Donne lavoratrici (Decreto Legislativo 11 Aprile 2006 n. 198, Art. 30)
Decreto Legislativo 11 Aprile 2006, N.198
Codice Delle Pari Opportunità Tra Uomo E Donna, A Norma Dell’ articolo 6 Della Legge 28 Novembre 2005, N. 246.
– Omissis –
Art. 30
Divieti di discriminazione nell’ accesso alle prestazioni previdenziali
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articoli 4, 9, 10, 11 e 12)
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articoli 4, 9, 10, 11 e 12)
- Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.
- Nell’ ipotesi di cui al comma 1 si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, in deroga all’ articolo 11 della legge stessa.
- Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive.
- Le prestazioni ai superstiti, erogate dall’ assicurazione generale obbligatoria, per l’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell’ assicurato o del pensionato, al marito dell’ assicurata o della pensionata.
- La disposizione di cui al comma 4 si applica anche ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici nonché in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi dell’ assicurazione generale obbligatoria per l’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dall’ obbligo dell’ assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti.
- Le prestazioni ai superstiti previste dal testo unico delle disposizioni per l’ assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e della legge 5 maggio 1976, n. 248, sono estese alle stesse condizioni stabilite per la moglie del lavoratore al marito della lavoratrice.
– Omissis –