Tirocinio per accesso alle professioni (Decreto Legislativo 13 Agosto 2011 n. 138, Art. 3 co. 5 let. c)
Art. 3
lett. c) la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione. Al tirocinante dovra’ essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l’accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio non potra’ essere complessivamente superiore a diciotto mesi e potra’ essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente; (1)
(1) La Corte Costituzionale , con sentenza 28 gennaio 2005, n. 50 , ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.