Schema Associazione in Partecipazione con apporto di solo lavoro – Abrogato dal D.lgs 81/2015 | ADLABOR
Associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro (Decreto Legislativo 276/03 Art. 86 comma 2)
Definizione
(Art.2549 c.c.) |
Con il contratto di associazione in partecipazione, l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o piè affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. |
Pluralità di partecipazioni
(Art.2550 c.c.) |
Salvo patto contrario, l’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati. |
Diritti ed obbligazioni dei terzi (Art.2551 c.c.) | I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l’associante |
Diritti dell’associante
(Art.2552 c.c.) |
La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante |
Diritti dell’associato
(Art.2552 c.c.) |
1.Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta.
2.diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per piè di un anno. |
Utili e perdite
(Art.2553 c.c.) |
Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto. |
Conseguenze in caso di fenomeni elusivi
(Art.86 2.c. D. lgs. 276/03) |
In caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza un’affettiva partecipazione ed adeguate erogazioni, al lavoratore spettano i trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti per il contratto di lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività. |