Spostamento di talune festività (Decreto Legge 13 agosto 2011 n.138)
(in Gazz. Uff., 13 agosto, n. 188).
Decreto convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148.
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
ARTICOLO 1
(comma 24 – Spostamento festività)
24. A decorrere dall’anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell’anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festivita’ introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonche’ le celebrazioni nazionali e le festivita’ dei Santi Patroni, ad esclusione del 25 aprile, festa della liberazione, del 1º maggio, festa del lavoro, e del 2 giugno, festa nazionale della Repubblica, in modo tale che, sulla base della piu’ diffusa prassi europea, le stesse cadano il venerdi’ precedente ovvero il lunedi’ seguente la prima domenica immediatamente successiva ovvero coincidano con tale domenica (22).
(22) Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, in sede di conversione.