Politiche dei Redditi e Assetti Contrattuali (Accordo Interconfederale 23 Luglio 1993)
Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione e sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993
Art. 1
La politica dei redditi è uno strumento indispensabile della politica economica, finalizzato a conseguire una crescente equità nella distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell’ inflazione e dei redditi nominali, per favorire lo sviluppo economico e la crescita occupazionale mediante l’ allargamento della base produttiva e una maggiore competitività del sistema delle imprese.
In particolare il governo, d’ intesa con le parti sociali, opererà con politiche di bilancio tese:
- all’ ottenimento di un tasso di inflazione allineato alla media dei paesi comunitari economicamente piè virtuosi;
- alla riduzione del debito e del deficit dello Stato e alla stabilità valutaria.
L’ attuale fase d’ inserimento nell’ Unione europea sottolinea la centralità degli obiettivi indicati e la necessità di pervenire all’ ampliamento delle opportunità di lavoro attraverso il rafforzamento dell’efficienza e della competitività delle imprese, con particolare riferimento ai settori non esposti alla concorrenza internazionale e della pubblica amministrazione.
Una politica dei redditi così definita, unitamente all’ azione di riduzione dell’inflazione, consente di mantenere l’ obiettivo della difesa del potere d’acquisto delle retribuzioni e dei trattamenti pensionistici.
Le parti ritengono che azioni coerenti di politica di bilancio e di politica dei redditi, quali quelle sopraindicate, concorreranno ad allineare il costo del denaro in Italia con quello del resto d’ Europa
Il governo dichiara di voler collocare le sessioni di confronto con le parti sociali sulla politica dei redditi in tempi coerenti con i processi decisionali in materia di politica economica, in modo da tener conto dell’esito del confronto nell’ esercizio dei propri poteri e delle proprie responsabilità.
Sessione di maggio-giugno. Saranno indicati, prima della presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, gli obiettivi della politica di bilancio per il successivo triennio.
La sessione punterà a definire, previa una fase istruttoria che selezioni e qualifichi gli elementi di informazione necessari comunicandoli preventivamente alle parti, con riferimento anche alla dinamica della spesa pubblica, obiettivi comuni sui tassi d’ inflazione programmati, sulla crescita del Pil e sull’ occupazione.
Sessione di settembre. Nell’ ambito degli aspetti attuativi della politica di bilancio, da trasporre nella legge finanziaria, saranno definite le misure applicative degli strumenti di attuazione della politica dei redditi, individuando le coerenze dei comportamenti delle parti nell’ ambito dell’ autonomo esercizio delle rispettive responsabilità.
Impegni delle parti. A partire dagli obiettivi comuni sui tassi di inflazione programmata il governo e le parti sociali individueranno i comportamenti da assumere per conseguire i risultati previsti.
I titolari d’ impresa, tra cui lo Stato e i soggetti pubblici gestori di imprese, perseguiranno indirizzi di efficienza, innovazione e sviluppo delle proprie attività che, nelle compatibilità di mercato, siano tali da poter contenere i prezzi entro livelli necessari alla politica dei redditi. Il governo come datore di lavoro terrà un coerente comportamento anche nella contrattazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti e nelle dinamiche salariali non soggette alla contrattazione.
Le parti perseguiranno comportamenti, politiche contrattuali e politiche salariali coerenti con gli obiettivi di inflazione programmata.
Nell’ambito delle suddette sessioni il governo definirà i modi e i tempi di attivazione di interventi tempestivi di correzione di comportamenti difformi dalla politica della concorrenza attivando tutte le misure necessarie a una maggiore apertura al mercato. Il governo dovrà altresì disporre di strumenti fiscali e parafiscali, con particolare riferimento agli oneri componenti il costo del lavoro, atti a dissuadere comportamenti difformi.
Si ribadisce l’opportunità di creare idonei strumenti per l’accertamento delle reali dinamiche dell’intero processo di formazione dei prezzi. È perciò necessaria la costituzione di uno specifico Osservatorio dei prezzi, che verifichi le dinamiche sulla base di appositi studi economici di settore.
Rapporto annuale sull’ occupazione. Nella sessione il governo predisporrà un rapporto annuale sull’ occupazione, corredato di dati aggiornati per settori e aree geografiche, nel quale saranno identificati gli effetti sull’ occupazione del complesso delle politiche di bilancio, dei redditi e monetarie, nonché dei comportamenti dei soggetti privati.
Sulla base di tali dati il governo sottoporrà alle parti le misure, rientranti nelle sue responsabilità, capaci di consolidare la base occupazionale. Tra esse, con particolare riguardo alle aree di crisi occupazionale e con specifica attenzione alla necessità di accrescere l’ occupazione femminile così come previsto dalla legge 125/91:
- la programmazione e, quando necessaria, l’ accelerazione degli investimenti pubblici, anche di concerto con le amministrazioni regionali; b) la programmazione coordinata del Fondo per l’occupazione e degli altri fondi avendo rilievo per l’ occupazione, compresa la definizione e finalizzazione delle risorse destinate all’attivazioni di nuove iniziative produttive economicamente valide; c) la definizione di programmi di interesse collettivo, predisposti dallo Stato d’intesa con le Regioni, nei quali avvalersi di giovani disoccupati di lunga durata e di lavoratori in cigs o in mobilità, affidando la realizzazione di tali programmi a soggetti qualificati e verificandone costantemente l’ efficacia e gli effetti occupazionali attraverso gli organi preposti; d) la programmazione del Fondo per la formazione professionale e dell’ utilizzo dei fondi comunitari, d’intesa con le Regioni.
Art. 2
(Assetti contrattuali)
Nota. Il presente capitolo sugli assetti contrattuali contiene princìpi validi per ogni tipo di rapporto di lavoro. Nota. CGIL, CISL, UIL e CNA Casa e C.L.A.A.I. dichiarano che per quanto riguarda la struttura contrattuale e retributiva l’ Accordo interconfederale 3 agosto-3 dicembre 1992 tra le organizzazioni dei lavoratori e artigiane per il comparto dell’ artigianato è compatibile con il presente protocollo, fatta salva la clausola di armonizzazione prevista dall’ Accordo interconfederale stesso nella norma transitoria |
Art. 3
Il governo predisporrà un organico disegno di legge per modificare il quadro normativo in materia di gestione del mercato del lavoro e delle crisi occupazionali, al fine di renderlo piè adeguato alle esigenze di un lavoro attivo e consensuale e di valorizzare le opportunità occupazionali che il mercato del lavoro può offrire se dotato di una piè ricca strumentazione che lo avvicini agli assetti in atto negli altri paesi europei.
Il disegno di legge verrà redatto, attraverso un costruttivo confronto con le parti sociali, sulla base delle linee guida di seguito indicate.
Il governo si impegna, inoltre, a completare la disciplina del mercato del lavoro operata con la legge n. 223/91, integrandola con la nuova normativa sul collocamento obbligatorio per invalidi già in discussione in Parlamento.
Gestione delle crisi occupazionali
- Revisione della normativa della cassa integrazione aziendale onde renderla piè funzionale al governo delle eccedenze di personale e delle connesse vertenze. Si dovrà mirare, in particolare, alla semplificazione e accelerazione delle procedure di concessione dell’ intervento, prevedendo un termine massimo di quaranta giorni. Nell’ ambito dei limiti finanziari annuali stabiliti dal Cipi, il ministro del Lavoro gestisce l’ intervento con l’ ausilio degli organi periferici e centrali, di governo del mercato del lavoro.
L’ intervento della cigs per crisi può essere richiesto dall’ impresa anche durante le procedure iniziate ai sensi dell’ Art. 24 della legge 223/91 quando sia intervenuto accordo sindacale in vista dell’obiettivo di ricercare soluzioni funzionali al reimpiego dei lavoratori eccedenti con la collaborazione degli organismi periferici del ministero del Lavoro, e in particolare delle Agenzie per l’ impiego, della Regione, delle associazioni imprenditoriali e dei lavoratori o degli enti bilaterali da esse costituiti. - Previsione delle modalità per la valorizzazione del contributo che le Regioni e gli enti locali possono offrire alla composizione delle controversie in materia di eccedenze del personale attraverso l’utilizzazione delle competenze in materia di formazione professionale e di tutte le altre risorse di cui essi dispongono.
- Con la gradualità richiesta dalle condizioni della finanza pubblica, elevazione del trattamento ordinario di disoccupazione, sino al 40 per cento, per consentire un suo piè efficiente impiego sia da un punto di vista generale, per soddisfare in maniera adeguata le protezione del reddito e le esigenze di razionale governo del mercato del lavoro, sia, in particolare, con riferimento ai settori che ricadono nel campo di applicazione della cigs nonché alle forme di lavoro discontinuo e stagionale.
- Adozione di misure legislative che fino al 31 dicembre consentano alle imprese che occupano fino a cinquanta dipendenti nel campo di applicazione della cigo, di usufruire di quest’ultimo trattamento in termini piè ampi degli attuali. Modificazione della disciplina della cigo, prevedendo che nel computo della durata del predetto trattamento il periodo settimanale venga determinato con riferimento a un monte ore correlato al numero di dipendenti occupati nell’ impresa.
- Al fine di conseguire il mantenimento e la crescita occupazionale nel settore dei servizi si ritiene ormai matura una riconsiderazione del sistema degli sgravi contributivi concessi in alcune aree del paese, del sistema di fiscalizzazione degli oneri sociali, nonché degli ammortizzatori sociali, al fine dell’ approntamento di una disciplina di agevolazione e di gestione delle crisi che tenga conto delle peculiarità operative del settore terziario. Si prevede pertanto l’istituzione di un tavolo specifico, coordinato dal ministero del Lavoro, con le parti del settore, e delle diverse categorie in esso incluse, per la predisposizione dei necessari provvedimenti di legge, in armonia con la politica della concorrenza a livello comunitario, e nel quadro delle compatibilità finanziarie del bilancio dello Stato.
Occupazione giovanile e formazione
- Il contratto di apprendistato va mantenuto nella funzione tradizionale di accesso teorico-pratico a qualifiche specifiche di tipo tecnico. Ne va comunque valorizzata la funzione di sviluppo della professionalità, anche mediante l’intervento degli enti bilaterali e delle Regioni per il successivo inoltro al Fondo sociale europeo. In relazione all’ ampliamento dell’ obbligo scolastico sarà consentito, attraverso la contrattazione collettiva, uno spostamento della soglia di età.
- La disciplina del contratto di formazione lavoro va ridefinita prevedendo una generalizzazione del limite di età a trentadue anni, e individuando due diverse tipologie contrattuali, che consentano di modularne l’ intervento formativo e la durata in funzione delle diverse esigenze.
Ferme rimanendo le attuali disposizioni in materia di durata massima del contratto, per le professionalità medio-alte sarà previsto un potenziamento e una migliore programmazione degli impegni formativi.
Per le professionalità medio-basse, ovvero per quelle piè elevate che richiedano solamente un’ integrazione formativa, il contratto di formazione lavoro per il primo anno di durata sarà caratterizzato da formazione minima di base (informazione sul rapporto di lavoro, sulla specifica organizzazione del lavoro e sulla prevenzione ambientale e antinfortunistica) e da un’ acquisizione formativa derivante dall’ esperienza lavorativa e dall’ affiancamento. I contratti collettivi potranno inquadrare i giovani assunti con questa tipologia di contratto a livelli inferiori rispetto a quelli cui esso è finalizzato.
Non potranno aver luogo assunzioni con il contratto di formazione lavoro presso imprese nelle quali non sia stato convertito a tempo indeterminato almeno il 60 per cento dei contratti di formazione lavoro stipulati precedentemente.
Va inoltre prevista una verifica dei risultati formativi raggiunti, da compiere, con la partecipazione degli enti bilaterali, secondo la classificazione Cee delle qualifiche, e che potrà consistere, per le qualifiche medio-alte, in un’ apposita certificazione. Le Regioni dovranno disciplinare, secondo criteri uniformi, le modalità di accesso dei progetti formativi ai finanziamenti del Fondo sociale europeo. L’ armonizzazione con il sistema formativo avverrà nella riforma della legge 845/1978.
Riattivazione del mercato del lavoro.
- Nell’ ambito delle iniziative previste nella sezione “politica dei redditi e dell’ occupazione”, oltre ai programmi di interesse collettivo a favore dei giovani disoccupati del Mezzogiorno ivi previsti per agevolare l’ insediamento di nuove iniziative produttive nelle aree deboli, di cui alla legge 488/92, le parti sociali potranno contrattare appositi pacchetti di misure di politica attiva, di flessibilità e di formazione professionale, con la collaborazione delle Agenzie per l’ impiego e delle Regioni. Tali pacchetti potranno prevedere una qualifica di base e la corresponsione di un salario corrispondente alle ore di lavoro prestato, escluse le ore devolute alla formazione.
- Saranno definite le azioni positive per le pari opportunità uomo-donna che considerino l’ occupazione femminile come una priorità nei progetti e negli interventi, attraverso la piena applicazione delle leggi n. 125 e n. 215, un ampliamento del loro finanziamento, una loro integrazione con gli altri strumenti legislativi e contrattuali, con particolare riferimento alla politica attiva del lavoro.
- Ferme restando le misure già approntate sui contratti di solidarietà, si procederà a una modernizzazione della normativa vigente in materia di regimi di orario, valorizzando pienamente le acquisizioni contrattuali del nostro paese e sostenendone l’ ulteriore sviluppo nella tutela dei diritti fondamentali alla sicurezza, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’ occupazione e l’ incremento della competitività delle imprese.
- Per rendere piè efficiente il mercato del lavoro va disciplinato anche nel nostro paese il lavoro interinale. La disciplina deve offrire garanzie idonee a evitare che il predetto istituto possa rappresentare il mezzo per la destrutturazione di lavori stabili. In particolare il ricorso al lavoro interinale sarà consentito alle aziende del settore industriale e terziario, con esclusione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale. II ricorso al lavoro interinale sarà ammesso nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi dell’ azienda, nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti nonché nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali applicati dall’ azienda utilizzatrice. La disciplina deve prevedere che l’ impresa fornitrice sia munita di apposita autorizzazione pubblica; che i trattamenti economici e normativi del rapporto di lavoro alle dipendenze delle dette imprese siano disciplinati da contratti collettivi; che si agevoli la continuità del rapporto con l’ impresa fornitrice; che quest’ ultima si impegni a garantire un trattamento minimo mensile; che il lavoratore abbia diritto, per i periodi lavorati presso l’ impresa utilizzatrice, a un trattamento non inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti da quest’ ultima. Trascorsi sei mesi senza che sia intervenuta la stipula del contratto collettivo, la disciplina, che sarebbe stata di competenza dello stesso, sarà emanata con regolamento del ministro del Lavoro, sentite le parti sociali. Dopo due anni di applicazione, va prevista una verifica tra le parti, promossa dal governo, mirante a valutare la possibilità di un ampliamento dell’ ambito di applicazione dell’ istituto
- Forme particolari di lavoro a tempo determinato, gestite da organismi promossi o autorizzati dalle Agenzie per l’ impiego, possono essere previste in funzione della promozione della ricollocazione e riqualificazione dei lavoratori in mobilità o titolari di trattamenti speciali di disoccupazione. Il ministro del Lavoro si impegna ad approfondire la possibilità di una riforma delle Agenzie per l’ impiego mirata a consentire ad esse di operare nel predetto campo, escludendo comunque l’ipotesi dell’ instaurazione di un rapporto di lavoro con le stesse.
- Il ministro del Lavoro si impegna a predisporre, attraverso il confronto con le parti sociali, una riforma degli strumenti di governo del mercato del lavoro agricolo, mirata a favorire l’ occupazione e un uso piè efficiente e razionale delle risorse pubbliche.
- Il ministro del Lavoro si impegna a ridefinire l’ assetto organizzativo degli uffici periferici del ministero del Lavoro perché questi possano adempiere ai necessari compiti di politica attiva del lavoro e di esprimere il massimo di sinergie con la Regione e le parti sociali Si impegna inoltre perché ne risulti un rafforzamento della funzione ispettiva.
Art. 4
(Sostegno al sistema produttivo)
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