Decreto Ministeriale 20 Agosto 2002 Numero 31447 – ( Criteri Per L’ Applicazione Dei Commi 9 E 10 Dell’ Articolo 1 Della Legge 23 Luglio 1991 Numero 223 )
Articolo 1 – Limite di fruizione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale
1. Il limite massimo di fruizione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale stabilito dall’Art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, così come interpretato dall’Art. 4, comma 35, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, può essere superato nelle singole unità aziendali nelle fattispecie contemplate dall’Art. 3 della citata legge n. 223 del 1991 (procedure concorsuali), a condizione che:
a) l’attività produttiva sia iniziata almeno ventiquattro mesi prima dell’avvio degli interventi di integrazione salariale, protrattisi per il triennio di riferimento;
b) l’attività sia continuata fino ai dodici mesi antecedenti l’ammissione alla procedura concorsuale.
2. La deroga del limite temporale imposta dall’Art. 1, comma 9, della citata legge n. 223 del 1991 deve essere espressamente richiesta nella domanda del trattamento straordinario di integrazione salariale, inviata o presentata al competente ufficio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a cura del curatore, liquidatore o commissario.
Alla domanda stessa deve essere allegata la documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni sopraindicate.
Articolo 2 – Trasformazione dell’assetto proprietario aziendale
1. Qualora sia intervenuta una significativa trasformazione dell’assetto proprietario, le imprese possono presentare solo programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, con esclusione dei piani di risanamento per crisi aziendale.
2. Il mutamento effettivo dell’assetto proprietario deve essere dimostrato mediante il passaggio ad altro soggetto della maggioranza o del controllo nel caso di società quotate in borsa.
3. Per apporto di capitale si intende sia l’aumento del capitale sociale, sia i versamenti a titolo di apporti patrimoniali, eseguiti dai soci che acquisiscono la maggioranza o il controllo, per fornire alla società un capitale di rischio e risorse delle quali la società può liberamente disporre per le proprie esigenze operative.
4. Si considera rilevante l’apporto di capitale di cui al comma 3 che sia maggiore del 25% del capitale sociale precedente la trasformazione e comunque non inferiore ad 1 milione di euro, quando la durata del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria sia pari o inferiore a dodici mesi.
Qualora la durata del predetto programma sia superiore a dodici mesi, l’apporto di capitale non potrà essere inferiore a 2 milioni di euro.
5. Nel caso in cui l’apporto di capitale di cui al comma 4 consista nel solo aumento del capitale sociale, si considerano rilevanti gli investimenti di ammontare non inferiore al 20% del predetto apporto di capitale. Nel caso in cui l’apporto di capitale consista nei versamenti come definiti nel precedente comma 3, si considerano rilevanti gli investimenti di ammontare pari al 50% dell’importo dei suddetti versamenti.
Articolo 3 – Disposizioni transitorie e finali
1. Le istanze di prima approvazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, nelle quali si chiede l’applicazione dell’Art. 1, comma 10, della legge n. 223 del 1991, presentate dalle imprese prima della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono comunque valutate sulla base dei precedenti criteri stabiliti dalla delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993.
2. L’efficacia della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993 cessa dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Il presente decreto non trova applicazione nei confronti delle imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonchè editrici e/o stampatrici di giornali periodici, considerata la specialità della normativa, sancita, per il settore dell’editoria, dall’Art. 7, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. L’efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Decreto ministeriale 20.08.2002
(Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2002, n. 270)
Criteri per l’approvazione dei programmi e della proroga dei programmi per riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.
Preambolo
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’Art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l’Art. 1, comma 1, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha demandato al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il compito di dettare i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;
Visto l’Art. 1 sexies del decreto legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;
Vista la delibera del CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 18 gennaio 1995, concernente i criteri per la valutazione dei piani di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, nonchè i criteri per l’approvazione delle proroghe per complessità dei processi produttivi e per complessità connessa alle ricadute occupazionali;
Vista la deliberazione del CIPE del 26 gennaio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1996, recante i criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale, con particolare riferimento al completamento dei programmi quadriennali di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale già approvati;
Vista la deliberazione n. 96 del 15 novembre 2001 del suddetto Comitato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2002, recante: “Modifica dell’Art. 9 della delibera n. 141/1999:
devoluzione di funzioni al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, che ha attribuito al Ministro del lavoro la determinazione dei sopra richiamati criteri generali per la gestione degli interventi di trattamento straordinario di integrazione salariale;
Vista la propria direttiva generale annuale sull’azione amministrativa e sulla gestione, emanata, per l’anno 2002, in data 8 febbraio 2002 e registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 2002, nella parte in cui prevede la modifica e l’aggiornamento dei suddetti criteri;
Considerato che il Comitato per l’istruttoria tecnica selettiva delle richieste di intervento straordinario di integrazione salariale di cui all’Art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella riunione del 16 giugno 2000, ha fornito parere, ai sensi dell’Art. 1, comma 1, lettera d), del decreto interministeriale 8 marzo 2000, concernente i compiti del suddetto Comitato, sulle modifiche da apportare alla predetta delibera CIPE, con specifico riguardo alle competenze previste dal sopra richiamato Art. 1 sexies del decreto legge n. 78 del 1998, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176 del 1998;
Considerato che, negli anni trascorsi dall’adozione delle sopra richiamate delibere CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996, si è constatato, in fase di istruttoria tecnica selettiva delle istanze di CIGS, che i criteri dalle stesse recati sono da ritenersi superati in conseguenza dell’evoluzione legislativa in materia di ammortizzatori sociali, nonchè in considerazione dei repentini cambiamenti dei processi produttivi delle grandi aziende e delle continue ripercussioni per l’occupazione nelle piccole e medie aziende;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla modificazione ed all’aggiornamento della citata delibera CIPE del 18 ottobre 1994;
Ritenuto, al contrario, che la citata delibera CIPE del 26 gennaio 1996, adottata in conseguenza della necessità di agevolare il completamento del processo di riassetto delle risorse economiche ed umane nell’ambito del sistema delle imprese e dei gruppi, tanto a capitale pubblico che privato, abbia ormai esaurito le proprie finalità;
Decreta:
Articolo 1 – Riorganizzazione aziendale
1. Sono adottati i seguenti criteri per l’approvazione dei programmi presentati dalle imprese che richiedono l’intervento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale:
a) l’impresa richiedente deve presentare un programma di interventi volti a fronteggiare inefficienze della struttura gestionale per squilibri tra apparato produttivo, commerciale, amministrativo. Tale programma deve essere predisposto anche nel caso di ridefinizione dell’assetto societario e del capitale sociale, ovvero della ricomposizione dell’assetto dell’impresa e della sua articolazione produttiva. Il programma di interventi deve contenere indicazioni sugli investimenti produttivi e sull’attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne;
b) il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma, relativo alle unità aziendali interessate all’intervento, inclusi i costi per la formazione e riqualificazione professionale di cui sopra, comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali che dei fondi U.E., deve essere superiore al valore medio annuo degli investimenti operati nel biennio precedente;
c) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell’entità e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare. Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non può essere inferiore al 30%. Per i programmi superiori a dodici mesi, deve essere esplicitato il piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi, avendo riguardo alle verifiche previste, per i semestri successivi al primo anno di intervento, dall’Art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;
d) devono essere esplicitamente e dettagliatamente indicate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.
2. Ai fini dell’approvazione del programma di riorganizzazione aziendale di cui al comma 1 deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 1.
Articolo 2 – Complessità dei processi produttivi ai fini della proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione aziendale
1. Si considerano complessi i processi produttivi delle imprese per le quali si verifichino le seguenti condizioni:
a) attuazione di almeno l’85% degli investimenti, comprensivi dei costi della formazione e riqualificazione professionale, relativi alle operazioni di riorganizzazione nel periodo del pregresso programma biennale;
b) specificazione degli interventi del processo riorganizzativo emersi successivamente a quanto previsto nel pregresso programma biennale, nonchè degli ulteriori investimenti dagli stessi determinati. Il programma di tali interventi deve, altresì, contenere indicazioni sull’attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne;
c) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell’entità e nei tempi, al programma da realizzare.
Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non può essere inferiore al 30%.
2. Ai fini di un positivo accertamento della tipologia di proroga di cui al comma 1 deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a c) del medesimo comma 1.
Articolo 3 – Complessità connessa alle ricadute occupazionali ai fini della proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione aziendale
1. Si considerano rilevanti le conseguenze occupazionali dei programmi delle imprese per le quali si verifichino le seguenti condizioni:
a) attuazione di almeno l’85% degli investimenti, comprensivi dei costi della formazione e riqualificazione professionale, relativi alle operazioni di riorganizzazione nel periodo del pregresso programma biennale;
b) esuberi al termine del pregresso programma biennale di riorganizzazione nell’unità aziendale interessata, in misura non inferiore al 25% della forza lavoro risultante all’inizio del predetto programma;
c) ricorso medio alla CIGS nel pregresso periodo biennale per un numero di addetti non inferiore al 50% degli esuberi di cui alla lettera b);
d) esplicitazione delle ragioni tecniche inerenti alla complessità della gestione delle sospensioni e degli esuberi, nonchè del connesso programma per il quale si richiede la proroga del trattamento di integrazione salariale. Il programma aziendale deve comunque contenere indicazioni sull’attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne;
e) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell’entità e nei tempi, al programma da realizzare.
Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non può essere inferiore al 30%.
2. Ai fini di un positivo accertamento della tipologia di proroga di cui al comma 1 deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a e) del medesimo comma 1.
Articolo 4 – Ristrutturazione aziendale
1. Sono adottati i seguenti criteri per l’approvazione dei programmi presentati dalle imprese che richiedono l’intervento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale:
a) il programma presentato dall’impresa deve essere caratterizzato dalla preminenza, in termini percentuali di valore corrente, delle quote di investimenti per impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo rispetto al complesso degli investimenti previsti nell’arco temporale di esecuzione del programma aziendale. Il programma di interventi deve contenere indicazioni sull’attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta alla valorizzazione delle risorse professionali interne;
b) il valore medio annuo degli investimenti per immobilizzazioni materiali ed immateriali previsti nel programma, relativo alle unità aziendali interessate all’intervento, inclusi i costi per la formazione e riqualificazione professionale di cui sopra, comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali che dei fondi U.E., deve essere superiore, in misura significativa, al valore medio annuo degli investimenti operati nel biennio precedente l’avvio del programma stesso;
c) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell’entità e nei tempi, al processo di ristrutturazione da realizzare. Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non può essere inferiore al 30%. Per i programmi superiori a dodici mesi, deve essere esplicitato il piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi, avendo riguardo alle verifiche previste per i semestri successivi al primo anno, dall’Art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218;
d) devono essere esplicitamente e dettagliatamente indicate le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.
2. Ai fini dell’approvazione del programma di ristrutturazione aziendale di cui al comma 1o deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 1.
Articolo 5 – Complessità dei processi produttivi ai fini della proroga del periodo di CIGS per ristrutturazione aziendale
1. Si considerano complessi i processi produttivi delle imprese per le quali si verificano le seguenti condizioni:
a) attuazione di almeno l’85% degli investimenti, comprensivi dei costi della formazione e riqualificazione professionale, relativi alle operazioni di ristrutturazione nel periodo del pregresso programma biennale;
b) modificazioni tecniche del processo produttivo emerse successivamente a quanto previsto nel programma biennale, che determinino ulteriori investimenti nella misura di almeno il 20% rispetto al pregresso programma biennale. Il programma di interventi deve, comunque, contenere indicazioni sugli investimenti produttivi e l’attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne;
c) dimensione occupazionale di ciascuna unità aziendale dell’impresa non inferiore a 100 addetti, quando sia interessata una sola unità; non inferiore a 50 addetti, ove siano interessate piè unità;
d) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell’entità e nei tempi, al programma da realizzare.
Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non può essere inferiore al 30%.
2. Ai fini di un positivo accertamento della tipologia di proroga di cui al comma 1 deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del medesimo comma 1.
Articolo 6 – Complessità connessa alle ricadute occupazionali ai fini della proroga del periodo di CIGS per ristrutturazione aziendale
1. Si considerano rilevanti le conseguenze occupazionali dei programmi delle imprese per le quali si verifichino le seguenti condizioni:
a) attuazione di almeno l’85% degli investimenti, comprensivi dei costi della formazione e riqualificazione professionale, relativi alle operazioni di ristrutturazione nel periodo del pregresso programma biennale;
b) dimensione occupazionale dell’impresa nel suo complesso non inferiore a 200 addetti e concorso di piè unità aziendali sul territorio nazionale interessate dai problemi occupazionali;
c) esuberi al termine del pregresso programma biennale di ristrutturazione nelle unità aziendali interessate, in misura non inferiore al 25% della forza lavoro risultante all’inizio del predetto programma;
d) ricorso medio alla CIGS nel pregresso periodo biennale per un numero di addetti non inferiore al 50% degli esuberi di cui alla lettera c);
e) esplicitazione delle ragioni tecniche inerenti alla complessità della gestione delle sospensioni e degli esuberi, nonchè del connesso programma per il quale si richiede la proroga del trattamento di integrazione salariale. Il programma aziendale deve comunque contenere indicazioni sugli investimenti produttivi e sull’attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero di risorse interne;
f) le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell’entità e nei tempi, al programma da realizzare.
Il rapporto tra i lavoratori coinvolti nei processi formativi e quelli sospesi non può essere inferiore al 30%.
2. Ai fini di un positivo accertamento della tipologia di proroga di cui al comma 1 deve riscontrarsi la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere da a) a f) del medesimo comma 1.
Articolo 7 – Disposizioni transitorie e finali
1. Le istanze di prima approvazione dei programmi predisposti per una delle cause di intervento disciplinate dal presente decreto, presentate dalle imprese prima della pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonchè le eventuali successive domande di modifica ovvero di proroga inerenti ai suddetti programmi, sono, comunque, valutate sulla base dei precedenti criteri stabiliti dalle delibere CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996.
2. L’efficacia delle delibere CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio 1996 cessa dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1.
3. Il presente decreto non trova applicazione nei confronti delle imprese editrici di giornali quotidiani e agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonchè editrici e/o stampatrici di giornali periodici, considerata la specialità della normativa sancita, per il settore dell’editoria, dall’Art. 7, comma 3, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. L’efficacia del presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.