TFR – Anticipazione: casi particolari – Circolare Min. Lav. n. 85/2000 | ADLABOR
Circolare 29.11.2000, n. 85
Maternità – astensione dal lavoro – congedi parentali e formativi – trattamento di fine rapporto – anticipazione – ammissibilità
Oggetto: Articolo 7, comma 1, legge 8 marzo 2000, n. 53: nuove ipotesi di ammissibilità all’anticipazione del trattamento di fine rapporto per i lavoratori subordinati del settore privato. Prime indicazioni applicative.
La disposizione richiamata in oggetto stabilisce che oltre ai casi già previsti dall’articolo 2120, comma 8, del Codice civile il trattamento di fine rapporto può essere anticipato anche ai fini delle spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e formativi introdotti e disciplinati nel contesto della stessa legge n. 53/2000, in particolare nell’articolo 3, comma 2, e negli articoli 5 e 6.
Per l’effetto, viene accordata la possibilità di richiedere il beneficio dell’anticipazione ai lavoratori a tempo indeterminato che:
a) quali genitori, anche adottivi o affidatari, si avvalgano del diritto di assenza facoltativa o per la malattia del bambino;
b) abbiano presentato la domanda di congedo per la formazione, accolta dal datore di lavoro;
c) partecipino a iniziative di formazione continua, anche aziendali.
In merito all’assetto dispositivo come sopra brevemente delineato, si ritiene opportuno di fornire prime indicazioni, sotto il profilo interpretativo e sul piano pratico, ai fini del relativo coordinamento con l’articolo 2120 del Codice civile che contiene la disciplina generale del diritto dei lavoratori a percepire l’anticipazione.
In primo luogo, rilevato che l’integrazione al suddetto disposto codicistico riguarda l’ambito delle causali di ammissibilità al beneficio, ne consegue che alle altre ipotesi aggiuntive di cui sopra, in a), b) e c), si applicano le regole e le condizioni contemplate in riferimento alle ipotesi originariamente previste dal comma 8 succitato.
Più precisamente, sono condizioni di accesso al beneficio:
la maturazione di almeno otto anni di anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro;
il contenimento dell’anticipazione entro il 70% del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data delle richiesta nonchè entro i limiti del 10% degli aventi titolo e del 4% del numero totale dei dipendenti.
Relativamente alla condizione dell’anzianità di servizio di almeno otto anni, si chiarisce che questa non trova alcuna deroga nella dizione dell’articolo 5 della legge n. 53 il quale attiene, invece, alla possibilità di fruire del congedo per la formazione dopo cinque anni di servizio. Ciò va inteso nel senso che qualora il lavoratore abbia maturato detto periodo di servizio per ciò stesso può chiedere il congedo ex articolo 5 nel mentre solo al compimento dell’ottavo anno di servizio matura il diritto alla relativa anticipazione.
Per quel che concerne la non reiterabilità della richiesta, poichè l’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, tale limite vige pertanto:
nel caso in cui, ottenuta l’anticipazione per una delle causali già previste dall’articolo 2120 del Codice civile, il dipendente in congedo parentale o formativo pretenda di accedere ancora al beneficio per le causali di cui alla legge n. 53 più volte menzionata;
nel caso di esercizio dell’uno o dell’altro diritto di assenza introdotti dalla predetta normativa e di utilizzo della relativa anticipazione, se il dipendente si assenta nuovamente per congedo parentale o formativo; in altri termini, se l’anticipazione è stata corrisposta per un congedo a seguito della nascita o adozione o affidamento di un figlio ne è esclusa una ulteriore nel caso di successivo congedo ottenuto per la medesima causa.
Quanto sopra, ferme restando eventuali clausole di miglior favore stabilite dalla contrattazione collettiva di categoria e aziendale e da contratti individuali.
In ordine, poi, all’anticipazione del T.F.R. ex articolo 7, in ragione della genericità della dizione di legge possono sorgere incertezze riguardo alla verifica dell’effettività delle spese da sostenere durante i periodi di assenza.
Premesso che la norma è intesa ad agevolare, attraverso un supporto economico l’assolvimento della funzione genitoriale o la promozione professionale dei dipendenti, tenuto conto della riduzione o dell’assenza di retribuzione nei casi di congedi parentali o formativi, a tratto generale ne deriva l’immediata sussistenza del nesso di causalità tra l’esercizio del diritto di assenza, dal quale trae origine la necessità di integrazione economica, e la domanda di anticipazione parziale di somme comunque spettanti.
Poichè, dunque, la norma stessa nulla dispone circa i documenti da produrre a corredo della richiesta di anticipazione, nel silenzio della legge sembra di poter ritenere condizione necessaria e sufficiente quella di indicare all’atto della richiesta scritta da presentare al datore di lavoro rispettivamente nei termini di cui agli articoli 3, comma 2, e 5, comma 4, legge 53 la data di inizio del congedo in ordine al quale la legge riconosce il diritto di richiedere l’anticipo in esame. In particolare, per consentire l’adempimento dell’obbligo di corrispondere l’anticipazione unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo, si ritiene che i suddetti termini minimi debbano essere rigorosamente osservati dai lavoratori aventi diritto. Tuttavia, stante la lettera della disposizione di riferimento, gli aventi diritto sono ovviamente facoltizzati a richiedere congedo e anticipazione anche con un intervallo temporale maggiore, rispetto alla data di inizio dell’assenza, dei quindici giorni (nel caso di congedo parentale) o dei trenta giorni (nel caso di congedo formativo).
Peraltro, in relazione all’ulteriore problematica della quantificazione delle tre nuove ipotesi di anticipazione, l’indicazione normativa porta a ritenere che la richiesta economica al datore di lavoro sia misurata nei limiti della sua funzione di integrazione, o sostituzione, della retribuzione nonchè di copertura degli oneri contributivi per l’eventuale riscatto del periodo di assenza non retribuita, semprechè detto onere economico sia documentato contestualmente alla domanda di anticipazione.
Qualora, poi, il lavoratore ritenga che le spese da sostenere di cui fa menzione l’articolo 7 siano superiori all’ammontare della retribuzione non corrisposta, questi dovrà fornire la relativa documentazione probatoria al fine di ottenere una anticipazione di entità superiore, beninteso nel limite del 70% previsto dall’articolo 2120 del Codice civile.
Le direzioni regionali in indirizzo vorranno provvedere a informare le sottordinate provinciali degli orientamenti come sopra illustrati in ordine all’armonizzazione degli interventi che potranno essere richiesti dall’utenza in parte qua e per ius superveniens.