Cessione della sola licenza – non comporta la procedura per la cessione di azienda | ADLABOR

Non avrà luogo l’applicazione della procedura dell’articolo 47 della legge 428/1990 in materia di trasferimenti di azienda qualora si proceda a cedere soltanto la licenza e non un’azienda.

A tale soluzione si perviene partendo dal concetto di azienda che, nel codice civile all’art. 2555 è così definito: “l’azienda è il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.

I negozi traslativi dell’azienda sono poi regolamentati dagli artt. 2556 e segg. c.c.

Sotto il profilo lavoristico il trasferimento d’azienda è disciplinato dall’articolo 2112 del codice civile che prevede specifiche garanzie per i lavoratori dipendenti dell’azienda oggetto di cessione.

Nel nostro ordinamento è stata poi recepita, dall’articolo 47 legge 428/1990, una disciplina comunitaria la quale ha stabilito che, in caso di trasferimento d’azienda attuato da imprese con più di 15 dipendenti, debba essere attivata una procedura di consultazione sindacale, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte dell’azienda e cioè un ramo.

Il concetto di ramo d’azienda è stato poi identificato dalla giurisprudenza come “un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un’attività volta alla produzione di beni o servizi”.

Pertanto, nel caso in cui sia oggetto di trasferimento un’azienda, od un ramo d’azienda, che occupi più di 15 dipendenti (è sufficiente che almeno uno dei due soggetti, cedente o cessionario, abbia più di 15 dipendenti) occorre attivare la procedura di consultazione sindacale.

Nel caso in cui oggetto di trasferimento siano delle licenze ovvero altri beni, ma non un’azienda o un ramo intesi come sopra indicato, si ritiene che non si possa identificare quanto è oggetto di traslazione come un ramo d’azienda in senso lavoristico, in quanto la mancanza di dipendenti impedisce di configurare tale entità come organizzata, autonoma e sufficiente per espletare concretamente un’attività produttiva o commerciale.

Peraltro la lettura dell’articolo 47 legge 428/1990 lascia intendere che la procedura ivi prevista concerne, sostanzialmente, l’indicazione delle conseguenze che avrebbero i lavoratori dipendenti dell’azienda oggetto di traslazione.

Nel caso in cui non vi siano dipendenti appare evidente che la procedura di consultazione sindacale non avrebbe ragion d’essere.

Non vi sono riscontri giurisprudenziali in materia in quanto appare pacifico che, in caso di mancanza di dipendenti in entrambe le aziende, la cedente e la cessionaria, ovvero di un numero di dipendenti inferiori a 15 in entrambe, non è necessaria la procedura di consultazione sindacale.

Del resto la funzione della procedura è quella di evidenziare alle rappresentanze sindacali quali potrebbero essere gli effetti, sui dipendenti dell’azienda cessionaria, di una trasformazione dell’organico aziendale conseguente all’inserimento dei dipendenti dell’azienda ceduta, ma quando non vi sono dipendenti che subentrano nell’organico del cessionario non vi è alcuna modificazione della condizione dei dipendenti e quindi non vi è necessità di procedure informative a favore dei sindacati.

Quanto sopra illustrato è valido anche nell’ipotesi in cui la società ricevente le licenze possiede numerosi dipendenti, infatti, se l’acquisizione da parte di questa di licenze e quant’altro da parte di altra società, avviene senza che vi sia acquisizione di dipendenti, non risulta modificato l’assetto dell’organico aziendale e, quindi, si esclude la necessità della consultazione sindacale.

A suffragio di tale impostazione, ancorchè per analogia, può soccorrere la giurisprudenza relativa alla cessione dei pacchetti azionari che ha sempre escluso la necessità della procedura sindacale in tale ipotesi.

In conclusione, qualora si abbia la cessione della sola licenza, non avrà luogo un trasferimento di ramo d’azienda, ma una traslazione, al più, di beni da un soggetto giuridico ad un altro, senza che si configuri un’entità autonoma in grado di espletare attività produttiva, e quindi un ramo d’azienda, per cui non vi sarà alcuna procedura sindacale da osservare.

 

A cura di Elisabetta Chiesi


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