Sanzioni (Decreto Legislativo 19 Luglio 2004 n. 213, Artt. 1 e 18 Bis)
Art. 1
( Modifiche al D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 )
- Al D. Lgs. 8 aprile 2003 n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
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- al co. 2 dell’Art. 2 sono soppresse le parole: «delle Forze armate e di polizia,» e «ordine e sicurezza pubblica, di difesa e»;
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- al co. 3 dell’Art. 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Non si applicano, altresì, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, nonché agli addetti al servizio di polizia municipale e provinciale, in relazione alle attività operative specificamente istituzionali.»;
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- al co. 5 dell’Art. 4, le parole: «alla scadenza del periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro trenta giorni dalla scadenza del periodo di riferimento»;
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- il co. 1 dell’Art. 10, è sostituito dal seguente:
- «Fermo restando quanto previsto dall’Art. 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’Art. 2, co. 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.»;
- il co. 1 dell’Art. 14 è sostituito dal seguente:
- «La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all’Art. 11 o per il tramite del medico competente di cui all’Art. 17 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l’assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi»;
- dopo l’Art. 18 è inserito il seguente:«Art. 18-bis.»Sanzioni
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- La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori di cui alle lettere a), b) c), dell’Art. 11, co. 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.
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- La violazione delle disposizioni di cui all’Art. 14, co. 1, è punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.
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- La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, co. 2, 3 e 4, e 10, co. 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.
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- La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 7, co. 1, e 9, co. 1, è punita con la sanzione amministrativa da 105 euro a 630 euro.
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- La violazione della disposizione prevista dall’Art. 4, co. 5, è punita con la sanzione amministrativa da 103 euro a 200 euro.
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- La violazione delle disposizioni previste dagli articoli 3, co. 1, e 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a piè di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell’anno solare per piè di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 euro a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
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- La violazione delle disposizioni previste dall’Art. 13, commi 1 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.»;
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- all’Art. 19 co. 2, le parole: «e le disposizioni aventi carattere sanzionatorio» sono soppresse.
- il co. 1 dell’Art. 10, è sostituito dal seguente:
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