessazione del rapporto di lavoro
qualora essi non presentino di quest'ultima i connotati essenziali, ai sensi
dell'art.2120 cod.civ.e,dopo l'emanazione della legge 29.5.1982,n.
297, dell'Art. 1 di essa.

Sullastessamateriasièregistrato inoltre un intervento legislativo
concretizzatosinellaemanazionedellanormainterpretativa  contenuta
nell'art.4,comma2bise comma 2 ter,del D.L.30.5.1988,n.173,
convertito con modificazioni dalla legge 26.7.1988, n. 291.

Avuto riguardo ai suddetti indirizzi amministrativi e giurisprudenziali e al
dettato della norma interpretativa testè menzionata,il comitato esecutivo
-tenutocontodelparere espresso dal comitato amministratore del Fondo
Pensioni lavoratori dipendenti - ha emanato in data 15.6.1990 la delibera n.
621,che si allega,perlacuiattuazionesifornisconoleseguenti
precisazioni.

1) Somme corrisposte per incentivare l'esodo dei lavoratori.

L'art.4,comma2bis,delD.L.30.5.1988,n.173,convertitocon
modificazioni dalla legge 26.7.88,n.291, stabilisce che "la disposizione
recata nel secondo comma,n.3,nel testo sostitutivo di cui all'art.12
dellalegge30.4.1969,n.153,vainterpretatanelsensochedalla
retribuzione imponibile sono escluse anche le somme corrisposte in occasione
della cessazione del rapporto di lavoro,al fine di incentivare l'esodo dei
lavoratori".

Al riguardo è stato deliberato che sulla base del disposto normativo vadano
considerate esenti da contribuzioneprevidenzialeedassistenzialetutte
quelle somme erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro in
eccedenzaallenormali competenze comunque spettanti ed aventi lo scopo di
indurre il lavoratore ad anticipare la risoluzione del rapportodilavoro,
rispetto alla sua naturale scadenza.

Possono ricondursi nella fattispecie suddetta: le somme corrisposte nei casi
diprepensionamento;quelleerogatein caso di cessazione anticipata del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato laddove la disciplinacontrattuale
olegalepongaaldatoredilavorolimitazionialpotere di recesso
individuale dal rapporto di lavoro e, quindi,segnatamente nelle ipotesi di
rapportidilavoroassistitidalregimedi stabilità a norma di legge
15.7.1966,n.  604esuccessivemodificazioni;lesommeerogateper
cessazionedel rapporto di lavoro a termine prima della scadenza di questo;
le somme corrisposte allo scopo di attuare riduzioni di personale attraverso
licenziamenti collettivi.

Lanormacontenutanelsuddettoart.4,comma2bis,hacarattere
interpretativoe,quindi,esplicaeffetti anche per i periodi pregressi.
Peraltro il comma2terdellostessoart.4espressamenteconferisce
efficaciaevaliditàaiversamenticontributivi effettuati sulle somme
suddette prima della data di entrata in vigore dellaleggediconversione
del decreto n. 173/1988 (27.7.1988).

2)Sommeerogatein occasione della cessazione del rapporto di lavoro non
finalizzate ad incentivare l'esodo.

In relazione all'orientamento espresso in materia dalla Corte diCassazione
dicuisièdettoinpremessa- e fatte salve beninteso le esenzioni
contributive previste ad altri titoli nell'attualequadronormativo-le
sommeerogateailavoratori in occasione della cessazione del rapporto di
lavoro che non siano finalizzate alla incentivazione dell'esodo,nelsenso
enunciatoalprecedentepunto,eche non abbiano i connotati essenziali
dell'indennità di anzianità o del trattamento di finerapportoaisensi
dell'art.2120cod.civ.,debbonoessereassoggettatea contribuzione
comunque siano denominate,ad esempio:premi di fedeltàprevistiperi
dipendenti  cherisolvanoilrapportodilavoroavendomaturatouna
determinata anzianità di lavoro, gratifiche di fine rapporto, ecc.

Con effettodall'1giugno1990deveintendersinonpiùoperantela
circolare n.451 C.e V. del 3.3.1978, le cui disposizioni sono sostituite
da quelle dettate con la presente circolare.

Le situazioni ed i rapporti pregressi che hannotrovatodefinizionesulla
base della citata circolare n.451 C.e V.restano confermati,mentre in
conformitàalla presentecircolaresarannotrattatisia  l'eventuale
contenziosopendentesialeregolarizzazionicheverrannoattivate su
iniziativa dei datori di lavoro o dei lavoratori.

3) Indennità sostitutiva del preavviso.

Con circolare n.581 RCV del22.1.1982sonostateforniteprecisazioni
riguardoalregime di esenzione contributiva applicabile a quelle somme le
quali,benchè erogate al dichiarato titolo di indennitàsostitutivadel
preavviso,nonpotessero,invece,qualificarsitalipermancanzadei
relativi  presupposti  desumibili  dalla  legislazione  civilistica  e
lavoristica.

L'assoggettabilitàacontribuzioneditalierogazioni va ora stabilita
tenendo conto dei principi enunciati con la presentecircolare,nelsenso
chel'esenzionedacontribuzionepuòricorreresolonell'ipotesidi
riconducibilità delle erogazioni in parolanellefattispeciedicuial
punto 1.

In caso contrario,dette somme vanno sottoposte ad imposizione contributiva
nel mese di corresponsione,con le precisazionicontenutenelprecedente
punto n. 2 che si richiamano integralmente.

Lavera e propria indennità sostitutiva del preavviso corrisposta nei casi
elencati dalla lettera a) alla lettera e) della citatacircolare22.1.1982
n.581RCVera e resta soggetta a contribuzione secondo i criteri dettati
con delibera del consiglio di amministrazione n. 63 del 4.5.1973, confermati
con circolare del 17.4.87 n. 53635 AGO n. 842 RCV n. 3535 O., punto 1.

A tale riguardo, si chiarisce che va qualificata come indennità sostitutiva
del preavviso, seguendone la relativa disciplina ai fini contributivi, anche
quella corrisposta a tale titoloallavoratorelicenziatoperraggiunti
limitidietàqualoradifettiunanormaoclausola contrattuale che
stabilisca l'automatica estinzione del rapportoperilraggiungimentodi
quell'età.

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