Benefici per le assunzioni (Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 31 Ottobre 2011
Proroga, per l’anno 2011, dei benefici per le assunzioni di cui all’articolo 2, commi 131, 132, 134 e 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. (Decreto n. 62509).
Art. 1
È prorogato, per l’anno 2011, l’intervento a carattere sperimentale di cui all’articolo 2, comma 131, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel limite della spesa sostenuta dall’INPS nell’anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad € 3.182.727,00.
Art. 2
È prorogato, per l’anno 2011, l’intervento a carattere sperimentale di cui all’articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel limite della spesa sostenuta dall’INPS nell’anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad € 60.000.
Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si applicano le modalità definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 luglio 2010.
Art. 3
È prorogato, per l’anno 2011, l’intervento a carattere sperimentale di cui all’articolo 2, comma 134, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, consistente nella riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano almeno cinquanta anni di età.
Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si applicano le modalità definite nel titolo I del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 53343 del 26 luglio 2010, i cui termini sono prorogati al 31 dicembre 2011.
Il beneficio è riconosciuto, per l’anno 2011, nel limite della spesa sostenuta dall’INPS nell’anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad € 3.600.000.
Art. 4
È prorogato, per l’anno 2011, l’intervento a carattere sperimentale di cui all’articolo 2, comma 134, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, consistente nel prolungamento della riduzione contributiva a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in mobilità o che beneficiano dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, che abbiano maturato almeno trentacinque anni di anzianità contributiva.
Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si applicano le modalità definite nel titolo II del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 53343 del 26 luglio 2010, i cui termini indicati sono prorogati al 31 dicembre 2011.
Il beneficio è riconosciuto, per l’anno 2011, nel limite della spesa sostenuta dall’INPS nell’anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad € 80.000.
Art. 5
È prorogato, per l’anno 2011, l’intervento a carattere sperimentale di cui all’articolo 2, comma 151, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, consistente nella concessione, a favore dei datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato i lavoratori destinatari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali o dell’indennità speciale di disoccupazione edile, di un incentivo pari all’indennità riconosciuta al lavoratore e non ancora erogata.
Per il riconoscimento del beneficio di cui al comma precedente si applicano le modalità definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 53344 del 26 luglio 2010, i cui termini sono prorogati al 31 dicembre 2011.
Il beneficio è riconosciuto, per l’anno 2011, nel limite della spesa sostenuta dall’INPS nell’anno 2010 per il medesimo intervento, pari ad € 3.100.000.
Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei Conti e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.