Tirocini etivi di orientamento (Decreto Legislativo n. 276 del 2003 , Art. 60 )
TIROCINI ESTIVI DI ORIENTAMENTO (D.L. 276/03 Art. 60)
RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 60.
Tirocini estivi di orientamento
- Si definiscono tirocini estivi di orientamento i tirocini promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un giovane, che regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso l’università e un istituti scolastico di ogni ordine e grado, con fini orientativi e di addestramento pratico.
- Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell’anno accademico e scolastico e l’inizio di quello successivo. Tale durata è quella massima in caso di pluralità di tirocini.
- Eventuali borse lavoro erogate al favore del tirocinante non possono superare l’importo massimo mensile di 600 euro.
- Salvo diversa previsione dei contratti collettivi, non sono previsti limiti percentuali massimi per l’impiego di adolescenti o giovani i tirocinio estivo di orientamento.
- Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 196 del 1997 e del DM n. 141 del 1998.