Decontribuzione – Circolare INPS 28 Maggio 1998 n. 113 | ADLABOR
Circolare 28.05.1998, n. 113
Allegato
Assicurazioni sociali – retribuzione imponibile – regime contributivo – erogazioni previste dai contratti di secondo livello
INPDAP
Roma, 14 gennaio 1998 CIRCOLARE n. 1
OGGETTO: Decreto legge 25 marzo 1997 n. 67, convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135. Articolo 2 – regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello.
– PREMESSA
L’Art. 2 della legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, fissa un sistema di decontribuzione fondato sulla esclusione dalla retribuzione imponibile di cui all’Art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modificazioni nonche dalla retribuzione pensionabile, di cui all’ultimo comma dello stesso articolo, delle erogazioni correlate dai rispettivi contratti collettivi ai risultati economici raggiunti.
– STRUTTURA DELLA DECONTRIBUZIONE
Il primo comma del citato Art. 2 stabilisce infatti che sono oggetto di decontribuzione le erogazioni:
a) previste dai contratti collettivi aziendali di secondo livello;
b) incerte nella corresponsione o nell’ammontare;
c) aventi una struttura correlata dallo stesso contratto collettivo, alla misurazione di incrementi di produttivita, qualita ed altri elementi di competitivita assunti come indicatori dell’andamento economico della impresa e dei suoi risultati.
In base al principio “tempus regit actum”, la normativa in esame, entrata in vigore il 27/3/1997, si estende a tutte le erogazioni con le descritte caratteristiche decorrenti da tale data, anche se fondate su contratti previgenti.
– DESTINATARI
Riguardando la decontribuzione esclusivamente le erogazioni previste da contratti collettivi aziendali ovvero di secondo livello, essa e destinata a produrre effetti soltanto nei confronti degli iscritti a questo Istituto il cui rapporto di lavoro non sia disciplinato dalla contrattazione collettiva di cui alla legge quadro n. 93 del 29/3/1983 sul pubblico impiego.
– AMBITO DI APPLICAZIONE
La decontribuzione vige entro il limite massimo del tre per cento della retribuzione contrattuale percepita nell’anno solare di riferimento.
In fase di prima applicazione e previsto il raggiungimento di un tetto massimo dell’1 per cento fino al 31/12/1997 e del 2 per cento entro il 1° gennaio 1998.
I successivi incrementi saranno disposti dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, attraverso appositi decreti, fino al raggiungimento della predetta soglia del 3 per cento.
In ogni caso la decontribuzione non si applica quando i trattamenti economici e normativi risultino inferiori, nell’anno solare di riferimento, a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
Per l’anno solare in corso, le erogazioni che beneficiano della decontribuzione sono escluse dall’imponibile contributivo nella misura dell’1 per cento della retribuzione annua.
Piu precisamente posto che per retribuzione contrattuale va intesa quella imponibile si precisa che per “anno solare di riferimento” e da ritenersi l’anno in cui avviene l’erogazione.
Pertanto, il premio di produttivita relativo al 1996 ma corrisposto nell’anno successivo sara oggetto di decontribuzione nei limiti dell’1 per cento della retribuzione annua riferita al 1997.
L’aliquota da applicare non potra che essere quella del 1997 in quanto elemento che contributivamente e, quindi, con riguardo alla determinazione della retribuzione da assoggettare a contributo, insiste nello stesso anno.
Pertanto eventuali pagamenti frazionati nell’anno dovranno essere sommati ai fini dell’applicazione del nuovo istituto normativo nell’anno considerato.
– MODALITÀ OPERATIVE
Gli enti destinatari della normativa suesposta provvederanno alla determinazione dell’importo delle erogazioni di cui al comma 1 dell’articolo 2, in occasione dei versamenti contributivi afferenti il mese di dicembre.
Pertanto, l’ente interessato, effettuate le necessarie verifiche in ordine al contributo eventualmente pagato in corso d’anno, oggetto di decontribuzione, provvedera a versare i contributi afferenti gli stipendi del mese di dicembre, portando in detrazione quanto versato e non dovuto perche nei limiti del “tetto” secondo le consuete modalita (quadro A. mod. 194/BD).
– SANZIONI
Nell’ipotesi di violazione della normativa in esame, la legge commina sanzioni di diversa natura.
In base all’ultimo comma del citato Art. 2 infatti, il datore di lavoro che ha indebitamente beneficiato della decontribuzione non soltanto e tenuto al versamento dei contributi evasi, ma e sottoposto altresi alle sanzioni civili ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Nei confronti degli enti che, indebitamente beneficiassero del regime di decontribuzione, le sedi in indirizzo provvederanno ad applicare le somme aggiuntive dovute sui contributi evasi secondo le istruzioni impartite con circolare 64496 del 29/5/1997.
In ogni caso e fatta salva l’eventuale responsabilita penale del datore di lavoro la cui condotta integri altresi fattispecie penalmente rilevante.
– CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
Le predette erogazioni sono assoggettate, nella stessa misura in cui sono escluse dalla retribuzione imponibile e pensionabile, ad un contributo di solidarieta del 10 per cento, in favore delle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.
Detto principio, fissato dal terzo comma della norma in esame, non opera quando tali erogazioni sono gia destinate a trattamenti pensionistici complementari.
Se poi tale ultima destinazione e soltanto parziale, il contributo di solidarieta si applichera alla parte residua.
L’obbligo e posto a carico dei datori di lavoro i quali, nel mese di gennaio di ogni anno, dovranno pertanto provvedere al versamento sia del contributo di solidarieta, sia dei contributi relativi a quel mese, utilizzando l’unita distinta di versamento munita del visto della sede INPDAP territorialmente competente.
Il mancato versamento del contributo di solidarieta determina l’applicazione del sistema sanzionatorio di cui alla legge 662/1996.