Assistenza disabili – scelta della sede di lavoro – L. 104/1992 | ADLABOR
La legge in oggetto prevede una serie di benefici per le persone che assistono soggetti con disabilità. In particolare, l’art. 33 co. 5 della L. 104/1992 specifica che “il lavoratore ha il diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere…”. Ma non sussiste un obbligo di accettare la richiesta di trasferimento del dipendente. Infatti, la dottrina maggioritaria, e così anche la giurisprudenza, hanno interpretato l’ove possibile quale possibilità del lavoratore, che avrà quindi la facoltà di domandare un tale trasferimento, e non come un diritto inderogabile dello stesso. Pertanto, l’azienda potrà declinare la richiesta adducendo ragioni di ordine tecnico, economico ed organizzativo. In altri termini, il diritto di scelta, non può farsi valere allorquando l’esercizio del diritto stesso veda a ledere le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro.
In questo senso la giurisprudenza:
Corte di Cassazione del 3 novembre 2010, n. 22323
“Il riconoscimento in favore del genitore o del familiare lavoratore dell’handicappato del diritto di scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso presuppone, oltre agli altri requisiti esplicitamente previsti dalla legge, sia l’attualità dell’assistenza (della quale il legislatore si è preoccupato di evitare interruzioni) sia la compatibilità con l’interesse comune. Infatti, com’è dimostrato anche dalla presenza dell’inciso: “ove possibile”, secondo il legislatore il diritto alla effettiva tutela dell’handicappato – al cui perseguimento devono partecipare lo Stato, le Regioni e gli altri enti locali, nel quadro dei principi posti dalla legge in argomento – non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in misura consistente le esigenze economiche e organizzative del datore di lavoro…”. (Cass 29/08/2002, n. 12692, Cass. n. 829/2001, e varie altre successive sostanzialmente conformi).
Sul punto inoltre, la giurisprudenza dispone che il trasferimento sia condizionato all’esistenza di posti vacanti presso la sede di destinazione (C. Stato, Sez. III, 26 settembre 2000, n. 1623), specificando come la prova della disponibilità di posti competa al lavoratore (T. Roma 9 luglio 2001, MGL, 2002, 45).
Naturalmente dovrà essere valutata con particolare attenzione la richiesta del lavoratore e l’eventuale rifiuto dovrà essere oggettivamente motivato con ragioni rilevanti.
A cura di Serena Pulinetti