Responsabilità Amministratore Delegato S.p.a. | ADLABOR
NOTA INFORMATIVA
Le responsabilità dell’ Amministratore Delegato di una S.p.a.
La figura dell’ Amministratore Delegato è disciplinata dagli Artt. 2380 ss. del c.c.
In Particolare, in tema di responsabilità dell’ amministratore, l’ Art. 2392 del c.c. dispone che “gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o piè amministratori”. E prosegue dicendo che “in ogni caso gli amministratori, fermo quanto disposto dal comma terzo dell’articolo 2381, sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”
Nei confronti dell’ Amministratore, la Società può esperire, dunque, l’ azione sociale di responsabilità ex Art. 2393 c.c., entro cinque anni dalla cessazione dell’ amministratore dalla carica; tale azione, inoltre, può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un ventesimo (nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischi, altrimenti un quinto) del capitale sociale (o la minore misura prevista dallo Statuto) ex Art. 2394.
L’ amministratore Delagato, poi, ai sensi dell’ Art. 2394, risponde “verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. In caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della società, l’azione spetta al curatore del fallimento o al commissario liquidatore. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali.
Giova evidenziare che, dopo la riforma del 2003, la diligenza richiesta non è piè quella del “buon padre di famiglia”, non è piè quella del mandatario, bensì è “la diligenza richiesta dalla natura dell’ incarico e dalle specifiche competenze“. La valutazione viene così ad essere svolta sulla base di un doppio parametro: la natura dell’ incarico, parametro oggettivo e generale, applicabile a qualsiasi amministratore di s.p.a. in quanto tale; ed un parametro meramente personale che analizza le specifiche competenze di chi ricopre la carica di amministratore, analisi svolta sulle competenze specifiche della persona, sul suo curriculum, sulle esperienze professionali e formative. Va precisato che la legge non pretende che gli amministratori siano esperti in contabilità, in gestione finanziaria o altro, ma si chiede che le loro scelte siano meditate e ponderate, informate e basate sul rischio calcolato, non frutto di improvvisazioni e/o negligenti valutazioni. La posizione di ciascun amministratore solidalmente responsabile verrà valutata distintamente, in relazione alle circostanze di ciascuno ed in relazione ai diversi obblighi in capo a ciascuno. La responsabilità degli amministratori è infatti una responsabilità per colpa e per fatto proprio. Tuttavia, l’ Art. 2381 c.c., III comma, attribuisce agli amministratori deleganti il “controllo degli assetti”, con obbligo di rendicontazione. Il combinato disposto degli Artt. 2392 e 2381 c.c., autorizza quindi a pensare che tutti gli amministratori sono solidalmente responsabili degli atti gestori.
Si rammenti, infine, la disciplina sul c.d. conflitto di interessi dell’ Art. 2391 c.c.: L’ amministratore deve dare notizia di questo interesse verso la nuova attività a tutti gli amministratori e sindaci, ma anche deve precisarne “la natura, i termini, l’ origine e la portata”, non deve invece piè astenersi dalle votazioni nelle deliberazioni in cui versi in conflitto di interessi. Una volta dichiarato ed esplicitato il proprio interesse, ha diritto di esprimere il suo voto sull’ operazione oggetto di delibera, se tuttavia è nella posizione di amministratore delegato, allora deve astenersi dal compiere l’ operazione “investendo della stessa l’ organo collegiale”.
Le disciplina sopra riportata si applica anche agli Amministratori delle Srl, giusto il richiamo operato dall’ Art. 2487 c.c.
Accanto alla responsabilità civile dell’ Amministratore per “mala gestio“, ci sono numerosi altri profili di responsabilità. In particolare:
- Responsabilità penale per reati (propri o a titolo di concorso, attivi o omissivi) commessi nella gestione
: oltre ai reati previsti dal codice penale e da altre leggi speciali (in particolare i c.d. reati fallimentari, fiscali e societari), il Legislatore ha inserito nel c.c. alcune disposizioni penali in materia di società (titolo XI del Libro V); nello specifico, il capo secondo ( Artt. 2626-2641) disciplina gli illeciti commessi dagli amministratori, con sanzioni assai pesanti.
Qualche esempio: concorso in bancarotta fraudolenta ex Art. 223 legge fallimentare (reclusione da 3 a 10 anni); ricorso abusivo al credito ex Art. 225 legge fallimentare (reclusione da 6 mesi a 3 anni); denuncia di crediti inesistenti ex Art. 226 legge fallimentare (reclusione da 6 a 18 mesi); dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex Art. 2 d. lgs 74/2000 (reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni); sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex Art. 11 d. lgs 274/2000 (reclusione da 6 mesi a 4 anni); formazione fittizia di capitale ex Art. 2632 c.c. (reclusione fino ad un anno); aggiotaggio ex Art. 2637 c.c. (reclusione da 1 a 5 anni).
Come noto, ai fini della configurabilità della responsabilità penale, di regola è necessario il dolo (e talvolta il dolo specifico), ma ciò non esclude il rischio di un’ azione penale esercitata nei confronti di un Amministratore Delegato, con tutto ciò che ne consegue (e a prescindere dall’ esito finale). Non mancano, tuttavia, ipotesi di responsabilità colposa, come ad esempio la bancarotta semplice ex Art. 224 (con reclusione da sei mesi a due anni). - Responsabilità connesse al D. Lgs. 231/01, che ha introdotto la c.d. “responsabilità amministrativa degli enti“: si tratta di una responsabilità sostanzialmente penale in capo alla Società (in deroga al principio “societas delinquere non potest”), per reati commessi nell’ interesse o a vantaggio dell’ ente da soggetti funzionalmente legati ad esso (sia in posizione apicale sia sottoposti all’ altrui direzione). In relazione a tale disciplina, l’ Amministratore Delegato deve predisporre dei modelli organizzativi tali da evitare la commissione dei reati (c.d. compliance programs), in assenza dei quali la Società può essere condannata sia a sanzioni pecuniarie sia interdittive. Si capisce, quindi, che all’ Amministratore è chiesto un surplus di responsabilità, atteso che questi deve vigilare anche sulla realizzazione e sul corretto funzionamento dei suddetti modelli organizzativi. A prescindere dai profili patrimoniali (cioè quelli legati alla responsabilità per danni economici che deriverebbero alla Società in conseguenza di un processo “penale” a suo carico), è facile immaginare un coinvolgimento penale diretto dell’ Amministratore Delegato per sue eventuali responsabilità omissive.
- Responsabilità connessa alla violazione di norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro: il nuovo testo unico sulla sicurezza (d. lgs. 81/2008) ha individuato una serie di obblighi in capo al soggetto responsabile dell’ organizzazione aziendale, quale è l’ Amministratore, nell’ ambito delle competenze a lui delegate. L’ Amministratore Delegato (quale alter ego del datore di lavoro) è a tutti gli effetti “debitore di sicurezza” nei confronti di tutti i soggetti che operano in azienda (non soltanto i lavoratori subordinati, ma qualsiasi soggetto che si trovi all’ interno della struttura aziendale). Le responsabilità che derivano da questa posizione di garanzia in cui si viene a trovare l’ Amministratore delegato sono sia di natura penale (laddove previsto, anche da leggi speciali: si va dalla mera violazione di norme antinfortunistiche, passando per le lesioni colpose, fino all’ omicidio colposo) sia di natura civile (risarcimento del danno).
Adlabor – Studio Legale Goffredo
Milano, 04.07.2008