Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81)
DISCIPLINA GENERALE
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81
( In Suppl. Ordinario n. 108 Alla G.U., 30 Aprile, n. 101 )
Attuazione Dell’ articolo 1 Della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, In Materia Di Tutela Della Salute E Della Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro (1).
(1) Per l’ applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto vedi D.P.C.M. 23 gennaio 2009.
TITOLO I
CAPO I
Art. 1
- Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’ articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente co. nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonchè in conformità all’ articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l’ uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
- In relazione a quanto disposto dall’ articolo 117, quinto co., della Costituzione e dall’ articolo 16, co. 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell’ esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell’ articolo 117, terzo co. , della Costituzione.
- Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 2
- Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
- “lavoratore”: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’ attività lavorativa nell’ ambito dell’ organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’ arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ ente stesso; l’ associato in partecipazione di cui all’ articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’ articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’ allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’ allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; [il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; ] i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; [il volontario che effettua il servizio civile;] il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni (1);
- “datore di lavoro”: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’ assetto dell’ organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’ organizzazione stessa o dell’ unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’ organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ ubicazione e dell’ ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’ attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’ organo di vertice medesimo;
- “azienda”: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- “dirigente”: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’ incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’ attività lavorativa e vigilando su di essa; e) “preposto”: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’ incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’ attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- “responsabile del servizio di prevenzione e protezione”: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’ articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- “addetto al servizio di prevenzione e protezione”: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’ articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);
- “medico competente”: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’ articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’ articolo 29, co. 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- “rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- “servizio di prevenzione e protezione dai rischi”: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’ azienda finalizzati all’ attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- “sorveglianza sanitaria”: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’ attività lavorativa;
- “prevenzione”: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’ esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’ integrità dell’ ambiente esterno;
- “salute”: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’ assenza di malattia o d’ infermità;
- “sistema di promozione della salute e sicurezza”: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- “valutazione dei rischi”: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ ambito dell’ organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- “pericolo”: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- “rischio”: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- “unità produttiva”: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’ erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- “norma tecnica”: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’ organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- “buone prassi”: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’ Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’ Istituto nazionale per l’ assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’ articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’ articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ ISPESL, che provvede a assicurarne la piè ampia diffusione;
- “linee guida”: atti di indirizzo e coordinamento per l’ applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall’ ISPESL e dall’ INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- “formazione”: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- “informazione”: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- “addestramento”: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’ uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
- “modello di organizzazione e di gestione”: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’ attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’ articolo 6, co. 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo co., del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
- “organismi paritetici”: organismi costituiti a iniziativa di una o piè associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’ elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l’ assistenza alle imprese finalizzata all’ attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
- “responsabilità sociale delle imprese”: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
(1) Lettera modificata dall’ articolo 2, co. 1, del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Art. 3*
1. | Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio. |
2. | Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonchè nell’ ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell’ alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, degli uffici all’estero di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell’articolo 17, co. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale nonchè, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l’ Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’ articolo 17, co. 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l’ armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione (1). |
3. | Fino alla scadenza del termine di cui al co. 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell’ articolo 1, co. 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonchè le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto. |
3-bis. | Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell’interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (2). |
4. | Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonchè ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo. |
5. |
Nell’ ipotesi di prestatori di lavoro nell’ ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal co. 5 dell’ articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell’ utilizzatore.
|
6. | Nell’ ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’ articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’ obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’ articolo 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall’ amministrazione, organo o autorità ospitante. |
7. | Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all’ articolo 409, primo co., n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente. |
8. | Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell’ articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’ insegnamento privato supplementare e l’ assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili. |
9. | Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III (3). |
10. | A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all’ accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall’ ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l’ adozione di misure dirette a prevenire l’ isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’ azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’ azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali. |
11. | Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all’ articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26. |
12. | Nei confronti dei componenti dell’ impresa familiare di cui all’ articolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all’ articolo 21 (4). |
12-bis. | Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21. Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione (5) |
13-bis. | In considerazione della specificità dell’ attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all’ informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piè rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo. |
(1) co. modificato dall’ articolo 32, co. 2-bis, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, dall’ articolo 29, co. 2, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e dall’ articolo 3, co. 1, lettera a), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(2) co. inserito dall’ articolo 3, co. 1, lettera b), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(3) co. modificato dall’ articolo 3, co. 1, lettera c), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(4) co. modificato dall’ articolo 3, co. 1, lettera d), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(5) co. inserito dall’ articolo 3, co. 1, lettera e), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Art. 4
1. | Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati: | |
a. | i collaboratori familiari di cui all’ articolo 230-bis del codice civile; | |
b. | i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento [di cui all’ articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro] (1); | |
c. | gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali; | |
d. | i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’ articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; | |
e. | i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonchè prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell’ articolo 74 del medesimo decreto. | |
f. | i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente; | |
g. | i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile; | |
h. | i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; | |
i. | i lavoratori autonomi di cui all’ articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l); | |
l. | i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’ articolo 409, primo co., n. 3, del codice di procedura civile, nonchè i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente. | |
l-bis. | i lavoratori in prova (2). | |
2. | I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell’ arco di un semestre. | |
3. | Fatto salvo quanto previsto dal co. 4, nell’ ambito delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonchè di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piè rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall’ orario di lavoro effettuato. | |
4. | Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria (3) |
(1) Lettera modificata dall’ articolo 4, co. 1, lettera a), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(2) Lettera inserita dall’ articolo 4, co. 1, lettera b), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(3) co. sostituito dall’ articolo 4, co. 1, lettera c), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
CAPO II
Art. 5
- Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è istituito il Comitato per l’ indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da (1):
- tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (2);
- un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (3);
- un rappresentante del Ministero dell’ interno;
- cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
- Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell’ INAIL, uno dell’ ISPESL e uno dell’ Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
- Il Comitato di cui al co. 1, al fine di garantire la piè completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:
- stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- individuare obiettivi e programmi dell’ azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’ azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
- programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l’ uniformità dell’ applicazione della normativa vigente;
- individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
- Ai fini delle definizioni degli obbiettivi di cui al co. 2, lettere a), b), e), f), le parti sociali sono consultate preventivamente. Sull’ attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.
- Le modalità di funzionamento del comitato sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali appositamente assegnato (4).
- Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del co. 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.
(1) Alinea modificato dagli articoli 1, co. 1, lettera a), e 5, co. 1, lettera a), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(2) Lettera sostituita dall’ articolo 5, co. 1, lettera b), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(3) Lettera sostituita dall’ articolo 5, co. 1, lettera c), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(4) co. modificato dall’ articolo 1, co. 1, lettera a), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Art. 6
1. | Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da: | |
a. | un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la presiede (1); | |
b. | un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità (2); | |
c. | un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; | |
d. | un rappresentante del Ministero dell’ interno; | |
e. | un rappresentante del Ministero della difesa; | |
f. | un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (3); | |
g. | un rappresentante del Ministero dei trasporti; | |
h. | un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; | |
i. | un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale; | |
l. | un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica; | |
m. | dieci rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; | |
n. | dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piè rappresentative a livello nazionale; | |
o. | dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell’ artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente piè rappresentative a livello nazionale. | |
2. | Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresì partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative alla materia dell’ istruzione per le problematiche di cui all’ articolo 11, co. 1, lettera c). | |
3. | All’ inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione. | |
4. | La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse. | |
5. | I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni. | |
6. | Le modalità di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale appositamente assegnato. | |
7. | Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del co. 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. | |
8. | La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di: | |
a. | esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente; | |
b. | esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all’ articolo 5; | |
c. | definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all’ articolo 11; | |
d. | validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro; | |
e. | redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all’ articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni; | |
f. | elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’ articolo 29, co. 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell’ interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano; | |
g. | definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all’ articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; | |
h. | valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente; | |
i. | valutare le problematiche connesse all’ attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro; | |
l. | promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione; | |
m. | indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all’ articolo 30. | |
m-bis. | elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento (4); | |
m-ter. | elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, co. 3, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola non operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante (5); | |
m-quater. | elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavorocorrelato (6). |
(1) Lettera sostituita dall’ articolo 6, co. 1, lettera a), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(2) Lettera sostituita dall’ articolo 6, co. 1, lettera b), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(3) Lettera modificata dall’ articolo 1, co. 1, lettera b), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(4) Lettera inserita dall’ articolo 6, co. 2, del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(5) Lettera inserita dall’ articolo 6, co. 2, del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(6) Lettera inserita dall’ articolo 6, co. 2, del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Art. 7
- Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonchè uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all’ articolo 5 e con la Commissione di cui all’ articolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il regionale di coordinamento di cui al comitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008.
Art. 8
1. | è istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’ efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’ utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’ integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate. | |
2. | Il Sistema informativo di cui al co. 1 è costituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero dell’ interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall’ INAIL, dall’ IPSEMA e dall’ ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell’ economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne (1). | |
3. | L’ INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. | |
4. | Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell’ entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonchè le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative. Per tale finalità è acquisita l’ intesa dei Ministri della difesa, dell’ interno e dell’ economia e delle finanze. | |
5. | La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a), b), c) e d) del co. 6. | |
6. | I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare: | |
a. | il quadro produttivo ed occupazionale; | |
b. | il quadro dei rischi anche in un’ottica di genere (2); | |
c. | il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici (3); | |
d. | il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte; | |
e. | il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte. | |
e-bis. | i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL (4). | |
7. | La diffusione delle informazioni specifiche è finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. | |
8. | Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al co. 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione. |
(1) co. modificato dall’ articolo 1, co. 1, lettera a), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(2) Lettera modificata dall’ articolo 7, co. 1, lettera a), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(3) Lettera modificata dall’ articolo 7, co. 1, lettera b), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(4) Lettera inserita dall’ articolo 7, co. 1, lettera c), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Art. 9
1. | L’ ISPESL, l’ INAIL e l’ IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. | |
2. | L’ ISPESL, l’ INAIL e l’ IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, le seguenti attività: | |
a. | elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività; | |
b. | interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all’ articolo 2, co. 1, lettera p), per verificare l’ adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali; | |
c. | consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei piè adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia all’ individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali; | |
d. | progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformità ai criteri e alle modalità elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11; | |
e. | formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all’ articolo 32; | |
f. | promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell’ alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate; | |
g. | partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l’ indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui all’ articolo 5; | |
h. | consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui all’ articolo 6; | |
i. | elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi di cui all’ articolo 2, co. 1, lettera v); | |
l. | predisposizione delle linee guida di cui all’ articolo 2, co. 1, lettera z); | |
m. | contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall’ articolo 8. | |
3. | L’ attività di consulenza di cui alla lettera c) del co. 2, non può essere svolta dai funzionari degli istituti di cui al presente articolo che svolgono attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I soggetti che prestano tale attività non possono, per un periodo di tre anni dalla cessazione dell’ incarico, esercitare attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Nell’ esercizio dell’ attività di consulenza non vi è l’ obbligo di denuncia di cui all’ articolo 331 del codice di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso, l’ esercizio dell’ attività di consulenza non esclude o limita la possibilità per l’ ente di svolgere l’ attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute per la parte concernente i funzionari dell’ ISPESL, è disciplinato lo svolgimento dell’ attività di consulenza e dei relativi proventi, fermo restando che i compensi percepiti per lo svolgimento dell’ attività di consulenza sono devoluti in ragione della metà all’ ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui all’ articolo 52, co. 1. | |
4. | L’ INAIL fermo restando quanto previsto dall’ articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall’ articolo 2, co. 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall’ articolo 2, co. 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonchè da ogni altra disposizione previgente, svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell’ assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto: | |
a. | raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’ assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’ evento; | |
b. | concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con l’ ISPESL (1); | |
c. | partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia; | |
d. | eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all’ articolo 1, co. 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007. Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (2). | |
d-bis. | può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (3) | |
5. | L’ Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro – ISPESL è ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L’ ISPESL è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell’ ambiente, del lavoro e della produzione e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. | |
6. | L’ ISPESL, nell’ ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti attività: | |
a. | svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro; | |
b. | interviene nelle materie di competenza dell’ Istituto, su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ ambito dei controlli che richiedono un’ elevata competenza scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro; | |
c. | è organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori; | |
d. | svolge attività di organismo notificato per attestazioni di conformità relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato; | |
e. | è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime; | |
f. | fornisce consulenza al Ministero della salute, agli altri Ministeri e alle regioni e alle province autonome in materia salute e sicurezza del lavoro; | |
g. | fornisce assistenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome per l’ elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia (4); | |
h. | supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; | |
i. | può svolgere, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle A.S.L., l’ attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale (5); | |
l. | effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio sanitario nazionale; | |
m. | partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula, pareri e proposte circa la congruità della norma tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente; | |
n. | assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per l’ accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione; | |
o. | diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui all’ articolo 2, co. 1, lettera v); | |
p. | coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di focal point italiano nel network informativo dell’ Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; | |
q. | supporta l’ attività di monitoraggio del Ministero della salute sulla applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro. | |
7. | L’ IPSEMA svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico ed ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell’ assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto: | |
a. | raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’ assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’ evento; | |
b. | concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con l’ ISPESL (6); | |
c. | finanzia, nell’ ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; | |
d. | supporta, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di salute per il settore marittimo, anche mediante convenzioni con l’ INAIL, le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurare il loro reinserimento lavorativo; | |
e. | eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all’ articolo 1, co. 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo. Le somme eventualmente riversate all’entrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nell’esercizio finanziario sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (7). In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007. |
(1) Lettera modificata dall’ articolo 1, co. 1, lettera a), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(2) Lettera modificata dall’ articolo 8, co. 1, lettera a), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(3) Lettera inserita dall’ articolo 8, co. 1, lettera b), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(4) Lettera modificata dall’ articolo 1, co. 1, lettera a), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(5) Lettera modificata dall’ articolo 8, co. 2, del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(6) Lettera modificata dall’ articolo 1, co. 1, lettera a), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(7) Lettera modificata dall’ articolo 8, co. 3, del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Art. 10
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell’ interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’ Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l’ Istituto nazionale per l’ assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l’ Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
Art. 11
1. | Nell’ ambito della Commissione consultiva di cui all’ articolo 6 sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all’ articolo 5, le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a: | |
a. | finanziamento, da parte dell’INAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l’ accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure (1); | |
b. | finanziamento, da parte dell’INAIL e delle regioni, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all’ articolo 52, co. 1, lettera b) (2); | |
c. | finanziamento, da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca., previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all’ inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell’ alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche (3). | |
2. | Ai finanziamenti di cui al co. 1 si provvede con oneri a carico delle risorse di cui all’ articolo 1, co. 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall’ articolo 2, co. 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell’ economia e delle finanze, dell’ istruzione e dell’ università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra le attività di cui alle lettere a), b) e c) del co. 1 e dell’ articolo 52, co. 2, lettera d). | |
3. | Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalità operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente possono altresì concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali. | |
3-bis. | Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l’utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l’INAIL. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui al co. 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto dell’adozione , da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al precedente periodo, verificate dall’INAIL (4). | |
4. | Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell’ alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal co. 1, lettera c) e volti alle medesime finalità. Tale attività è svolta nell’ ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti. | |
5. | L’INAIL finanzia con risorse proprie, anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per l’ accesso al finanziamento l’ adozione da parte delle imprese delle buone passi di cui all’ articolo 2, co. 1, lettera v). L’INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (5). | |
5-bis. | Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate. L’INAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese (6). | |
6. | Nell’ ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le amministrazioni pubbliche promuovono attività specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro. 7. In sede di prima applicazione, per il primo anno dall’ entrata in vigore del presente decreto, le risorse di cui all’ articolo 1, co. 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall’ articolo 2, co. 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le priorità, ivi compresa una campagna straordinaria di formazione, stabilite, entro sei mesi dall’ entrata in vigore del presente decreto, con accordo adottato, previa consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano. |
(1) Lettera modificata dall’ articolo 9, co. 1, lettera a), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(2) Lettera modificata dall’ articolo 9, co. 1, lettera b), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(3) Lettera modificata dall’ articolo 9, co. 1, lettera c), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(4) co. inserito dall’ articolo 9, co. 1, lettera d), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(5) co. modificato dall’ articolo 9, co. 1, lettera e), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(6) co. inserito dall’ articolo 9, co. 1, lettera f), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Art. 12
- Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonchè, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piè rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al co. 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull’ applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
- Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e previdenza sociale, da due rappresentanti del Ministero della salute e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.
- Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al co. 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’ esercizio delle attività di vigilanza.
Art. 13
1. | La vigilanza sull’ applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per il settore minerario, fino all’ effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell’ ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. | |
1-bis. | Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni (1). | |
2. | Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui all’articolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita l’ attività di vigilanza sull’ applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, nel quadro del coordinamento territoriale di cui all’articolo 7 (2): | |
a. | attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e piè in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’ impiego di esplosivi; | |
b. | lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei; | |
c. | ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il comitato di cui all’ articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge attività di vigilanza sull’ applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’ Azienda sanitaria locale competente per territorio. | |
3. | In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull’ applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonchè ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. L’ Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonchè dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie. | |
4. | La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7. | |
5. | Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza. | |
6. | L’ importo delle somme che l’ A.S.L., in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell’ articolo 21, co. 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l’ apposito capitolo regionale per finanziare l’ attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. | |
7. | è fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto. |
(1) co. inserito dall’ articolo 10, co. 1, lettera a), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(2) Alinea modificato dall’ articolo 10, co. 1, lettera b), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Art. 14
1. | Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 92, co. 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dell’interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell’organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette piè violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nell’allegato I. L’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l’adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell’interdizione a seguito dell’acquisizione della revoca della sospensione. Le disposizioni del presente co. si applicano anche con riferimento ai lavori nell’ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente alla sospensione dell’attività di impresa, all’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all’allegato I, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia i prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al co. 2 (1) . | |
2. | I poteri e gli obblighi di cui al co. 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all’ accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al co. 1. In materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 46 trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (2). | |
3. | Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell’ organo di vigilanza che lo ha adottato. | |
4. | è condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’ organo di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al co. 1 (3): | |
a. | la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; | |
b. | l’ accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi [ di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro] (4); | |
c. | il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al co. 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (5). | |
5. | è condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’ organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al co. 2: | |
a. | l’ accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; | |
b. | il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle di cui al co. 6. | |
6. | è comunque fatta salva l’ applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti. | |
7. | L’ importo delle somme aggiuntive di cui al co. 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per l’ occupazione di cui all’ articolo 1, co. 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’ articolo 1, co. 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. | |
8. | L’ importo delle somme aggiuntive di cui al co. 5, lettera b), integra l’ apposito capitolo regionale per finanziare l’ attività di prevenzione nei luoghi di lavoro. | |
9. | Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia. | |
10. | Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare (6). | |
11. | Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al co. 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia. | |
11-bis. | Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato dall’impresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi (7). |
(1) co. modificato dall’ articolo 41, co. 12, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, e successivamente sostituito dall’ articolo 11, co. 1, lettera a), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(2) co. modificato dall’ articolo 11, co. 1, lettera b), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(3) Alinea modificato dall’ articolo 1, co. 1, lettera a), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(4) Lettera modificata dall’ articolo 41, co. 12, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.
(5) Lettera sostituita dall’ articolo 11, co. 1, lettera c), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(6) co. sostituito dall’ articolo 11, co. 1, lettera d), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(7) co. inserito dall’ articolo 11, co. 1, lettera e), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
CAPO III
SEZIONE I
Art. 15
- Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’ azienda nonchè l’ influenza dei fattori dell’ ambiente e dell’ organizzazione del lavoro;
- l’ eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- il rispetto dei principi ergonomici nell’ organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- l’ utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- il controllo sanitario dei lavoratori;
- l’ allontanamento del lavoratore dall’ esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l’ adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- l’ informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- l’ informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- l’ informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- l’ istruzioni adeguate ai lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’ adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- l’ uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
- Le misure relative alla sicurezza, all’ igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Art. 16
1. | La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: | |
a. | che essa risulti da atto scritto recante data certa; | |
b. | che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; | |
c. | che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; | |
d. | che essa attribuisca al delegato l’ autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; | |
e. | che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. | |
2. | Alla delega di cui al co. 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità. | |
3. | La delega di funzioni non esclude l’ obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, co. 4 (1). | |
3-bis. | Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente co. non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate (2). |
(1) co. modificato dall’ articolo 12, co. 1, del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(2) co. inserito dall’ articolo 12, co. 2, del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Art. 17
- Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’ articolo 28;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Art. 18
1. | Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’ articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: | |
a. | nominare il medico competente per l’ effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. | |
b. | designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’ attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’ emergenza; | |
c. | nell’ affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; | |
d. | fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; | |
e. | prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; | |
f. | richiedere l’ osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; | |
g. | inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto (1); | |
g-bis. | nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro (2); | |
h. | adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; | |
i. | informare il piè presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; | |
l. | adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; | |
m. | astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; | |
n. | consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’ applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; | |
o. | consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’ espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’ articolo 17, co. 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’ articolo 53, co. 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda (3); | |
p. | elaborare il documento di cui all’ articolo 26, co. 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, co. 5, e, su richiesta di questi e per l’ espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda (4); | |
q. | prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; | |
r. | comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (5); | |
s. | consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’ articolo 50; | |
t. | adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’ evacuazione dei luoghi di lavoro, nonchè per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’ articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’ attività, alle dimensioni dell’ azienda o dell’ unità produttiva, e al numero delle persone presenti; | |
u. | nell’ ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’ indicazione del datore di lavoro; | |
v. | nelle unità produttive con piè di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’ articolo 35; | |
z. | aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; | |
aa. | comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati (6); | |
bb. | vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l’ obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. | |
1-bis. | L’obbligo di cui alla lettera r) del co. 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, co. 4 (7). | |
2. | Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a: | |
a. | la natura dei rischi; | |
b. | l’ organizzazione del lavoro, la programmazione e l’ attuazione delle misure preventive e protettive; | |
c. | la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; | |
d. | i dati di cui al co. 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; | |
e. | i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. | |
3. | Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’ amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’ amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’ obbligo giuridico. | |
3-bis. | Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti (8). |
(1) Lettera sostituita dall’ articolo 13, co. 1, lettera a), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(2) Lettera inserita dall’ articolo 13, co. 1, lettera b), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(3) Lettera sostituita dall’ articolo 13, co. 1, lettera c), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(4) Lettera modificata dall’ articolo 13, co. 1, lettera d), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(5) Lettera sostituita dall’ articolo 13, co. 1, lettera e), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. Vedi l’ articolo 2, co. 1 del D.L. 3 giugno 2008, n. 97 e l’ articolo 32 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 .
(6) Lettera sostituita dall’ articolo 13, co. 1, lettera f), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(7) co. inserito dall’ articolo 13, co. 2, del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(8) co. inserito dall’ articolo 13, co. 3, del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Art. 19
- In riferimento alle attività indicate all’ articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- verificare affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l’ osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il piè presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’ articolo 37.
Art. 20
- Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- I lavoratori devono in particolare:
- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’ adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonchè i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonchè qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’ obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
- I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’ indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Art. 21
- I componenti dell’ impresa familiare di cui all’ articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’ articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono (1):
- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
- munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
- munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
- I soggetti di cui al co. 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
- beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’ articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’ articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
(1) Alinea modificato dall’ articolo 14, co. 1, del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Art. 22
- I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Art. 23
- Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
Art. 24
- Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonchè alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
Art. 25
- Il medico competente:
- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’ attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’ articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici piè avanzati;
- istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente (1);
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’ incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto (2);
- [invia all’ ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all’ ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;] (3)
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’ esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’ articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’ articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’ anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;
la indicazione di una periodicità diversa dall’ annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; - partecipa alla programmazione del controllo dell’ esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’ articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (4).
(1) Lettera sostituita dall’ articolo 15, co. 1, lettera a), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(2) Lettera sostituita dall’ articolo 15, co. 1, lettera b), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(3) Lettera soppressa dall’ articolo 15, co. 1, lettera c), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(4) Lettera modificata dall’ articolo 1, co. 1, lettera a), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Art. 26
1. | Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’ impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’ interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonchè nell’ ambito dell’ intero ciclo produttivo dell’ azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo (1): | ||
a. | verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all’ articolo 6, co. 8, lettera g), l’ idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’ opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità (2): | ||
1. | acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; | ||
2. | acquisizione dell’ autocertificazione dell’ impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’ articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; | ||
b. | fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. | ||
2. | Nell’ ipotesi di cui al co. 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: | ||
a. | cooperano all’ attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’ attività lavorativa oggetto dell’ appalto; | ||
b. | coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’ esecuzione dell’ opera complessiva. | ||
3. | Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al co. 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente co. non si applicano ai rischi specifici propri dell’ attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto (3). | ||
3-bis. | Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al co. 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI (4). | ||
3-ter. | Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, co. 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali (5). | ||
4. | Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’ imprenditore committente risponde in solido con l’ appaltatore, nonchè con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’ appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’ Istituto nazionale per l’ assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’ Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente co. non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’ attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. | ||
5. | Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’ articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente piè rappresentative a livello nazionale (6). | ||
6. | Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’ anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’ entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente co. il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piè rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico piè vicino a quello preso in considerazione (7). | ||
7. | Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall’ articolo 8, co. 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto. | ||
8. | Nell’ ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’ impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’ indicazione del datore di lavoro. |
(1) Alinea modificato dall’ articolo 16, co. 1, lettera a), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(2) Lettera modificata dall’ articolo 16, co. 1, lettera b), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(3) co. modificato dall’ articolo 16, co. 2, lettere a) e b), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(4) co. inserito dall’ articolo 16, co. 3, del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(5) co. inserito dall’ articolo 16, co. 3, del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(6) co. modificato dall’ articolo 16, co. 4, del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(7) co. modificato dall’ articolo 1, co. 1, lettera a), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Art. 27
1. | Nell’ambito della Commissione di cui all’articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all’articolo 21, co. 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (1). |
1-bis. | Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, co. 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile (2). |
2. | Fermo restando quanto previsto dal co. 1-bis, che potrà, con le modalità ivi previste, essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o piè accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piè rappresentative, il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al co. 1 costituisce elemento preferenziale per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’ accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti (3). |
2-bis. | Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni (4). |
(1) co. sostituito dall’ articolo 17, co. 1, lettera a), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(2) co. inserito dall’ articolo 17, co. 1, lettera b), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(3) co. modificato dall’ articolo 17, co. 1, lettera c), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(4) co. inserito dall’ articolo 17, co. 1, lettera d), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
SEZIONE II
Art. 28
1. | La valutazione di cui all’ articolo 17, co. 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’ 8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonchè quelli connessi alle differenze di genere, all’ età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro (1). | |
1-bis. | La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al co. 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, co. 8, lettera mquater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010 (2). | |
2. | Il documento di cui all’ articolo 17, co. 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere (3): | |
a. | una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’ attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione (4); | |
b. | l’ indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’ articolo 17, co. 1, lettera a); | |
c. | il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; | |
d. | l’ individuazione delle procedure per l’ attuazione delle misure da realizzare, nonchè dei ruoli dell’ organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; | |
e. | l’ indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; | |
f. | l’ individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. | |
3. | Il contenuto del documento di cui al co. 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto. | |
3-bis. | In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività (5). | |
(1) co. modificato dall’ articolo 18, co. 1, lettera a), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(2) co. inserito dall’ articolo 18, co. 1, lettera b), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(3) Alinea modificato dall’ articolo 18, co. 1, lettera c), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(4) Lettera modificata dall’ articolo 18, co. 1, lettera d), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(5) co. inserito dall’ articolo 18, co. 1, lettera e), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Art. 29
1. | Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’ articolo 17, co. 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’ articolo 41. | |
2. | Le attività di cui al co. 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. | |
3. | La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali (1). | |
4. | Il documento di cui all’ articolo 17, co. 1, lettera a), e quello di cui all’ articolo 26, co. 3, devono essere custoditi presso l’ unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. | |
5. | I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’ articolo 6, co. 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’ articolo 6, co. 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’ effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’ articolo 31, co. 6, lettere a), b), c), d) nonche g). | |
6. | I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all’ articolo 6, co. 8, lettera f). Nelle more dell’ elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4. | |
6-bis. | Le procedure standardizzate di cui al co. 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28 (2). | |
7. | Le disposizioni di cui al co. 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende: | |
a. | aziende di cui all’ articolo 31, co. 6, lettere a), b), c), d), f) e g); | |
b. | aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’ esposizione ad amianto; | |
c. | [aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.] (3) |
(1) co. sostituito dall’ articolo 19, co. 1, lettera a), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(2) co. inserito dall’ articolo 19, co. 1, lettera b), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
(3) Lettera soppressa dall’ articolo 19, co. 1, lettera c), del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
Art. 30
1. | Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’ adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: | |
a. | al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; | |
b. | alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; | |
c. | alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; | |
d. | alle attività di sorveglianza sanitaria; | |
e. | alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; | |
f. | alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; | |
g. | alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; | |
h. | alle periodiche verifiche dell’ applicazione e dell’ efficacia delle procedure adottate. | |
2. | Il modello organizzativo e gestionale di cui al co. 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’ avvenuta effettuazione delle attività di cui al co. 1. | |
3. | Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’ organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’ articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonchè un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. | |
4. | Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’ attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’ eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’ igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’ organizzazione e nell’ attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. | |
5. | In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’ articolo 6. | |
5-bis. | La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (1). | |
6. | L’ adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’ articolo 11. |
(1) co. inserito dall’ articolo 20, co. 1, del D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106.
SEZIONE III
Art. 31
- Salvo quanto previsto dall’ articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all’ interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.
- Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al co. 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’ articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’ azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’ espletamento del proprio incarico.
- Nell’ ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’ azione di prevenzione e protezione del servizio.
- Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’ interno dell’ azienda ovvero dell’ unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 32.
- Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
- L’ istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’ interno dell’ azienda, ovvero dell’ unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
- nelle aziende industriali di cui all’ articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all’ obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- nelle centrali termoelettriche;
- negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
- Nelle ipotesi di cui al co. 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.
- Nei casi di aziende con piè unità produttive nonchè nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l’ istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.
Art. 32
- Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
- Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al co. 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonchè di un attestato di frequenza, con verifica dell’ apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’ apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’ articolo 28, co. 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’ accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.
- Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al co. 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’ accordo di cui al co. 2.
- I corsi di formazione di cui al co. 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall’ ISPESL, dall’ INAIL, o dall’ IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall’ amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonchè dai soggetti di cui al punto 4 dell’ accordo di cui al co. 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell’ università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’ università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’ università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al co. 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (1).
- I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’ accordo Stato-regioni di cui al co. 2. è fatto salvo quanto previsto dall’ articolo 34.
- Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’ articolo 2, co. 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni , se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni (2).
- Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell’ alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:
- il personale interno all’ unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;
- il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralità di istituti.
- In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del co. 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell’ opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno liber