Il Garante per la privacy ha autorizzato l’utilizzo del “cartellino digitale” che si timbra con un’applicazione installata sullo smartphone con provvedimento n. 350 dell’8 settembre 2016 | ADLABOR
Per rilevare l’inizio e la fine dell’attività lavorativa dei dipendenti «fuori sede» o impiegati presso altre ditte in modo piè semplice, in presenza di determinate condizioni, si potrà chiedere ai propri dipendenti di utilizzare una particolare applicazione installata sul dispositivo smartphone che sfrutta l’uso dei dati di geolocalizzazione per registrare la posizione dell’utente.
Nella fattispecie considerata dal Garante, stante la tipologia di attività svolta dalle società di selezione del personale e di somministrazione che hanno sottoposto la richiesta di verifica preliminare di tale innovativa procedura al Garante, quest’ultimo ha ritenuto lecite le finalità del prospettato trattamento che consente di realizzare significativi risparmi di gestione, nonché di semplificare ed incrementare l’efficienza e la certezza dell’attività di rilevazione delle presenze dei lavoratori somministrati, anche in vista di possibili abusi.
Il Garante, dopo aver verificato il funzionamento dell’applicazione, ha però posto dei limiti all’utilizzo di detta procedura digitale di rilevazione delle presenze.
In primo luogo, l’installazione di tale particolare applicazione destinata alla rilevazione delle presenze dovrà rimanere comunque subordinata alla volontà del lavoratore: chi non vorrà timbrare con il sistema «digitale» dovrà essere messo in condizione di poter utilizzare i metodi tradizionali.
Inoltre, secondo il Garante il sistema deve essere perfezionato per assicurare la privacy ai dipendenti, e bisognerà tenere conto dei possibili errori nell’accuratezza dei sistemi di localizzazione ed adottare determinate misure per tutelare i diritti dei lavoratori interessati consistenti in particolare nel:
- cancellare il dato relativo alla posizione del lavoratore, avendo verificato preventivamente l’associazione tra le coordinate geografiche della sede di lavoro e la posizione del lavoratore, conservando, eventualmente, il solo dato relativo alla predetta sede di lavoro, alla data e all’orario cui si riferisce la timbratura;
- configurare il sistema in modo tale che sul dispositivo sia posizionata un’icona che indichi che la funzionalità di localizzazione è attiva per assicurare la piena consapevolezza all’utente;
- adottare specifiche misure idonee a garantire che l’applicativo installato sul dispositivo del dipendente non possa effettuare trattamenti di dati ultronei (es. dati relativi al traffico telefonico, agli sms, alla posta elettronica o alla navigazione in internet o altro).
Infine, il Garante prescrive come condizioni necessarie per l’utilizzo di tale procedura quella di procedere alla notificazione al Garante e di fornire ai dipendenti un’informativa completa, circa tutti gli elementi del nuovo sistema: tipologia dei dati, finalità e modalità del trattamento, tempi di conservazione, natura facoltativa del conferimento, soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di responsabili o incaricati del trattamento. oltre che di effettuare la designazione di incaricati e responsabili, di adottare le misure di sicurezza previste ex lege, di predisporre misure al fine di garantire agli interessati l’esercizio dei diritti previsti dagli artt. 7 ss. del Codice della Privacy.
Per consultare il Provvedimento del Garante della Privacy n. 350 dell’8 settembre 2016, clicca qui:http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5497522