Procedura di conciliazione | ADLABOR
La procedura di conciliazione in materia di lavoro così come prevista dalla L. 183/2010.
La conciliazione (presso la DPL, art. 410 c.p.c.)
Chi intende promuovere il tentativo di conciliazione (non più obbligatorio) lo può fare, direttamente o tramite l’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, presso l’apposita commissione di conciliazione istituita presso la DPL, mediante richiesta consegnata o spedita con raccomandata A.R. sia alla Commissione sia alla controparte | |
La parte che riceve l’istanza può quindi scegliere se accettare, o meno, la procedura di conciliazione. | |
1) Se la controparte non intende aderire alla procedura di conciliazione, | |
a) lo può comunicare al richiedente con raccomandata A.R.;
b) può anche non comunicare nulla al richiedente. |
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Trascorsi 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta, ove la controparte non intenda aderire al tentativo di conciliazione, la procedura si intende estinta e ciascuna delle parti sarà libera di adire l’autorità giudiziaria. | |
2) Se la controparte intende accettare la procedura di conciliazione, | |
entro 20 giorni dal ricevimento della copia della richiesta | |
deposita presso la commissione di conciliazione una memoria contenente le difese e le eccezioni in fatto e in diritto, nonché le eventuali domande in via riconvenzionale. | |
entro i 10 giorni dal deposito della memoria difensiva | |
la commissione fissa una data per la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione | |
entro i 30 giorni dalla data di comunicazione della convocazione | |
deve essere tenuto il tentativo di conciliazione. | |
Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda:
viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della commissione di conciliazione. Su domanda delle parti, il giudice dichiara esecutivo il verbale che accerta l’avvenuta conciliazione. |
Se la conciliazione non riesce, la commissione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia.
Ove la proposta non sia accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti e di ciò (proposta formulata dalla commissione e non accettata senza adeguata motivazione) il giudice tiene conto in sede di giudizio. |