Circolare Ministero del Lavoro 2 Agosto 2004 n. 32 | ADLABOR
Cir. Min. 2 agosto 2004 n. 32
(G.U. n. 187 del 11 agosto 2004)
Tirocini estivi di orientamento di cui all’Art. 60 del D. Lgs. n. 276 del 2003.
L’Art. 60 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, introduce un nuovo istituto, i Tirocini estivi di orientamento, destinati ad «adolescenti e giovani», regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado.
Ad eccezione di alcune specifiche disposizioni contenute nel citato D. Lgs., lo stesso Art. 60 rinvia per l’ulteriore disciplina all’Art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ed al decreto del Ministro del lavoro e previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142.
Nel rammentare ai soggetti interessati e a vario titolo coinvolti nel relativo procedimento che lo strumento in esame è già direttamente applicabile ed operativo, stante la peculiarità dell’istituto si ritiene comunque opportuno fornire alcuni chiarimenti, rimandando, per gli aspetti non contemplati nella presente circolare, alle prescrizioni contenute nelle norme sopra indicate.
1. Finalità.
1. I «Tirocini estivi di orientamento» si inseriscono nelle misure volte ad assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, agevolandone le scelte professionali.
2.Destinatari e limiti di età.
1. Riguardo ai destinatari, si rammenta che le nozioni di «adolescenti e giovani» vanno desunte dalla normativa vigente in materia, ossia dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, come novellata dal D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, e successive modificazioni, di attuazione della Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro – che definisce «adolescente» il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni – nonchè dal D. Lgs. n. 297/2002, che ha modificato il D. Lgs. n. 181/2000 (recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro), in cui all’Art. 1, comma 2, si ribadisce la nozione di «adolescente» di cui al D. Lgs. n. 345/1999 e si definisce «giovane» il soggetto di età superiore ai 18 anni e fino ai 25 anni compiuti. Ciò premesso, pertanto, si precisa che il limite minimo per poter i giovani fruire del tirocinio in questione sono i 15 anni di età.
3. Durata e sussidio economico.
1. Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata massima di tre mesi, anche in caso di pluralità di tirocini, e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell’anno accademico e l’inizio di quello successivo. Considerato, in proposito, che il termine e la successiva ripresa dell’attività scolastica, in relazione a ciascun anno accademico, per gli istituti secondari superiori risultano diversi in ogni regione, e che formalmente nelle università l’anno accademico ricomprende l’arco temporale continuativo dal 1° novembre al 31 ottobre successivo, si precisa che i tirocini in esame possono essere attivati nel periodo estivo che decorre dai giorno successivo al termine delle lezioni a quello precedente l’inizio di quelle del successivo anno. Pertanto, ciascun istituto scolastico farà riferimento al periodo dei mesi estivi in cui la propria attività scolastica sia effettivamente sospesa.
2. Analogamente a quanto statuito dal combinato disposto dell’Art. 18, comma 1, lettera g) della legge n. 196/1997 e dell’Art. 9 del decreto ministeriale n. 142/1998 per i tirocini formativi e di orientamento, anche per i tirocini estivi di orientamento di cui all’Art. 60 in questione è prevista l’eventualità – ma non l’obbligatorietà – di erogare a favore del tirocinante una borsa lavoro, per un importo massimo mensile di 600 euro, onere gravante sul «soggetto ospitante», salva la possibilità per costui di un rimborso totale o parziale delle somme eventualmente erogate da parte di fondi pubblici.
3. L’attivazione del tirocinio estivo di orientamento non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro di natura subordinata fra l’azienda ed il tirocinante e, pertanto, non comporta la cancellazione dagli elenchi tenuti dai centri per l’impiego. Il medesimo, quindi, per il periodo di fruizione della borsa, non entra nel computo della media dei dipendenti occupati nei mesi precedenti.
4. I datori possono ospitare tirocinanti senza limiti percentuali massimi, salvo diversa previsione dei contratti collettivi.
5. Il tirocinio estivo di orientamento, inoltre, proprio per la sua funzione di avvicinamento al mondo del lavoro, non può precludere la possibilità che il tirocinante possa essere assunto a tempo indeterminato anche part-time, o mediante altre forme contrattuali previste dalle norme, da qualsivoglia «soggetto ospitante», nel corso o al termine (senza soluzione di continuita) della fruizione del tirocinio stesso, purchè ovviamente ricorrano i presupposti necessari all’instaurazione del costituendo rapporto di lavoro, incluso il prioritario assolvimento dei diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione da parte del tirocinante.
4.Garanzie assicurative.
1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonchè presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda e rientranti nel progetto di orientamento e di addestramento pratico.
2. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
3. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di tirocinio estivo siano le strutture pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il soggetto che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l’onere economico connesso alla copertura assicurativa INAIL.
5. Modalità di attivazione.
1. Come quelli formativi e di orientamento, ex Art. 2 del decreto ministeriale n. 142/1998 i tirocini estivi di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti soggetti, anche tra loro associati:
a) Enti e agenzie regionali del lavoro (ex agenzie regionali per l’impiego), centri per l’impiego, ovvero strutture, aventi analoghi compiti e funzioni, individuate dalle leggi regionali;
b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
c) uffici scolastici regionali;
d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche nell’ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonchè centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell’Art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva la possibilità di revoca, della regione.
6. Tutorato e modalità esecutive
1. I tirocini estivi di orientamento sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità del soggetto promotore, che in ogni caso dovrà operare in stretto raccordo con l’istituzione scolastica o formativa frequentata dagli studenti destinatari dei tirocini medesimi.
2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere durante il periodo estivo gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono, come già precisato, rapporto individuale di lavoro.
3. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; questi favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di orientamento e di addestramento pratico e fornisce all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi orientativi e di addestramento pratico.
4. I soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell’inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento.
5. Attesa la particolarità della fattispecie, qualora il soggetto promotore non sia l’istituzione scolastica e formativa, questa può designare un proprio tutor formativo interno che, in collaborazione col tutor formativo di cui al punto 3, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti impegnati nel tirocinio estivo.
6. L’esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.
7. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l’associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati.
8. è ammessa la stipula di «convenzioni quadro» a livello territoriale fra i soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro interessate.
9. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve essere allegato un progetto di orientamento e di addestramento pratico per ciascun tirocinio, contenente:
a) il nominativo del tirocinante;
b) i nominativi ed i compiti del tutore incaricato dal soggetto promotore e di quello dell’istituzione scolastica e formativa (se designato), ed il nominativo del responsabile aziendale;
c) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;
e) le strutture aziendali (settore, stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
f) gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti;
g) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAILe per la responsabilità civile;
h) i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi formativi di tirocinio estivo di orientamento.
10. Il modello di convenzione è allegato alla presente circolare, opportunamente adattato dall’allegato n. 1 del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 142/1998; per il modello di progetto di orientamento e di addestramento pratico si rinvia all’allegato n. 2 del medesimo decreto ministeriale (si rammenta di aggiungere nel testo, altresì, i dati relativi al tutor formativo interno dell’istituto scolastico e formativo, se designato).
7. Invio convenzioni e progetti formativi.
1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto di orientamento e di addestramento pratico alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio in materia di ispezione nonchè alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
8. Valore dei corsi.
1. Le attività svolte nel corso dei tirocini estivi di orientamento, possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente ai fini dell’erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Roma, 2 agosto 2004
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni
Allegato 1
CONVENZIONE DI TIROCINIO ESTIVO DI ORIENTAMENTO
Tra Il/la …. (soggetto promotore) con sede in …., codice fiscale …. d’ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentato/a dal sig. ….nato a …. il ….; e ….(denominazione dell’azienda ospitante) con sede legale in …., codice fiscale ….d’ora in poi denominato «soggetto ospitante», rappresentato/a dal sig …., nato a …. il ….; Premesso che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all’Art. 60 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 possono promuovere Tirocini estivi di orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e successive modificazioni ed integrazioni. Si conviene quanto segue:
Art. 1.
Ai sensi dell’60 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e dell’Art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, …. la (riportare la denominazione dell’azienda ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. … soggetti in tirocinio estivo di orientamento su proposta di …. (riportare la denominazione del soggetto promotore), ai sensi dell’Art. 5 del decreto attuativo dell’Art. 18 della legge n. 196 del 1997.
Art. 2.
1. Il tirocinio estivo di orientamento, ai sensi dell’60 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e dell’Art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l’attività di orientamento e di addestramento pratico è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico/organizzativo, da un tutore designato dall’istituzione scolastica e formativa (se incaricato) e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell’impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto di orientamento e di addestramento pratico contenente:
a) il nominativo del tirocinante;
b) i nominativi ed i compiti del tutore incaricato dal soggetto promotore e di quello designato dall’istituzione scolastica e formativa, ed il nominativo del responsabile aziendale;
c) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento dei tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza in azienda;
e) le strutture aziendali (settore, stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
f) gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti;
g) estremi identificativi delle assicurazioni INAILe per la responsabilità civile;
h) i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi formativi di tirocinio estivo di orientamento e di addestramento pratico.
Art. 3.
1. Durante lo svolgimento del tirocinio estivo di orientamento e di addestramento pratico il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto di orientamento e di addestramento pratico; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
Art. 4.
1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonchè per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per territorio in materia di ispezione, nonchè alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione di ciascun progetto di orientamento e di addestramento pratico.
……………………, (data) ………………………
……………………. (firma per il soggetto promotore)
……………………. (firma per il soggetto ospitante)