Ferie e malattia durante il periodo di prova | ADLABOR

Il lavoratore in prova che, dopo un breve periodo dall’assunzione, fruisce di un periodo di malattia non è licenziabile per mancato superamento della prova.

La Corte di Cassazione, con sentenza 25 settembre 2015, n. 19043 ha affermato che la malattia e l’infortunio sospendono il periodo di prova.

Secondo la Suprema Corte, il decorso di un periodo di prova determinato nella misura di un complessivo arco temporale deve ritenersi escluso, in relazione ai giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del patto stesso, quali la malattia, l’infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero, la sospensione dell’attività del datore di lavoro e il godimento delle ferie annuali.

Questo perché la funzione del periodo di prova concordato tra le parti, è quella di consentire alle parti di verificare la convenienza della collaborazione reciproca che non è però accertabile in presenza di circostanze sopravvenute quali la malattia, l’infortunio, le ferie, etc. .

Nell’ipotesi di fruizione delle ferie annuali in corso di prova, questa “si prolunga per i giorni fruiti dal lavoratore a meno che la loro fruizione non fosse stata preventivamente prevista all’interno del patto” (Cass. 5.11.2007, n. 23061; Cass. 13.9.2006, n. 19558). Tale principio è analogamente applicabile anche in caso di sopravvenuta malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, etc. .

Al contrario, il periodo di prova decorre e non è sospeso dalle eventuali mancate prestazioni lavorative, inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività.

Il principio della sospensione del periodo di prova, in presenza di eventi sopravvenuti e non prevedibili, trova però applicazione solo nel caso in cui la contrattazione collettiva non preveda diversamente, potendo le parti collettive attribuire od escludere rilevanza sospensiva del periodo di prova a specifici eventi che si verifichino durante il periodo medesimo.


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