Lavoratori agricoli (D.lgs 11 Agosto 1993 n. 375, Art. 12)
Decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 23 settembre, n. 224). – Attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera aa) , della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell’agricoltura e dei relativi contributi (1).
(1) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.
(Omissis)
Articolo 12
1. Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i lavoratori agricoli subordinati, esclusi quelli con qualifica impiegatizia, si distinguono in operai a tempo indeterminato ed operai a tempo determinato.
2. Ai fini della distinzione di cui al comma 1 le locuzioni di salariato fisso a contratto annuo e categorie similari contenute in leggi, atti aventi forza di legge ed atti amministrativi sono equivalenti a quella di operaio a tempo indeterminato, ferma restando per ogni altra locuzione l’equivalenza a quella di operaio a tempo determinato.
(Omissis)