Malattia (Legge 29 Febbraio 1980 n. 33)
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 663 (in Gazz. Uff., 31 dicembre, n. 355). – Decreto convertito con modificazioni in legge 29 febbraio 1980, n. 33 – Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla l. 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile.
Art. 1
- A decorrere dal 1° gennaio 1980, per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennità di malattia e di maternità di cui all’ Art. 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all’ atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l’ attività lavorativa, fermo restando l’ obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi e, in ogni caso, non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio (1).
- Il datore di lavoro deve comunicare nella denuncia contributiva, con le modalità che saranno stabilite dall’ Istituto nazionale della previdenza sociale, i dati relativi alle prestazioni economiche di malattia e di maternità, nonchè alla prestazione ai donatori di sangue di cui alla legge 13 luglio 1967, n. 584, e alla indennità per riposi giornalieri alle lavoratrici madri di cui all’ Art. 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, erogate nei periodi di paga scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l’ importo complessivo di detti trattamenti con quelli dei contributi e delle altre somme dovute all’ Istituto predetto secondo le disposizioni previste in materia di assegni familiari, in quanto compatibili (1).
- Le prestazioni di cui al primo comma, indebitamente erogate al lavoratore e poste a conguaglio, sono recuperate dal datore di lavoro sulle somme dovute a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di lavoro e restituite all’ Istituto nazionale della previdenza sociale.
- Qualora il datore di lavoro non possa recuperare le somme stesse, è tenuto a darne comunicazione all’ Istituto, che provvederà direttamente al relativo recupero.
- Nel caso che dalla denuncia contributiva risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro, l’ INPS è tenuto a rimborsare l’ importo del saldo a credito del datore di lavoro entro novanta giorni dalla presentazione della denuncia stessa; scaduto il predetto termine, l’ Istituto è tenuto a corrispondere sulla somma risultante a credito gli interessi legali a decorrere dal novantesimo giorno, e gli interessi legali maggiorati di 5 punti, a decorrere dal centottantesimo giorno. Qualora la denuncia contributiva risulti inesatta o incompleta, il termine di novanta giorni decorre dalla data in cui il datore di lavoro abbia provveduto a rettificare o integrare la denuncia stessa (1).
- L’ istituto nazionale della previdenza sociale provvede direttamente al pagamento agli aventi diritto delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati; per i lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali; per gli addetti ai servizi domestici e familiari; per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento di Cassa integrazione guadagni (1).
- Si applicano comunque le modalità disciplinate dai primi cinque commi del presente articolo, nei casi in cui esse siano previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria (2).
- Ai soci delle compagnie del ramo industriale e carenanti di Genova vengono assicurate le prestazioni di cui all’ Art. 3, punto e ), della legge 22 marzo 1967, n. 161, che sono poste a carico del fondo assistenza sociale lavoratori portuali di cui alla suddetta legge attraverso appositi accordi e convenzioni da stipularsi tra gli organismi interessati (2).
- Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’ Istituto nazionale della previdenza sociale i dati retributivi ed ogni altra notizia necessaria per la determinazione delle prestazioni.
- Il Ministro del lavoro della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell’ Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione a particolari situazioni e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori e dell’ organizzazione aziendale, può con proprio decreto stabilire sistemi diversi per la corresponsione delle prestazioni di cui al presente articolo.
- Chiunque compia atti preordinati a procurare a sè o ad altri le prestazioni economiche per malattia e per maternità non spettanti, ovvero per periodi ed in misura superiore a quelli spettanti, è punito con la multa da L. 200.000 a L. 1.000.000, salvo che il fatto costituisca reato piè grave, relativamente a ciascun soggetto cui si riferisce l’ infrazione (3).
- Il datore di lavoro che non provveda, entro i termini di cui al primo comma, alla erogazione dell’ indennità giornaliera di malattia e di maternità dovuta è punito con un’ ammenda di lire 50 mila per ciascun dipendente cui si riferisce l’ infrazione (4) (5).
- Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordinamento della materia concernente le prestazioni economiche per maternità, malattia ed infortunio di cui all’ Art. 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l’ accertamento, la riscossione dei contributi sociali di malattia – stabiliti, per i marittimi, in misura pari all’ aliquota vigente nell’ anno 1979 per gli operai dell’ industria – e il pagamento delle prestazioni economiche di malattia e maternità per gli iscritti alle casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie restano affidati, con l’ osservanza delle norme già in vigore, alle gestioni previdenziali delle casse stesse mediante convenzione con l’ Istituto nazionale della previdenza sociale, che rimborserà gli oneri relativi al servizio prestato per suo conto.
(1) Comma sostituito dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
(2) Comma aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
(3) La sanzione di cui al presente comma è esclusa dalla depenalizzazione in virtè dell’ articolo 34, comma 1, lettera m), della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(4) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
(5) La sanzione originaria dell’ ammenda di cui al presente comma è stata depenalizzata dall’ articolo 35, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 2
- A decorrere dal 1º giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, il medico curante trasmette all’ INPS il certificato di diagnosi sull’ inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall’ INPS medesimo (1).
- Il lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’ attestazione della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest’ ultimo richieda all’ INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso Istituto (2).
- Con apposito decreto interministeriale dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell’ economia e delle finanze e per l’ innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità tecniche, operative e di regolamentazione, al fine di consentire l’ avvio della nuova procedura di trasmissione telematica on line della certificazione di malattia all’ INPS e di inoltro dell’ attestazione di malattia dall’ INPS al datore di lavoro, previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo (3).
- Le eventuali visite di controllo sullo stato di infermità del lavoratore, ai sensi dell’ Art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o su richiesta dell’ Istituto nazionale della previdenza sociale o della struttura sanitaria pubblica da esso indicata, sono effettuate dai medici dei servizi sanitari indicati dalle regioni.
- Il datore di lavoro deve tenere a disposizione e produrre, a richiesta, all’ Istituto nazionale della previdenza sociale, la documentazione in suo possesso. Nella ipotesi di cui all’ articolo 1, sesto comma, devono essere trasmessi al predetto Istituto, a cura del datore di lavoro, entro tre giorni dal ricevimento dell’ attestazione di malattia i dati salariali necessari per il pagamento agli aventi diritto delle prestazioni economiche di malattia e di maternità (4).
- Qualora l’ evento morboso si configuri quale prosecuzione della stessa malattia, ne deve essere fatta menzione da parte del medico curante nel certificato e nell’ attestazione di cui al primo comma (5) (6) (7).
(1) Comma sostituito dall’ articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(2) Comma sostituito dall’ articolo 15, della legge 23 aprile 1981, n. 155 e dall’ articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(3) Comma aggiunto dall’ articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
(4) Comma sostituito dall’ articolo 15, della legge 23 aprile 1981, n. 155.
(5) Comma aggiunto dall’ articolo 15, della legge 23 aprile 1981, n. 155.
(6) Articolo sostituito dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
(7) La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 1988, n. 1143 (in Gazz. Uff., 4 gennaio 1989), ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non consente al lavoratore assicurato di addurre e provare l’ esistenza di un giustificato motivo del ritardato invio del certificato medico della malattia che lo ha colpito.
Art. 3
- Ai fini dell’ applicazione dell’ Art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dal 1° gennaio 1980 e in attesa dell’ adozione dei provvedimenti di cui all’ Art. 57, secondo comma, della predetta legge, per le categorie di lavoratori sotto indicate i contributi sociali di malattia per l’ anno 1980 sono dovuti a titolo provvisorio e salvo conguaglio:
- artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti, nella misura comunque determinata per l’ anno 1979. Nulla è innovato in ordine alla quota aggiuntiva di cui all’ Art. 4 della legge 17 agosto 1974, n. 386.
Dalla data predetta è attribuito all’ Istituto nazionale della previdenza sociale anche il compito della riscossione dei contributi per l’ assegno di natalità di cui all’ Art. 23 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del pagamento delle relative prestazioni; - liberi professionisti, obbligati in base alle leggi tuttora vigenti all’ iscrizione ad un istituto mutualistico, nella misura determinata per l’ anno 1979. In ogni caso tale misura non potrà essere complessivamente inferiore a L. 125.000 annue (1);
- dirigenti di aziende assistiti da casse o fondi di assistenza sanitaria, ancorchè non individuati ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, nonchè altri dirigenti non assistiti da enti, casse o fondi di assistenza sanitaria, secondo le modalità e nelle misure vigenti nel 1979 per gli iscritti al Fondo di assistenza sanitaria dirigenti aziende industriali di cui al decreto ministeriale 5 gennaio 1979, ferma restando la quota aggiuntiva di cui all’ Art. 4 della predetta legge;
- dipendenti da organizzazioni sindacali e partiti politici assicurati in regime convenzionale o facoltativo presso enti pubblici gestori dell’ assicurazione contro le malattie nella misura comunque determinata per l’ anno 1979;
- sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, di cui all’ Art. 5 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, nella misura comunque determinata per l’ anno 1979 (2).
- artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti, nella misura comunque determinata per l’ anno 1979. Nulla è innovato in ordine alla quota aggiuntiva di cui all’ Art. 4 della legge 17 agosto 1974, n. 386.
- Gli enti che erogano l’ assistenza sanitaria ai liberi professionisti, agli artigiani, agli esercenti attività commerciali, ai coltivatori diretti, ai dirigenti ed ai dipendenti da organizzazioni sindacali e partiti politici ed ai sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, sono obbligati a fornire all’ Istituto nazionale della previdenza sociale gli elementi necessari per l’ applicazione delle disposizioni di cui precedente comma (3).
- Per la riscossione dei contributi di cui alla lettera b ) del primo comma, l’ Istituto nazionale della previdenza sociale può avvalersi degli enti, fondi e casse previdenziali dei liberi professionisti concordando, con apposite convenzioni, i rimborsi relativi agli oneri della riscossione.
- Le disposizioni di cui alle lettere a ), b ), c ), d ) ed e ) di cui al primo comma si applicano anche ai lavoratori per i quali le predette condizioni si verifichino successivamente al 31 dicembre 1979 (3).
- A decorrere dal 1° gennaio 1980, in deroga a quanto previsto dal quarto comma dell’ Art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i contributi di competenza degli enti di malattia sono riscossi dall’ INPS che verserà, entro la fine di ciascun mese, a partire da quello di febbraio 1980, nell’ apposito capitolo dello stato di previsione dell’ entrata del bilancio dello Stato, un acconto pari a un dodicesimo dell’ 80 per cento dei contributi di competenza per l’ assistenza sanitaria iscritti nell’ anzidetto capitolo al netto di eventuali quote fiscalizzate e dei contributi dovuti dalle amministrazioni statali ivi comprese quelle con ordinamento autonomo o dotate di autonomia amministrativa che provvederanno direttamente al versamento degli stessi al bilancio dello Stato. I relativi conguagli saranno effettuati con le modalità e le scadenze da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale (4).
- Le amministrazioni statali di cui al comma precedente dovranno versare i contributi aggiuntivi di cui all’ Art. 4 della legge 17 agosto 1974, n. 386, all’ apposito conto corrente infruttifero aperto ai sensi dell’ Art. 5 della legge stessa, mentre i contributi di cui alla lettera b ) dell’ Art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dovranno affluire sull’ apposito conto corrente fruttifero aperto presso la tesoreria centrale intestato “Cassa depositi e prestiti – Sezione autonoma per l’ edilizia residenziale – legge n. 457 del 1978 (4).
- Fino all’ effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni e dei beni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono prorogate le disposizioni previste dal terzo comma dell’ articolo 69 della legge stessa (5).
(1) Per l’ interpretazione autentica delle disposizioni di cui alla presente lettera vedi l’ articolo 14, comma 1, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638.
(2) Lettera aggiunta dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
(3) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
(4) Comma sostituito dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
(5) Comma aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 4
- Per il 1980 l’ Istituto nazionale per l’ assicurazione contro gli infortuni sul lavoro verserà al bilancio dello Stato una somma pari a quella determinata per il 1979 ai sensi dell’ Art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
- Il termine previsto dal secondo comma dell’ Art. 112 del testo unico delle disposizioni per l’ assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è elevato a tre anni (1).
- La prestazione economico-previdenziale di cui al punto 3) dell’ Art. 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, è direttamente corrisposta agli aventi diritto da parte dell’ ente pubblico datore di lavoro (2).
- [A modifica ed integrazione dell’ Art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, il commissario straordinario dell’ Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, nominato a norma dell’ Art. 2- bis , primo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, resta in carica per la gestione delle funzioni economico-previdenziali di cui al comma precedente fino al riordino della materia.] (3)
(1) Comma aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
(2) Comma sostituito dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
(3) Comma soppresso dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 5
- In attesa dell’ approvazione del piano sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1980 a tutti i cittadini presenti nel territorio della Repubblica l’ assistenza sanitaria è erogata, in condizioni di uniformità e di uguaglianza, nelle seguenti forme:
- assistenza medico-generica, pediatrica ed ostetrico-generica con le modalità previste dalle convenzioni vigenti;
- assistenza farmaceutica con le modalità e i limiti previsti nella convenzione, nel prontuario terapeutico e nella legge 5 agosto 1978, n. 484;
- assistenza ospedaliera nei presidi pubblici e convenzionati;
- assistenza specialistica nei presidi ed ambulatori pubblici o convenzionati (1);
- assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonchè dalle casse mutue delle province autonome di Trento e Bolzano, fatte salve quelle autorizzate prima del 31 dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura (1).
- È consentito inoltre il ricorso all’ assistenza ospedaliera in forma indiretta, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni prevedono eventuali forme di assistenza specialistica indiretta (2).
- Per l’ assistenza specialistica convenzionata, in attesa dell’ adozione della convenzione unica ai sensi dell’ Art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme finalizzate alla erogazione delle prestazioni nei limiti previsti dall’ accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli enti mutualistici e la Federazione nazionale degli ordini dei medici e con le tariffe ivi stabilite, con esclusione di qualsiasi forma di indicizzazione, fatti salvi gli eventuali conguagli derivanti dalla futura convenzione. Fino alla emanazione delle anzidette disposizioni restano ferme le modalità di erogazione previste dalle convenzioni vigenti (3).
- Omissis (4).
Resta fermo quanto disposto dall’ Art. 57, terzo e quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. - Con provvedimento regionale saranno disciplinate le modalità di erogazione, fino alla costituzione delle unità sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi precedenti a favore dei cittadini non tenuti secondo la legislazione in vigore al 31 dicembre 1979, all’ iscrizione a casse mutue eroganti prestazioni obbligatorie di malattia.
- [Ferme restando le norme che disciplinano l’ assistenza sanitaria a cittadini stranieri in base a trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali, gli stranieri residenti in Italia possono, a domanda, fruire dell’ assistenza di cui al primo comma (5).] (6)
- [Agli stranieri presenti nel territorio nazionale sono assicurate, nei presidi pubblici e convenzionati, le cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternità (5).] (6)
- [Con il provvedimento previsto dall’ Art. 63, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabilite le misure e le modalità della partecipazione alla spesa sanitaria da parte degli stranieri residenti che hanno chiesto di fruire del beneficio di cui al precedente comma, nonchè le rette di degenza da porre a carico degli stranieri che hanno fruito delle cure ospedaliere ai sensi del settimo comma (5).] (6)
- Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa prevista rispettivamente dagli articoli 23 e 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e del decreto di cui al primo comma dell’ Art. 70 della stessa legge, sono prorogati tutti i poteri dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell’ Art. 72 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, dei commissari liquidatori delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle Casse marittime adriatica, tirrena e meridionale, nonché, per la parte riguardante le suddette materie, dei commissari di cui al successivo comma e degli organi di amministrazione della Croce rossa italiana. Detti commissari devono operare nel rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell’ ambito delle finalità richiamate al comma successivo. Il finanziamento dell’ attività degli enti è assicurato nelle forme e con le modalità già seguite nel 1979, salvo l’ adeguamento dei contributi di cui all’ Art. 4 della legge 2 maggio 1969, n. 302, in base a decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità (7).
- Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla disciplina legislativa di cui al richiamato Art. 37 le regioni continuano ad assicurare l’ assistenza ospedaliera fuori del territorio nazionale sulla base delle vigenti disposizioni (7).
- Fino all’ effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, limitatamente alle attività sanitarie, anche in deroga ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti, e con provvedimenti autorizzativi o di delega generali, devono assicurare l’ attuazione territoriale delle direttive dei competenti organi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte a realizzare le finalità e gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale (8).
- Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di cui all’ Art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino all’ istituzione dell’ istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e all’ effettivo trasferimento delle attribuzioni alle unità sanitarie locali. Gli ispettorati del lavoro nell’ espletamento delle loro funzioni dovranno altresì assicurare il rispetto di direttive emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nell’ ambito delle finalità richiamate al comma precedente (9).
- L’ assistenza sanitaria di cui al primo comma comprende anche la tutela sanitaria delle attività sportive. Fermo restando quanto disposto dall’ Art. 61, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono effettuati, oltre che dai medici della Federazione medico-sportiva italiana, dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate, con le modalità fissate dalle regioni d’ intesa con il CONI e sulla base di criteri tecnici generali che saranno adottati con decreto del Ministro della sanità.
(1) Lettera sostituita dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
(2) Comma aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
(3) Comma sostituito dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
(4) Comma da ritenersi abrogato per effetto della sostituzione di cui all’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
(5) Comma aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
(6) Comma abrogato dall’ articolo 46, comma 1, lettera d), della legge 6 marzo 1998, n. 40 e dall’ articolo 47, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
(7) Comma sostituito dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione e successivamente modificato dall’ articolo 1, comma 3, del D.L. 1° luglio 1980, n. 285, come modificato dalla legge 8 agosto 1980, n. 441, in sede di conversione.
(8) Comma sostituito dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
(9) Comma aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 6
- Dal 1° gennaio 1980 le assegnazioni trimestrali alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano, da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti per l’ anno 1980 ed esse saranno ripartite, fatte salve le necessità finanziarie degli organi centrali del Servizio sanitario nazionale e degli enti pubblici di cui al primo comma dell’ Art. 52 della legge 13 dicembre 1978, n. 833, tra le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, con le modalità previste dal secondo comma dell’ Art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
- Fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell’ Art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833.
- Fino all’ effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano prelevano dai fondi loro assegnati le somme relative alle spese da sostenere direttamente o tramite gli enti che già esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale.
Art. 6-bis
- Le province autonome di Trento e Bolzano, nel riparto delle quote del fondo sanitario nazionale ad esse assegnate ai sensi degli articoli 51 e 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, trattengono le somme occorrenti per il finanziamento dei servizi e presidi sanitari gestiti direttamente dalle province, in quanto le relative funzioni non siano delegate ai comuni ai sensi dell’ Art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
- Le somme trattenute sono amministrate secondo le norme di contabilità emanate dalla regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell’ Art. 4, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell’ Art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (1).
(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 7
- Le spese per l’ assistenza sanitaria, ivi comprese le spese di personale, per le funzioni di fatto esercitate nel 1979 dai comuni e dalle province e loro consorzi sono provvisoriamente iscritte nei bilanci di previsione degli enti stessi per l’ anno finanziario 1980 in misura pari al 50 per cento dell’ ammontare previsto per il 1979 quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi per legge; contestualmente è iscritto in via provvisoria apposito stanziamento di entrata di pari ammontare in relazione ai finanziamenti che dovranno essere effettuati dalle regioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale loro assegnate.
- Le previsioni di spesa di cui al precedente comma debbono trovare collocazione senza alcuna eccezione ed in appositi capitoli, nella rubrica relativa alla “Assistenza sanitaria” istituita con il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.
- Entro il 30 aprile 1980 le regioni provvedono a determinare, per ciascun comune, provincia e consorzio, l’ ammontare delle spese per l’ assistenza sanitaria da iscrivere definitivamente nei bilanci di previsione, assicurandone l’ integrale finanziamento con imputazione alla quota del Fondo sanitario nazionale ad esse attribuita (1).
- Le entrate comunque derivanti ai comuni e alle provincie e loro consorzi in relazione ai servizi prestati per l’ assistenza sanitaria, con esclusione dei finanziamenti regionali di cui ai commi precedenti, dovranno essere previsti tra le partite di giro e versate all’ entrata del bilancio dello Stato.
(1) A norma dell’ articolo 16-bis, del D.L. 1° luglio 1980, n. 285, convertito in legge 8 agosto 1980, n. 441, il termine del 30 aprile 1980, di cui al presente comma, è prorogato al 31 ottobre 1980.
Art. 8
- [Fermo restando quanto previsto dall’ ultimo comma dell’ Art. 6, le unità sanitarie locali, di cui all’ Art. 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all’ Art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
- Al fine di assicurare una disciplina uniforme del servizio di tesoreria delle unità sanitarie locali, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la commissione interregionale di cui all’ Art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono approvati i criteri generali per la predisposizione delle convenzioni di tesoreria da stipulare dalle unità sanitarie locali con le aziende di credito (1).
- All’ inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate mediante accreditamento ai conti correnti fruttiferi che le medesime intrattengono presso la tesoreria centrale dello Stato.
- Le regioni trasmettono alla Direzione generale del tesoro copia del provvedimento regionale previsto dal penultimo comma dell’ Art. 51 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il prelevamento dai propri conti correnti delle trimestralità dovute alle unità sanitarie locali. L’ accredito avviene ai sensi del secondo comma dell’ Art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (1).
- Le regioni, all’ inizio di ciascun trimestre, trasferiscono alle unità sanitarie locali il 50 per cento delle quote trimestrali alle stesse assegnate, per la spesa corrente, ai sensi del precedente comma. Il residuo è trasferito alle unità sanitarie locali in relazione alle effettive necessità di cassa. I trasferimenti per le spese in conto capitale sono effettuati in relazione alle effettive necessità (1).
- Le regioni prelevano dal conto corrente fruttifero, di cui al terzo comma, quote non superiori a quelle da trasferire alle unità sanitarie locali a norma del precedente comma (1).
- [Le unità sanitarie locali possono effettuare di regola prelevamenti mensili dalla contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato a favore del proprio tesoriere fino ad un terzo della quota trimestrale ad esse accreditata per far fronte ai pagamenti per spese correnti, salva la facoltà delle regioni di antorizzare, su motivata richiesta delle unità sanitarie locali, prelevamenti di importo superiore. I prelevamenti per le spese in conto capitale sono effettuate in relazione alle effettive necessità.] (2)
- [Le sezioni di tesoreria provinciale, su richiesta delle unità sanitarie locali e previa autorizzazione della Direzione generale del tesoro, corrispondono anticipazioni mensili, ciascuna per un importo non superiore ad un terzo della quota trimestrale precedente, nelle more degli accreditamenti, salvo quanto previsto al successivo Art. 10.] (2)
- [Con decreti del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità di funzionamento dei conti correnti e delle contabilità speciali di cui al presente articolo, nonchè le regolazioni contabili, anche in deroga alle norme contenute nella legge di contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento.] (2)] (3)
(1) Comma sostituito dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
(2) Comma soppresso dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
(3) Articolo abrogato dall’ articolo 35, ult. comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119.
Art. 8-bis
- Dal 1° gennaio 1981 le unità sanitarie locali e i rispettivi tesorieri sono tenuti ad osservare gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa con le modalità di cui all’ Art. 29 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (1).
(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 9
- Ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge 5 agosto 1978, n. 468, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico, nonchè il coordinamento dei conti pubblici, al primo comma dell’ Art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il numero 9) è aggiunto il seguente:
- “10) l’ obbligo di prevedere, nell’ ordinamento contabile delle unità sanitarie locali, l’ adeguamento della classificazione economica e funzionale della spesa, della denominazione dei capitoli delle entrate e delle spese nonchè dei relativi codici, ai criteri stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità, sentita la commissione interregionale di cui all’ Art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, da emanarsi entro il 30 giugno 1980. Fino all’ emanazione del predetto decreto del Presidente della Repubblica, l’ ordinamento contabile delle unità sanitarie locali, per quanto attiene al presente obbligo, dovrà essere conforme ai criteri contenuti nelle leggi del bilancio e di contabilità delle rispettive regioni di appartenenza” (1).
(1) Articolo sostituito dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 10
- Al secondo comma dell’ Art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei casi di inosservanza del termine suindicato, le regioni sono tenute a provvedere all’ acquisizione dei rendiconti stessi, entro i successivi trenta giorni.” (1).
(1) Articolo sostituito dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 11
- Fino all’ istituzione dei ruoli nominativi regionali e al trasferimento negli stessi del personale degli enti locali, degli enti ospedalieri, degli enti mutualistici e delle gestioni autonome in liquidazione nonchè degli altri enti soppressi, destinato ai servizi delle unità sanitarie locali, è fatto divieto agli enti medesimi di procedere ad assunzioni anche temporanee di personale amministrativo, salvo quelle conseguenti a concorsi per i quali siano già iniziate le prove d’ esame alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
- Per il restante personale continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall’ Art. 8 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386 (1).
(1) Articolo sostituito dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 12
- [Il n. 8) del primo comma dell’ Art. 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è così sostituito:
“I contratti di fornitura non possono, a pena di nullità, essere stipulati con dilazioni di pagamento superiori a novanta giorni”.] (1)
(1) Articolo soppresso dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 13
- All’ Art. 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto il seguente comma:
“Fino all’ approvazione del piano sanitario nazionale è vietato disporre investimenti per nuove strutture immobiliari e per nuovi impianti di presidi sanitari.” (1).
(1) Capoverso sostituito dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 14
- Le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, 20, 21, commi primo e secondo, 22, 25, 26 e 29 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, restano confermate anche per l’ anno 1980 e, conseguentemente, i riferimenti temporali previsti nelle disposizioni stesse devono intendersi posticipati di un anno.
- I limiti minimi di retribuzione imponibile disposti con decreti emanati per l’ anno 1979, ai sensi dell’ Art. 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono comunque aumentati ogni anno dal 1980 nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell’ Art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con arrotondamento alle 10 lire per eccesso.
- Il contributo di adeguamento dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali per l’ anno 1980 è calcolato moltiplicando il contributo di adeguamento dell’ anno 1978, soggetto alle variazioni annuali di cui all’ Art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per il coefficiente 2,3; la misura dei contributi contemplata nell’ Art. 26 per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni è soggetta alla variazione di cui al predetto Art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
- L’ aumento percentuale di cui al primo comma dell’ Art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, si applica anche alle pensioni supplementari e alle pensioni inferiori al trattamento minimo, in sostituzione dell’ aumento di cui all’ Art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
- La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle pensioni di cui all’ Art. 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
- Per gli addetti ai servizi domestici, le retribuzioni orarie, contemplate dall’ Art. 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono aumentate, per l’ anno 1980, tenendo conto delle variazioni dell’ indice del costo della vita verificatesi nel 1979.
- Con effetto dal 1° gennaio 1979 gli ultimi due commi dell’ Art. 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, sono sostituiti dai seguenti:
- “In tutti gli altri casi i trattamenti di cui al primo comma sono a carico della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza piè remota o, in caso di pari decorrenza, della gestione che eroga la pensione di importo piè elevato. Qualora una delle pensioni sia a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, i trattamenti predetti sono a carico della gestione che eroga il trattamento in cifra fissa.
- Nei casi di concorso di piè pensioni a carico della stessa gestione i trattamenti di cui al primo comma spettano sulla pensione diretta.
- Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni integrate al trattamento minimo e alle pensioni ai superstiti con piè titolari”.
- All’ Art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è aggiunto, con effetto dal 1° gennaio 1979, il seguente comma:
- “Le disposizioni di cui ai precedenti terzo e quarto comma non si applicano alle pensioni ai superstiti con piè titolari” (1).
(1) Articolo sostituito dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 14-bis
- In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, con effetto dal 1° luglio 1980, gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica, di cui all’ Art. 19 della legge 30 aprile 1969, numero 153, e successive modificazioni ed integrazioni, e all’ Art. 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono aumentati in misura pari alla variazione percentuale del costo della vita, calcolato dall’ ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’ industria che si determina confrontando il valore medio dell’ indice relativo al semestre agosto 1979-gennaio 1980 con quello relativo al semestre febbraio 1979-luglio 1979.
- Con la stessa decorrenza, le pensioni alle quali si applica la norma di cui al terzo comma dell’ Art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, fissato per ciascun punto in lire 1.910 mensili, per il numero dei punti di contingenza che sono stati accertati per i lavoratori dell’ industria nei due trimestri relativi al periodo agosto 1979-gennaio 1980.
- Gli aumenti di pensione di cui al secondo comma del presente articolo non sono cumulabili con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La trattenuta deve, comunque, fare salvo l’ importo corrispondente al trattamento minimo di pensione.
- Gli aumenti di cui al presente articolo sono esclusi dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente decorrenza dal 1° gennaio dell’ anno 1981 (1).
(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 14-ter
- In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, per l’ anno 1980 e con effetto dal 1° gennaio 1980, l’ importo mensile della pensione sociale di cui all’ Art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato a L. 102.350. L’ importo predetto è comprensivo dell’ aumento derivante con effetto dal 1° gennaio 1980 dell’ applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni di cui all’ Art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni (1).
(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 14-quater
- In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, con effetto dal 1° maggio 1980 e limitatamente all’ anno 1980, ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia è attribuita una maggiorazione a titolo di anticipazione pari a L. 10.000 mensili.
- Le pensioni il cui ammontare risulti compreso tra l’ importo del trattamento minimo e l’ importo integrato dalla predetta maggiorazione, sono aumentate, ove sussista il diritto all’ integrazione al minimo, fino a raggiungere l’ importo complessivo determinato ai sensi del precedente comma.
- [In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, con effetto dal 1° luglio 1980 e limitatamente all’ anno 1980, ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità, vecchiaia e superstiti per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, qualora la pensione sia stata attribuita per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva non inferiore a 781, è attribuita una ulteriore maggiorazione a titolo di anticipazione pari a L. 10.000 mensili.] (1)
- [L’ importo mensile delle pensioni attribuite ai sensi del comma precedente, nel caso in cui risulti compreso tra l’ importo del trattamento minimo e l’ importo integrato dalla predetta maggiorazione, è aumentato, ove sussista il diritto all’ integrazione al minimo, fino a raggiungere l’ importo complessivo determinato ai sensi del precedente comma (2).] (3)
(1) Comma abrogato dall’ articolo 4, comma 8, della legge 15 aprile 1985, n. 140.
(2) Articolo aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
(3) Comma abrogato dall’ articolo 4, comma 8, della legge 15 aprile 1985, n. 140.
Art. 14-quinquies
- In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e della parificazione dei trattamenti di pensione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali a quelli dei lavoratori dipendenti, con effetto dal 1° luglio 1980 e limitatamente all’ anno 1980, l’ importo mensile del trattamento minimo di pensione a carico delle gestioni speciali dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è elevato a L. 142.950 mensili.
- La norma di cui al comma precedente si applica ai titolari di pensione di vecchiaia e di anzianità, ai titolari di pensione ai superstiti nonchè ai titolari di pensione di invalidità che abbiano raggiunto l’ età di pensionamento per vecchiaia prevista per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
- Ai titolari di pensione di invalidità integrata al minimo che non abbiano raggiunto l’ età di pensionamento per vecchiaia prevista per le gestioni speciali dei lavoratori autonomi è attribuito un aumento mensile pari a L. 10.000 con effetto dal 1° luglio 1980 e limitatamente all’ anno 1980 (1).
(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 14-sexies
- Agli oneri derivanti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per l’ anno 1980 dall’ applicazione degli articoli 14- bis e 14- quater del presente decreto, valutati in lire 1.517 miliardi si provvede: quanto a lire 700 miliardi elevando, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° marzo 1980 e fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1982, le aliquote contributive di cui al secondo e terzo comma dell’ Art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, rispettivamente dal 23,50 al 24,20 per cento, di cui il 17,05 per cento a carico dei datori di lavoro e dal 12 al 12,70 per cento, di cui il 9,05 per cento a carico dei datori di lavoro; e quanto a lire 817 miliardi con un contributo straordinario dello Stato di pari importo (1).
- Agli oneri derivanti alle gestioni speciali per i lavoratori autonomi per l’ anno 1980 dall’ applicazione degli articoli 14- bis e 14- quinquies del presente decreto, valutati in lire 688 miliardi, si provvede:
- quanto a lire 120 miliardi mediante un contributo capitario aggiuntivo di L. 72.000 a carico degli iscritti alla gestione speciale degli artigiani;
- quanto a lire 112 miliardi mediante un contributo capitario aggiuntivo di L. 72.000 a carico degli iscritti alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali;
- quanto a lire 456 miliardi relativi alla gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni: per lire 230 miliardi mediante un contributo capitario aggiuntivo di L. 60.000 annue per gli anni 1980, 1981 e 1982 a carico dei soli iscritti nei comuni non montani, e per lire 226 miliardi con un contributo straordinario dello Stato di pari importo.
- All’ onere derivante dall’ applicazione degli articoli 14- bis e 14- ter per i titolari di pensione sociale di cui all’ Art. 26 della legge 30 aprile 1965, n. 153, valutato per l’ anno finanziario 1980 in lire 172 miliardi, si provvede mediante corrispondente integrazione del contributo dovuto dallo Stato al Fondo sociale istituito presso l’ Istituto nazionale della previdenza sociale con la legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni.
- Al complessivo onere di lire 1.215 miliardi a carico dello Stato per l’ anno 1980 di cui ai commi precedenti si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’ anno medesimo, all’ uopo utilizzando per lire 637 miliardi l’ accantonamento “Sgravi contributivi disposti per il contenimento del costo del lavoro e dell’ inflazione” e per lire 578 miliardi l’ accantonamento “Sistemazione degli squilibri dei bilanci degli enti ospedalieri pubblici” (2).
(1) A norma dell’ articolo 10, comma 4, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al presente comma, sono prorogate fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1985. Vedi inoltre l’ articolo 22, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
(2) Articolo aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 14-septies
- Con decorrenza 1° luglio 1980 l’ importo mensile della pensione non reversibile spettante ai ciechi civili di cui all’ Art. 2 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, nonchè della pensione di invalidità di cui agli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, in favore dei mutilati e degli invalidi civili nei cui confronti sia stata accertata una totale o parziale inabilità lavorativa, nonchè l’ assegno mensile di assistenza per i sordomuti di cui all’ Art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, che viene definito “pensione non reversibile”, è elevato a L. 100.000 comprensive dell’ aumento derivante dall’ applicazione, nell’ anno 1980, della perequazione automatica prevista dall’ Art. 7 della legge 3 giugno 1975, n. 160.
- Le pensioni di cui al comma precedente sono erogate per intero anche ai ciechi civili, ai mutilati, agli invalidi civili e ai sordomuti ospiti di istituti o case di riposo.
- I benefici di cui ai commi primo e secondo sono estesi ai ciechi titolari di pensione di cui all’ Art. 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, minori di diciotto anni.
- Con decorrenza 1° luglio 1980 i limiti di redditi di cui agli articoli 6, 8 e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e successive modificazioni, sono elevati a Lire 5.200.000 annui, calcolati agli effetti dell’ IRPEF e rivalutabili annualmente secondo gli indici di valutazione delle retribuzioni dei lavoratori dell’ industria, rilevate dall’ ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.
- Con la stessa decorrenza di cui al comma precedente il limite di reddito per il diritto all’ assegno mensile in favore dei mutilati e degli invalidi civili, di cui agli articoli 3 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni ed integrazioni, è fissato in lire 2.500.000 annui, calcolati agli effetti dell’ IRPEF con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte.
- Il limite di reddito di cui al comma precedente sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell’ industria rilevate dall’ ISTAT agli effetti della scala mobile sui salari.
- Sono abrogate le disposizioni legislative incompatibili.
- All’ onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 45 miliardi per l’ anno 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’ anno finanziario medesimo, utilizzando parzialmente l’ accantonamento “Potenziamento del Corpo della guardia di finanza”.
- Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (1).
(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 14-octies
- Per assicurare la tempestiva attuazione della legge 7 febbraio 1979, n. 29, e del presente decreto-legge, il limite massimo delle prestazioni oltre l’ orario normale di cui all’ Art. 8, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, è elevato per il personale dell’ INPS, e limitatamente all’ anno 1980, a 400 ore (1).
(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 14-nonies
- Nel primo comma dell’ articolo unico della legge 24 dicembre 1979, n. 669, le parole: “spettano per gli anni 1980 e 1981” sono sostituite dalle seguenti: “spettano per gli anni 1979, 1980 e 1981” (1).
(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 15
- Nei confronti dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendeme di terzi alla data del 31 dicembre 1978, aventi diritto all’ indennità integrativa speciale a norma delle disposizioni vigenti alla data stessa, il divieto di cumulo di cui al primo comma dell’ Art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, si applica limitatamente agli incrementi dell’ indennità stessa accertati dal 1° gennaio 1979 in poi (1).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 29 aprile 1992, n. 204 (in Gazz. Uff., 6 maggio, n. 19), ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non determina la misura della retribuzione, oltre la quale diventano operanti l’ esclusione e il congelamento dell’ indennità integrativa speciale.
Art. 16
- A modifica del termine stabilito all’ Art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, i versamenti da parte degli enti indicati nello stesso articolo e nel decreto ministeriale 23 febbraio 1979, devono essere effettuati entro trenta giorni dalla data di esazione.
- La maggiorazione dell’ interesse di dilazione e di differimento di cui all’ Art. 23 della stessa legge 21 dicembre 1978, n. 843, è fissata nella misura di tre punti e decorre dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto Art. 23 (1).
- Agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico e agli istituti psichiatrici delle amministrazioni provinciali non si applicano le disposizioni di cui all’ Art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (2).
(1) Comma sostituito dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
(2) Comma aggiunto dall’ articolo 1, comma 4, del D.L. 1° luglio 1980, n. 286, convertito in legge 13 agosto 1980, n. 444.
Art. 17
- In previsione del riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori marittimi, a decorrere dal 1° gennaio 1980 a favore dei lavoratori iscritti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara sono dovuti i soli contributi previsti per gli iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie e della Cassa unica assegni familiari, gestite dall’ INPS
- I contributi di cui al comma precedente sono dovuti sulla retribuzione determinata ai sensi dell’ Art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con le eccezioni di cui al comma successivo.
- Per le aziende esercenti la pesca e per i piloti dei porti, limitatamente all’ anno 1980, i contributi di cui al primo comma verranno determinati sulla base delle retribuzioni vigenti nel settore per l’ anno 1979, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall’ Art.15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 (1).
- I contributi di cui al primo comma verranno riscossi secondo le norme, le modalità e con le sanzioni previste per la generalità dei datori di lavoro, salve le particolarità di cui ai punti che seguono:
- obbligo di accensione, per le aziende armatoriali, di distinte posizioni contributive per ciascuna unità navale, previa istituzione e tenuta di un corrispondente libro paga;
- obbligo per le aziende stesse di effettuare il versamento dei contributi con periodicità mensile, entro sessanta giorni dalla scadenza del mese cui i contributi medesimi si riferiscono;
- mantenimento, a tutela dei crediti contributivi delle disposizioni concernenti i privilegi speciali e le garanzie, sia di ordine sostanziale che processuale, previsti dalla normativa vigente nella Cassa nazionale per la previdenza marinaia;
- ai fini della conservazione del privilegio speciale previsto dal codice della navigazione e delle conseguenti azioni legali, i contributi, fino alla data di trascrizione dell’ atto di vendita della nave, vengono calcolati, immediatamente in difetto di denunzia contributiva sino a tale data, con riferimento alle precedenti denunzie contributive che risultino presentate;
- sono abrogate tutte le disposizioni riguardanti l’ emissione di ordini di pagamento e la riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali da parte della Cassa nazionale per la previdenza marinara, con riferimento ai contributi dovuti per periodi successivi al 31 dicembre 1979;
- resta ferma, per le aziende armatoriali l’ esclusione dal versamento delle addizionali contributive di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 30 ottobre 1955, n. 1079, 20 maggio 1975, n. 164, e successive modificazioni e proroghe;
- le prestazioni dovute, in favore degli iscritti alle gestioni della Cassa nazionale per la previdenza marinara, continuano ad essere determinate e corrisposte in attesa del riordinamento del settore, sulla base della vigente normativa.
(1) Comma sostituito dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 18
- A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1980 il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati, soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, per i lavoratori a domicilio, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in lire seimila.
- L’ ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell’ Art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l’ arrotondamento alle dieci lire per eccesso.
Art. 19
- Le disposizioni contenute nell’ Art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, non si applicano nei confronti dei direttori didattici e degli insegnanti elementari e di scuola materna di ruolo dipendenti dai provveditorati agli studi.
- Il termine previsto dal secondo comma dell’ Art. 2 del decreto-legge 27 giugno 1979, n. 243, convertito con modificazioni, nella legge 20 luglio 1979, n. 290, per la presentazione all’ Istituto nazionale della previdenza sociale delle denunce nominative del restante personale di ruolo e non di ruolo della scuola è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1980, per le denunce relative all’ anno 1978, ed al 31 dicembre 1980, per le denunce relative all’ anno 1979.
Art. 20
- [ All’ Art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, dopo il quarto comma, il seguente:
- “Le regioni possono assegnare parte dei predetti beni in uso all’ INPS, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonchè al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell’ impiego” (1).] (2)
(1) Articolo sostituito dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
(2) Articolo abrogato dall’ articolo 5, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 155.
Art. 21
- Per l’ anno 1980, l’ Istituto nazionale della previdenza sociale proseguirà l’ erogazione delle prestazioni termalistiche secondo la normativa di cui agli articoli 45, 81 e 83 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed i relativi criteri di attuazione.
- Per il finanziamento delle prestazioni di cui al comma precedente si applicano anche per l’ anno 1980 le disposizioni previste per l’ anno 1979 dall’ Art. 52, quarto comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 22
- In attesa del riordino organico di tutta la materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1979 e fino al 31 dicembre 1980 le aliquote complessive della contribuzione per l’ assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese di cui all’ Art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito, con modificazioni nella legge 7 aprile 1977, n. 102, delle imprese di cui all’ Art. 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall’ Art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 502, nonchè delle imprese di cui all’ Art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 92, sono ridotte di quattro punti percentuali per il personale maschile e dieci punti percentuali per il personale femminile (1) (2).
- L’ espressione “imprese manifatturiere ed estrattive” di cui all’ Art. 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977, n. 102, deve intendersi comprensiva delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico (3).
- Le riduzioni di cui al primo comma operano nel limite dei contributi dovuti per la parte a carico delle imprese agli enti pubblici gestori dell’ assicurazione obbligatoria contro le malattie. Sono esclusi dal beneficio i contributi dovuti per gli apprendisti (4).
- Il contributo a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo ed oltre gli stretti di cui all’ Art. 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, modificato dall’ Art. 11 della legge 14 maggio 1976, n. 389, è prorogato fino al 31 dicembre 1980 (5).
- All’ onere derivante dall’ applicazione del presente articolo, valutato per l’ anno 1980 in lire 2.038 miliardi, si provvede mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’ anno finanziario medesimo.
- Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio allo stato di previsione dell’ entrata ed a quelli della spesa del bilancio dello Stato.
(1) Comma modificato dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
(2) A norma dell’ articolo 1, comma 4, della legge 28 novembre 1980, n. 782, come modificato dall’ articolo 1, del D.L. 28 luglio 1981, n. 395 e dall’ articolo 1, del D.L. 16 novembre 1981, n. 646, il termine del 31 dicembre 1980, di cui al presente comma, è prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1981.
(3) Comma aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
(4) Comma sostituito dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
(5) A norma dell’ articolo 1, comma 4, della legge 28 novembre 1980, n. 782, come modificato dall’ articolo 1, del D.L. 28 luglio 1981, n. 395 e dall’ articolo 1, del D.L. 16 novembre 1981, n. 646, il termine del 31 dicembre 1980, di cui al presente comma, è prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1981.
Art. 23
- [Con effetto dal 1° gennaio 1980 ai possessori di redditi di lavoro dipendente e dei redditi di cui all’ Art. 4, primo comma, lettera a ), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, che da soli o con altri redditi non eccedono l’ ammontare complessivo annuo lordo di L. 2.500.000 compete, in aggiunta alle detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 dello stesso decreto e di cui all’ Art. 59 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, un’ ulteriore detrazione d’ imposta di L. 28.000 annue rapportate al periodo di lavoro nell’ anno. La detrazione trova applicazione anche agli effetti del penultimo comma dell’ Art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (1).] (2)
(1) Articolo sostituito dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
(2) Articolo abrogato dall’ articolo 3, comma 2, della legge 24 aprile 1980, n. 146, con effetto dal 1° gennaio 1980.
Art. 23-bis
- Agli istituti, enti, ospedali e presidi delle unità sanitarie locali che istituzionalmente erogano prestazioni del Servizio sanitario nazionale o di assistenza sociale, anche in regime convenzionale, si applicano le norme di cui all’ Art. 7 della legge 11 giugno 1974, n. 252, purchè non abbiano fini di lucro ed assicurino un trattamento per carichi di famiglia non inferiore a quello previsto per gli assegni familiari dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (1).
(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 23-ter
- Le regioni, con la collaborazione delle unità sanitarie locali ove operanti, verificano entro il 31 ottobre 1980 la situazione complessiva dei conti consuntivi degli enti ospedalieri e delle amministrazioni provinciali per rette dovute e non pagate e relativi interessi per ricoveri in istituti psichiatrici alla chiusura dell’ esercizio 1979, attraverso una revisione straordinaria delle partite dei residui attivi e passivi ed un accertamento dell’ effettiva consistenza dei debiti e dei crediti esistenti al 31 dicembre 1979 (1).
- La situazione dei debiti e dei crediti di cui al precedente comma, prima della verifica delle regioni, è dalle medesime sottoposta ai collegi dei revisori, ove costituiti e in carica alla data del 31 dicembre 1979, degli enti ospedalieri interessati. I predetti collegi dei revisori, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta delle regioni, provvedono ad attestare la corrispondenza dei residui passivi ad obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonchè a verificare la sussistenza del titolo giuridico della eventuale eliminazione dei residui attivi (2).
- Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, udito il Consiglio sanitario nazionale, sono stabilite le modalità per l’ erogazione, attraverso le regioni, delle somme necessarie alla definitiva estinzione di tutte le passività pregresse accertate con la verifica prevista dal precedente comma fino alla concorrenza dei disavanzi di amministrazione risultanti dai conti consuntivi alla data del 31 dicembre 1979.
- Per l’ estinzione delle suddette passività viene iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’ anno 1980 la somma di lire 1500 miliardi.
- Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l’ anno medesimo, all’ uopo utilizzando l’ accantonamento “Sistemazione degli squilibri dei bilanci degli enti ospedalieri pubblici (3).
(1) Comma modificato dall’ articolo 10, comma 1, del D.L. 1° luglio 1980, n. 285, come modificato dalla legge 8 agosto 1980, n. 441, in sede di conversione.
(2) Comma aggiunto dall’ articolo 10, comma 2, del D.L. 1° luglio 1980, n. 285, come modificato dalla legge 8 agosto 1980, n. 441, in sede di conversione.
(3) Articolo aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 23-quater
- I datori di lavoro che, entro il 30 giugno 1980, provvedono, secondo le modalità stabilite dall’ Istituto nazionale della previdenza sociale, a regolarizzare la propria posizione debitoria, relativa a periodi di paga fino al 31 dicembre 1979, con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali attualmente amministrate dallo stesso Istituto, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni amministrative e di ogni altra somma od onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui all’ Art. 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravio degli oneri sociali, e con la sola esclusione delle spese di giudizio.
- La procedura di cui sopra trova applicazione anche in fase di contenzioso ed anche nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle rate non ancora versate.
- Il beneficio di cui al presente articolo non trova applicazione per i contributi riscossi a mezzo ruoli esattoriali (1) (2).
(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
(2) A norma dell’ articolo 1, comma 1, del D.L. 1° luglio 1980, n. 286, come modificato dall’ articolo 27, della legge 23 aprile 1981, n. 155, il termine di cui al presente articolo è prorogato al 31 maggio 1981.
Art. 23-quinquies
- Gli adempimenti per l’ accertamento, la riscossione ed il recupero in via giudiziale dei contributi sociali di malattia e di ogni altra somma ad essi connessa relativi ai periodi fino al 31 dicembre 1979 sono affidati all’ Istituto nazionale della previdenza sociale.
- É abrogato il terzo comma dell’ Art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
- L’ INPS provvede al riparto delle somme di cui al primo comma fra le gestioni interessate secondo le norme vigenti nel periodo al quale le somme stesse si riferiscono.
- Per le azioni di surrogazione di cui all’ Art. 1916 del codice civile, riferite agli anni 1979 e precedenti, l’ INPS subentra ai disciolti enti mutualistici a decorrere dal 30 aprile 1980 dal 60° giorno successivo all’ entrata in vigore della presente legge.
- Ai contributi di cui all’ Art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovuti per i lavoratori dipendenti, si applica il termine di prescrizione stabilito dall’ Art. 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
- La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle prescrizioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (1).
(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 24
- Per l’ attuazione dei compiti attribuiti al Ministero della sanità nell’ ambito del Servizio sanitario nazionale, il personale di cui all’ Art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in servizio presso il Ministero della sanità, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, unitamente al personale che sarà assegnato entro il limite massimo di 100 unità con le procedure previste dall’ Art. 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349, per le esigenze della programmazione sanitaria nazionale, dell’ ufficio per l’ attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell’ assistenza sanitaria di cui all’ Art. 37 della stessa legge, è trasferito, dal 1° luglio 1980, al Ministero medesimo in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618 (1).
- Può essere altresì destinato al Ministero della sanità il personale di cui al terzo comma dell’ Art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
- In attesa che si provveda al riordinamento del Ministero della sanità, ai sensi dell’ Art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, detto personale è inquadrato in apposito ruolo speciale da istituire con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale; con lo stesso decreto, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL, sarà stabilita l’ equiparazione tra le qualifiche dell’ ordinamento statale e le posizioni del personale trasferito, fermo restando il trattamento economico e normativo previsto dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e relativi accordi sindacali.
- Gli oneri relativi al personale trasferito, valutati in lire 3 miliardi per il periodo 1° agosto-31 dicembre 1980, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. A tal fine viene corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto per il capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (2) (3).
(1) A norma dell’ articolo 14, del D.L. 1° luglio 1980, n. 285, convertito in legge 8 agosto 1980, n. 441, il termine di cui al presente comma, è fissato al 1° agosto 1980.
(2) Comma sostituito dall’ articolo 14, del D.L. 1° luglio 1980, n. 285, convertito in legge 8 agosto 1980, n. 441.
(3) Articolo sostituito dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 24-bis
- In attuazione dei compiti attribuiti all’ Istituto superiore di sanità dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare dagli articoli 6, 9, 27 e 58, i posti in organico previsti nei quadri I, II e III della tabella B , annessa alla legge 7 agosto 1973, n. 519, sono aumentati rispettivamente del venticinque per cento, del cinquanta per cento e del dieci per cento.
- É istituito un posto di dirigente generale, con funzione di direttore dei servizi amministrativi e del personale dell’ Istituto superiore di sanità.
- I posti previsti nella tabella XIX, quadro I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono rideterminati in tre unità nella qualifica di dirigente superiore, con funzione di capo servizio, e in dieci unità nella qualifica di primo dirigente, con funzione di direttore di divisione. Alla copertura dei posti complessivamente vacanti nella qualifica di primo dirigente si provvede ai sensi dell’ Art. 1 della legge 30 settembre 1978, n. 583.
- All’ onere derivante dall’ attuazione del presente articolo, nell’ anno finanziario 1980, si provvede a carico del capitolo 4501 dello stato di previsione del Ministero della sanità, per il medesimo anno finanziario.
- Il quinto comma dell’ Art. 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è abrogato.
- I posti portati in aumento, esclusi quelli delle carriere direttive, sono attribuiti agli idonei dei concorsi, già banditi, che saranno portati a termine entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (1).
(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 24-ter
- I benefici previsti dal decreto delegato di cui al quinto comma, lettera c ), dell’ Art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono estesi, limitatamente alle qualifiche o posizioni funzionali iniziali, al personale degli enti locali, degli enti ospedalieri, degli enti mutualistici e di altri enti soppressi, da trasferire alle unità sanitarie locali, in servizio continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
- Il personale della Croce rossa italiana, comunque in servizio all’ atto dell’ entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, presso i centri trasfusionali di istituzioni sanitarie pubbliche, è immesso nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale di cui al quarto comma, n. 1), dell’ Art. 47 della predetta legge, previo concorso riservato per titoli da espletarsi dall’ amministrazione di appartenenza e purchè in possesso dei requisiti, fatta eccezione per i limiti di età, prescritti per l’ ammissione ai pubblici concorsi.
- Detti concorsi riservati possono essere espletati dalla regione competente per territorio ove l’ amministrazione di competenza non abbia provveduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (1) (2).
(1) Comma aggiunto articolo 5-bis, comma 1, del D.L. 1° luglio 1980, n. 285, come modificato dalla legge 8 agosto 1980, n. 441, in sede di conversione.
(2) Articolo aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 24-quater
- Gli oneri relativi alle competenze spettanti al personale comandato presso l’ Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell’ Art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono a carico dell’ Istituto medesimo che provvederà direttamente al pagamento delle competenze stesse al personale interessato.
- Nel termine di sei mesi dalla data del provvedimento di comando adottato dai commissari liquidatori, il personale di cui al comma precedente è trasferito all’ INPS e iscritto in apposito ruolo speciale in attesa della rideterminazione delle dotazioni organiche che sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione dell’ Istituto nazionale della previdenza sociale in conseguenza del trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse (1).
(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 24-quinquies
- Il personale indicato al settimo comma dell’ Art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè quello comunque in servizio presso le amministrazioni pubbliche diverse dalle regioni o dagli enti locali territoriali in base alle leggi 17 agosto 1974, n. 386, e 29 giugno 1977, n. 349, è assegnato ad amministrazioni pubbliche, comprese quelle statali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le amministrazioni interessate.
- Con lo stesso decreto il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, disciplinerà l’ assegnazione agli enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70, del personale di cui al primo comma nonchè di quello provvisoriamente assegnato ai ruoli unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, in base alla legge 21 ottobre 1978, n. 641, in armonia con le norme previste dall’ Art. 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e dell’ Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.
- Espletate le procedure di cui al comma precedente, il personale che non avrà trovato collocazione presso gli enti pubblici di cui alla tabella A della legge 20 marzo 1975, n. 70, è inquadrato, non oltre il 31 dicembre 1980, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri in distinti ruoli speciali sulla base di apposite tabelle di equiparazione da fissare, sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL.
- Fino alla data del definitivo inquadramento, a detto personale continua ad applicarsi il trattamento economico, normativo e di fine servizio previsto dalle leggi e dagli ordinamenti degli enti di provenienza, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509.
- All’ istituzione dei ruoli si provvede per ogni Ministero con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro e, per le altre amministrazioni pubbliche, con atto dei competenti organi deliberanti.
- Gli oneri relativi al personale trasferito alle amministrazioni statali, valutati, per il secondo semestre dell’ anno 1980, in lire 5 miliardi, sono a carico della gestione di liquidazione, assunta dal Ministero del tesoro ai sensi dell’ Art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A tal fine viene corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto al capitolo 5941 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (1).
(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 25
- [L’ inizio di atti destinati a promuovere il procedimento, d’ ufficio o a domanda, per il riconoscimento del carattere scientifico di istituti pubblici, nel cui ambito si svolga attività di ricerca scientifica unitamente alla attività di ricovero e cura, determina per tali enti, anche se ospedalieri, la sospensione dell’ applicabilità delle norme, di cui agli articoli 61 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in particolare di quelle concernenti il trasferimento delle funzioni, dei beni e delle attrezzature, fino a che non sia concluso il procedimento di riconoscimento di cui all’ Art. 42 della medesima legge.
- Gli enti soggetti al procedimento di riconoscimento e quelli per i quali sia intervenuto il decreto di riconoscimento possono devolvere i propri redditi patrimoniali, ove sussistano, alle attività di ricerca scientifica.] (1)
(1) Articolo soppresso dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 26
- I contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, già scaduti o che vengano a scadenza entro il 31 dicembre 1980, sono prorogati a tale data (1).
- Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti, a tempo pieno, ad un’ attività lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l’ assunzione (2).
- Con effetto dal 15 gennaio 1980 le amministrazioni centrali, le regioni e gli enti pubblici non economici non possono predisporre nuovi programmi o progetti ai sensi dell’ Art. 26 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni. L’ attuazione dei programmi o dei progetti finanziati dal CIPE ai sensi dell’ Art. 25 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, deve avere inizio non oltre il 31 marzo 1980. Per i progetti la cui esecuzione non sia stata iniziata entro il 31 marzo 1980, decade la delibera del relativo finanziamento adottata dal CIPE.
- [In riferimento alle ripartizioni effettuate dal CIPE delle somme recate dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative anche in conto residui, tra le suddette ripartizioni, in relazione a modifiche disposte dal CIPE medesimo.] (3)
(1) Comma sostituito dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione e dall’ articolo 1, del D.L. 21 giugno 1980, n. 268, convertito in legge 8 agosto 1980, n. 439.
(2) Comma aggiunto dall’ articolo 1, del D.L. 21 giugno 1980, n. 268, convertito in legge 8 agosto 1980, n. 439.
(3) Comma soppresso dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 26-bis
- La durata di esecuzione dei progetti specifici di servizi socialmente utili, predisposti dalle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, è, in ogni caso, stabilita in ventiquattro mesi. La residua durata dei progetti specifici è utilizzata precipuamente per le attività di formazione dei giovani (1).
(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 26-ter
- Entro i trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici i giovani sono ammessi a sostenere un esame di idoneità per l’ immissione nei ruoli delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo.
- I giovani sono ammessi esclusivamente all’ esame relativo alla qualifica iniziale di ciascuna carriera cui è equiparabile la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l’ assunzione.
- L’ esame si effettua per ogni progetto specifico e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dal giovane durante l’ esecuzione del progetto, nonchè in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio.
- I requisiti per l’ ammissione all’ esame di idoneità e le modalità di svolgimento dello stesso sono determinati per ciascuna amministrazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente, con riferimento a quelli previsti dalle norme vigenti per l’ accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego. Con lo stesso decreto è determinata, altresì, l’ equiparazione di cui al secondo comma del presente articolo.
- Con il decreto indicato al comma precedente, viene altresì disciplinata l’ ammissione all’ esame di idoneità degli impiegati di ruolo in servizio presso ciascuna amministrazione, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale è indetto l’ esame, semprechè siano in possesso del titolo di studio richiesto per l’ ammissione all’ esame stesso. Gli impiegati che hanno superato l’ esame di idoneità sono iscritti, in base al punteggio riportato, nella graduatoria prevista dall’ Art. 26- quater . Fino alla data di immissione nella nuova carriera, con le procedure previste dall’ art 26- quinquies , gli impiegati stessi conservano a tutti gli effetti la posizione di ruolo posseduta (1).
(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 26-quater
- I giovani che hanno superato l’ esame previsto nell’ articolo precedente sono iscritti in graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione e continuano a svolgere la propria attività presso la stessa amministrazione con rapporti di lavoro a tempo indeterminato fino all’ immissione nei ruoli di cui all’ articolo successivo.
- L’ iscrizione nella graduatoria avviene secondo l’ ordine cronologico determinato dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico. Il punteggio riportato nell’ esame determina l’ ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per l’ esecuzione dello stesso progetto specifico o di progetti specifici che abbiano avuto inizio nella stessa data. In caso di parità di punteggio l’ ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell’ Art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
- Al personale di cui al primo comma del presente articolo è attribuito, fino all’ immissione nei ruoli, il trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato, nonchè il relativo trattamento assistenziale e previdenziale. Al personale stesso continua ad essere corrisposto il trattamento retributivo base minimo previsto per i dipendenti dello Stato addetti alle stesse o ad analoghe mansioni (1).
(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 26-quinquies
- Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il 50 per cento dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, che hanno realizzato progetti specifici, è riservato ai giovani iscritti nelle graduatorie previste nell’ articolo precedente fino all’ esaurimento delle stesse e comunque fino al termine di tutti i progetti specifici avviati presso le stesse amministrazioni.
- Il 50 per cento dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che non hanno realizzato progetti specifici o hanno esaurito le graduatorie di cui all’ articolo precedente è coperto attingendo dalle graduatorie delle altre amministrazioni. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri competenti e le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative, sono emanate le relative disposizioni di attuazione, che faranno salvo, in ogni caso, l’ ordine di iscrizione dei giovani nelle graduatorie.
- Le amministrazioni di cui al comma precedente, in relazione ai propri compiti istituzionali, possono richiedere ai giovani provenienti dalle altre amministrazioni la frequenza di appositi corsi di formazione.
- Nel quadro delle determinazioni di indirizzo adottate dal Parlamento in ordine alla ristrutturazione delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, ed in relazione alle effettive esigenze funzionali il Governo provvederà a presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un disegno di legge diretto alla revisione delle dotazioni organiche delle amministrazioni stesse (1).
(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 26-sexies
- Le disposizioni di cui agli articoli 26 e seguenti si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, hanno stipulato convenzioni ai sensi dell’ art. 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (1).
(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 26-septies
- Le disposizioni di cui agli articoli 26-ter e seguenti del presente decreto-legge hanno valore di norme di principio e di indirizzo per le regioni che provvederanno a disciplinare, con propria legge, l’ istituzione di graduatorie uniche regionali e l’ ammissione dei giovani anche in enti diversi da quelli presso i quali hanno prestato attività anche nelle forme previste dall’ Art. 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285.
- Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, sono autorizzate, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione a particolari esigenze e dove la media degli iscritti nelle liste speciali di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, superi la media nazionale, a ricoprire un’ aliquota dei posti disponibili nei propri ruoli con giovani iscritti nelle graduatorie istituite, ai sensi del comma precedente, presso le regioni in cui territori in tutto o in parte siano compresi tra quelli indicati nell’ Art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, previo assenso degli interessati e salvo, in ogni caso, l’ ordine di iscrizione in tali graduatorie.
- Le disposizioni di cui agli articoli 26 e seguenti del presente decreto-legge si applicano anche ai giovani assunti dall’ Istituto nazionale della previdenza sociale. Le relative norme di attuazione saranno adottate dal consiglio di amministrazione dell’ Istituto stesso con delibera soggetta ad approvazione ai sensi dell’ Art. 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (1).
(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 26-octies
- All’ onere derivante dall’ applicazione degli articoli 26 e seguenti, valutato in lire 140 miliardi per l’ anno 1980, si provvede a carico degli stanziamenti disposti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
- Il Ministro del tesoro, in riferimento alle ripartizioni effettuate dal CIPE delle somme recate dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, anche in conto residui, tra le suddette ripartizioni, in relazione a modifiche disposte dal CIPE medesimo (1).
(1) Articolo aggiunto dall’ articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, in sede di conversione.
Art. 27
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.