Indennità (Decreto del Ministero del Lavoro 4 Aprile 2002)

DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 4 aprile 2002 – Attuazione dell’art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla maternità ed agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 1

Indennità di maternità
  1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e tenute al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all’art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi alla data stessa. Dal beneficio restano escluse le lavoratrici iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie e le pensionate.
  2. L’indennità di cui al comma 1 è corrisposta alle lavoratrici in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto, risultino attribuite almeno tre mensilità della predetta contribuzione.
  3. L’indennità di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

Art. 2

Indennità in caso di adozione o affidamento
  1. In caso di adozione o affidamento, l’indennità di cui all’art. 1 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice del bambino che, al momento dell’adozione o dell’affidamento, non abbia superato i sei anni di età.
  2. In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, disciplinati dal titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l’indennità di cui all’art. 1 spetta, per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice del minore, anche se quest’ultimo, al momento dell’adozione o dell’affidamento, abbia superato i sei anni e fino al compimento della maggiore età. L’Ente autorizzato, che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione, certifica la data di ingresso del minore e l’avvio presso il tribunale italiano delle procedure di conferma della validità dell’adozione o di riconoscimento dell’affidamento preadottivo.

Art. 3

Indennità di paternità
  1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 al padre lavoratore iscritto alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, ed avente i requisiti di cui al comma 2 dell’art. 1, è corrisposta un’indennità di paternità per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
  2. In caso di adozione o affidamento l’indennità di cui al comma 1 spetta, sulla base dei requisiti di cui all’art. 2, anche in alternativa alla madre lavoratrice che non ne faccia richiesta.

Art. 4

Misura dell’indennità e modalità di erogazione
  1. L’indennità di cui agli articoli precedenti è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all’80 per cento di 1/365 del reddito, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.
  2. Ai fini di cui al comma precedente, il reddito dei liberi professionisti iscritti alla gestione di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, è calcolato prendendo a riferimento, per ciascuno dei mesi d’interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività libero professionale relativa all’anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti dodici mesi.
  3. Ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, viene preso a riferimento il reddito dei suddetti dodici mesi risultante dai versamenti contributivi riferiti(1) al lavoratore interessato sulla base della dichiarazione del committente.
  4. Nel caso in cui l’anzianità assicurativa sia inferiore ai dodici mesi, il periodo di riferimento e l’indennità di cui al comma 1 sono determinati proporzionalmente in relazione alla data di decorrenza della anzianità stessa.
  5. L’indennità è corrisposta dalla competente gestione separata, a seguito di apposita domanda, presentata dagli interessati, corredata da idonea certificazione, con le modalità e nei termini stabiliti dall’Istituto erogatore, che tengano conto delle specificità delle denunce reddituali e contributive previste per ciascuna categoria di iscritti.
  6. I lavoratori destinatari delle prestazioni ai sensi degli articoli 2 e 3 possono presentare domanda, per gli eventi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro un anno dalla suddetta data. Per l’anno 1998 tali prestazioni sono corrisposte anche se, nei 12 mesi precedenti il periodo indennizzabile, non risulti attribuito alcun contributo.
  7. La competente gestione separata provvede d’ufficio ai necessari accertamenti amministrativi.

(1)[Così corretto in Gazz.Uff., 27 agosto 2002 n. 200].

Art. 5

Assegni per il nucleo familiare
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1998, agli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e tenuti al versamento della contribuzione dello 0,5 per cento di cui all’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, è estesa la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni.
  2. L’assegno è corrisposto dalla competente gestione separata, in relazione alle modalità di attribuzione della specifica contribuzione, a seguito di domanda presentata dai lavoratori interessati a decorrere dal mese di febbraio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione. L’assegno è erogato con pagamento diretto da parte delle strutture periferiche dell’INPS.
  3. Ai soggetti indicati al comma 1, l’assegno non spetta se la somma dei redditi derivanti dalle attività indicate all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. L’assegno spetta anche al nucleo a composizione reddituale mista che raggiunga il requisito del 70 per cento del reddito complessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 2, comma 10, della legge n. 153/1988 e da lavoro di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

Art. 6

Norme finali e transitorie
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto 27 maggio 1998.
  2. Le somme erogate per effetto di provvedimenti adottati ai sensi del decreto medesimo non danno luogo a ripetizione dell’indebito.
  3. L’Istituto procederà d’ufficio alla riliquidazione delle prestazioni erogate in conformità del predetto decreto, sulla base dei criteri di cui al presente decreto.
  4. Per le indennità di maternità relative ai parti avvenuti nel 1998, si prende a riferimento, ai fini della riliquidazione, il reddito derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale relativo all’anno 1997 o, in mancanza, il reddito relativo all’anno 1998.
  5. L’estensione delle prestazioni di cui al presente decreto è verificata con cadenza biennale, ai fini delle conseguenti rideterminazioni in relazione all’andamento dello specifico gettito derivante dalla contribuzione dello 0,5 per cento di cui all’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, nei cui limiti deve tassativamente rientrare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


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