Invenzioni (Artt. 2584 – 2594 C.C., Regio Decreto 16 Marzo 1942 n. 262)

 

Codice Civile – R.D. – 16/03/1942 , n. 262 – Gazzetta 04/04/1942 , n.79

 

– Omissis –

Art. 2584

Diritto di esclusività.

 

  1. Chi ha ottenuto un brevetto per un’invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge [2589].
  2. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce (1).

 

(1) V. art. 5 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 2585

Oggetto del brevetto.

 

  1. Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere una applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali.
  2. In quest’ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall’inventore (1).

 

(1) V. art. 45 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 2586

Brevetto per nuovi metodi o processi di fabbricazione.

 

  1. Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo di fabbricazione industriale ne attribuisce al titolare l’uso esclusivo (1).

 

(1) L’art. 13 d.lgs. 19 marzo 1996, n. 198 ha abrogato il secondo comma. Ma v. l’art. 2461ff d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 che ha abrogato integralmente il d.lgs. n. 198, cit. Il testo del comma anteriore alla modifica operata dal d.lgs. n. 198, cit., era il seguente: « Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purché questo possa formare oggetto di brevetto ».

Art. 2587

Brevetto dipendente da brevetto altrui.

 

  1. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implica quella d’invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non pregiudica i diritti dei titolari di questi ultimi, e non può essere attuato né utilizzato senza il consenso di essi.
  2. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali (1).

 

(1) V. d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 2588

Soggetti del diritto.

 

  1. Il diritto di brevetto spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa (1).

 

(1) V. d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 2589

Trasferibilità.

 

  1. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di esserne riconosciuto autore, sono trasferibili [25772, 2581, 2590] (1).

 

(1) V. artt. 62 e 63 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 2590

Invenzione del prestatore di lavoro.

 

  1. Il prestatore di lavoro ha diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro.
  2. I diritti e gli obblighi delle parti relativi all’invenzione sono regolati dalle leggi speciali (1).

 

(1) V. art. 64 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 2591

Rinvio alle leggi speciali.

 

  1. Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l’esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali (1).

 

(1) V. d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 2592

Modelli di utilità.

 

  1. Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per una invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti particolare efficacia o comodità di applicazione o d’impiego, ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione, di disporne e di fare commercio dei prodotti a cui si riferisce [2589] (1).
  2. Il brevetto per le macchine nel loro complesso non comprende la protezione delle singole parti.

 

(1) V. d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 2593

Modelli e disegni (1).

 

  1. Chi ha ottenuto una registrazione per un nuovo disegno o modello che abbia carattere individuale, ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso, in conformità alle leggi speciali.

 

(1) Articolo sostituito dall’art. 212d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95. Ma v. l’art. 2461gg d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 che ha abrogato integralmente il d.lgs. n. 95, cit. Il testo dell’articolo anteriore alla modifica era il seguente: « Art. 2593. (Modelli e disegni ornamentali). – Chi, in conformità della legge, ha ottenuto un brevetto per un nuovo disegno o modello destinato a dare a determinate categorie di prodotti industriali uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee o di colori, ha il diritto esclusivo di attuare il disegno o il modello, di disporne e di far commercio dei prodotti in cui il disegno o il modello è attuato ».

Art. 2594

Norme applicabili (1).

 

  1. Ai diritti di brevetto e di registrazioni contemplati in questo capo, si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590. Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto e della registrazione, l’esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali.

 

(1) Articolo così sostituito dall’art. 213d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95. Ma v. l’art. 2461gg d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 che ha abrogato integralmente il d.lgs. n. 95, cit. Il testo dell’articolo anteriore alla modifica era il seguente: « Ai diritti di brevetto contemplati in questo capo si applicano gli articoli 2588, 2589 e 2590. – Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l’esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali ».

– Omissis –

 

 

 

 

 


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