Schema demansionamento – liceità | ADLABOR

QUANDO IL DEMANSIONAMENTO E’ O DIVENTA LECITO

 

LAVORATORI INTERESSATI RIFERIMENTI DEMANSIONAMENTO  

NOTE

Condizioni di liceità Effetti
Tutti Accordo tra lavoratore e datore di lavoro raggiunto a seguito di contenzioso successivamente conciliato in sede amministrativa o giudiziaria Novazione del rapporto di lavoro, con adibizione a mansioni inferiori e possibilità di corrispondente trattamento normo-retributivo L’accordo raggiunto nelle sedi citate diventa non impugnabile, superando così il 2° comma dell’Art..2103 c.c.
Tutti Cass. 8.6.2001 n. 7821 Svolgimento di mansioni inferiori solo in via occasionale, temporanea e marginale Mantenimento trattamento normo-retributivo previsto per le mansioni (superiori) svolte in via principale
Lavoratrici madri D. Lgs.Artt. 7, 12 e 56

Legge 1204/71 Art.. 3

Svolgimento di mansioni pesanti, pericolose, faticose, insalubri, rischiose o ritenute dall’Stat. Lav. pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino a 7 mesi di età del bambino Adibizione a mansioni inferiori

Mantenimento trattamento normo-retributivo precedente

Obbligo di reintegrazione nelle mansioni precedenti od in altre equivalenti

Altra condizione diliceità è ritenuto lo svolgimento di lavoro notturno (24-6) con effetti fino ad 1 anno di età del bambino (Art.. 53 D. Lgs. 151/01)
Lavoratori in turno notturno D. Lgs. 66/03 Art.. 15 Inidoneità a prestazioni di lavoro notturno a causa di peggioramento condizioni di salute, accertata dal medico competente o da strutture sanitarie pubbliche Se impossibile od inapplicabile l’assegnazione ad altre mansioni equivalenti (perchè inesistenti o indisponibili) in turno diurno la contrattazione collettiva può individuare soluzioni alternative . Si ritiene possibile e lecita l’adibizione a mansioni inferiori, sia con che senza mantenimento delle condizioni normo-retributive corrispondenti alle mansioni di provenienza
Lavoratori divenuti disabili L. 68/99 Art.. 4 comma 4 Inabilità allo svolgimento delle mansioni originarie a seguito di infortunio o malattia Adibizione a mansioni inferiori

Mantenimento trattamento normo-retributivo precedente

Lavoratori con inidoneità sopravvenuta Cass. Sez. Un. 7.8.1998 n. 7755 Sopravvenuta infermità del lavoratore che determini ineseguibilità delle mansioni originariamente svolte Adibizione a mansioni inferiori, purchè esistenti secondo l’assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall’imprenditore Non precisati gli effetti normo-retributivi. Si ritiene che debbano essere mantenuti quelli precedenti
Lavoratori in mobilità L. 223/91 Art.. 4 comma 11 Attivazione di procedure di mobilità o di licenziamenti collettivi

Procedura conclusa con accordo sindacale con riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti

Assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte in precedenza, in deroga al 2° comma dell’Art.. 2103 cc Si ritiene che la deroga riguardi l’inquadramento sia sotto il profilo della qualifica che del livello
Lavoratori a rischio di licenziamento o di CIG Cass. 18.10.1999 n.11727 Soppressione del posto di lavoro o mutamenti organizzativi che non giustificano procedure di mobilità o di licenziamenti. Messa in CIG Adibizione mansioni inferiori Non precisati gli effetti normo-retributivi. Si ritiene che debbano essere mantenuti quelli precedenti

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